Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1378
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod.civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, ne' può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.

La richiesta, nel giudizio di appello, della declaratoria di nullità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un motivo diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado, costituisce, atteso il mutamento dell'iniziale "causa petendi", una domanda nuova, vietata dall'art. 345 cod.proc.civ..

Commentario1

  • 1Contratto, risoluzione, nullità, rilevabilità d'ufficio, ammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1378
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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