Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B IN01 905 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM. DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2078/98 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI 4283/98 Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO 4008 Cron. Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI FILADORO Cons. Rel. Ud. 21/11/00 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in -9 FEB 2001 persona del Presidente pro-tempore, prof. ing. Giovanni IL CANCELLIERE Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e CANCELLERIA Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RIFICI LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 120, presso l'avv. Fabio Micali, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. ہے Claudio Como del Foro di Messina;
4792 - controricorrente ricorrente incidentale - - avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 20 ottobre-5 novembre 1997, n. 500 del 1997, RGAC 1427 del 1994, cron. 5478; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, e per il rigetto del ricorso incidentale, previa riunione degli stessi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 ottobre-5 novembre 1997, il in parziale accoglimento Tribunale di Patti I dell'appello proposto dall'INPS, avverso la decisione del locale Pretore del 15 luglio 1994, dichiarava che a FI LO competeva l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e corresponsione,condannava l'Istituto alla relativa oltre interessi di legge. Nel dispositivo letto all'udienza del 20 ottobre 1997 era contenuta solo la condanna al pagamento degli interessi. Nella sentenza depositata il 5 novembre 1997 2 compare invece anche la condanna al pagamento della rivalutazione (nel solo dispositivo). Avverso tale decisione ricorre 1' INPS con un unico motivo. Resiste il FI con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia una nullità della sentenza, e la violazione dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 (art. 360 n.3 codice di procedura civile). Per l'Istituto ricorrente, la innegabile diversità esistente tra dispositivo letto in udienza e quello risultante dalla sentenza successivamente depositata determina nullità della sentenza, posto che il dispositivo letto in udienza non può essere modificato. In ogni caso, poiché la decorrenza della prestazione previdenziale attribuita all'assicurato era successiva al gennaio 1994, in base all'art. 16 della legge n.412 del 1991, il giudice non avrebbe potuto comunque emettere condanna cumulativa al pagamento di interessi e rivalutazione. 3 Il ricorso principale deve essere rigettato. Infatti, nel caso di specie non si è verificato un contrasto tra dispositivo e motivazione, ma tra dispositivo letto in udienza e dispositivo risultante dalla sentenza depositata in cancelleria. Nel caso di specie non può configurarsi nullità della sentenza, perché il dispositivo letto in udienza prevale -secondo i principi generali (Cass. 12 ottobre 1998 n. 10095 v. anche Cass. 8 aprile 1997 n. 3032, e, sotto altro profilo, Cass. 15 gennaio 1996 n. 279) - su quello depositato assieme alla motivazione. Deve, infatti, darsi la prevalenza al primo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in 3 udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie. Non può, tra l'altro, neppure essere invocata nel caso di specie quella giurisprudenza che propone di interpretare il dispositivo mediante la motivazione della sentenza (nel caso in cui non sia riprodotta nel dispositivo la statuizione, contenuta nella motivazione, relativa alla condanna al pagamento degli interessi legali). Infatti, la motivazione della sentenza non reca alcun riferimento alla condanna al し pagamento della rivalutazione che è contenuta solo nel dispositivo facente parte della sentenza depositata (in contrasto con quanto stabilito nel dispositivo letto in udienza). Esclusa una pronuncia sulla rivalutazione, rimane, conseguentemente, assorbito il secondo profilo dell'unico motivo del ricorso principale, nel quale si deduce che, in ogni caso, il giudice non avrebbe potuto . condannare cumulativamente l'Istituto previdenziale a pagare interessi e rivalutazione su ratei di prestazione previdenziale con decorrenza successiva al 1993 (ostandovi il disposto dell'art.16 della legge n. 412 del 1991). Deve essere rigettato, infine, anche il ricorso incidentale, con il quale il FI censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha compensato le spese del giudizio di appello. E' appena il caso di ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice di merito può sempre compensare le spese di lite per giusti motivi, senza obbligo di specificarli. La relativa statuizione, assistita da presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione. Essa, invece, censurabile solo se accompagnata da یک ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà espressa sul punto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione 5 delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese di questo giudizio. gulo Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE можно виборомні де ле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 9 FEB. 2001 I D A S , S IL COLLABORATORE O A L 0 T 3 L 1 DI CANCERTY , 3 . O A 5 T B S I R E . D A P ' N S L A I L T 3 N E S 7 G - D O O 8 I P - S 1 A M I N 1 D E E S A , E D I O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D 9