Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11952 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
I E E T N T N I O O I R I I Z Z D A A R E R T I A S L P I I L G R P REPUBBLICA E O A R B EPUBBLICA ITALIANA U A A Q D E A T E A T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I T E R N G E E G T LA CORTE SUPREMA DI S A O Oggetto E S M AG IONEVOLE DURATA * EQUO INDENNIZZO SEZION PRI DEL PROCESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7076/02 Presidente Dott. VA LOSAVIO 11674/02 Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 25834 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. 3197 Consigliere Dott. Walter CELENTANO · Consigliere - Ud. 20/02/2003 Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
UL VA;
intimato °■ sul 2° ricorso n' 11674/02 proposto da: 2003 UL VA, elettivamente domiciliato in ROMA 445 VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA IASONNA, 1 rappresentato e difeso dall'avvocato VA ROMANO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 27/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'invio degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle SS.OU., in subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo VA UL a seguito della soppressione del suo ente di appartenenza veniva assegnato provvisoria- mente alla USL di Benevento, ai sensi dell'art. 64 com- ma 3 D.P.R. 761/1979, e non avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 75 stesso D.P.R. maturava il diritto a . percepire l'indennità una tantum, prevista dall'art. 32 2 del regolameto del personale dell'ente soppresso. Al fine di ottenere la somma dovutagli VA k UL, proponeva ricorso avanti al Pretore di Beneven- to che accoglieva la domanda. Il Tribunale di Napoli successivamente adito con sentenza in data 18.3.1991 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. La causa veniva quindi nuovamente proposta avanti al T.A.R. della Campania con ricorso in data 15.4.1993 ed è tutt'ora pendente. Ritenuta la irragionevole durata del procedimento avanti al T.A.R. VA UL conveniva avanti alla Corte di appello di Roma la Presidenza del Consigio dei Ministri, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla L. n 89/2001. La Corte di appello con decreto in data 27.12.2001 accoglieva parzialmente la domanda e liquidava in favo- re del ricorrente la somma di £ 5.000.000 a titolo di danno non patrimoniale, ritenuto che l' irragionevole durata del processo si fosse concretizzata in anni cin- que. Per la Cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su unico motivo, artico- lato in quattro censure, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1 3 Resiste con controricorso VA UL che pro- pone anche ricorso incidentale, fondato su unico moti- vo. Motivi della decisione Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibi lità del ricorso sollevata con il controri- corso dall'intimato. Al riguardo si osserva che l'indicazione delle nor- me che si assumono violate, prevista dall'art. 366 n 4 c.p.c., non si pone come elemento imprescindibile, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma costituisce solo un elemento utile ai fini di identifi- care i limiti dell'impugnazione sicchè la omessa indi- cazione delle norme che si ritengono violate non com- porta di per sè l'inammissibilità del ricorso qualora dal contenuto della censura sia comunque possibile de- terminare i limiti dell'impugnazione e le norme che si assumono violate. (ex plurimis Cass. civ. sez. I 5.1.1995 n 182; Cass. civ. sez. I 5.5.1995 n 4923;). Ipotesi ricorrente nella specie posto che l'Ammini- strazione ricorrente ha ritenuto siano stati violati gli artt. 2 comma 2 della L. n 89/2001, 6 § 1 della 4 C.E.D.U. e 2056 C. C. e che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della prassi in uso nei procedimenti avanti ai T.A.R. L'eccezione di inammissibilità va quindi disattesa. Ciò premesso si osserva che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente propone quattro distinte censure, che vanno separatamente esaminate. Con la prima censura rileva l'Amministrazione ri- corrente che il giudice di merito non ha tenuto conto che è prassi consolidata presso i T.A.R. che i ricor- renti almeno ogni due anni debbano presentare istanza prelievo affinchè il presidente possa valutare la di Hyllemy persistente urgenza del ricorso, adempimento non ese- guito da VA UL. La censura è inammissibile e va pertanto respinta. Invero va rilevato che non risulta che l'Ammini- strazione abbia proposto tale questione nel giudizio di merito, sicchè sul punto non sono stati effettuati i necessari accertamenti in fatto. La censura va quindi dichiarata inammissibile, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di le- gittimità. La prima censura va quindi respinta, Con la seconda censura l'Amministrazione assume che la controversia dedotta in giudizio e che ha dato ori- 5 gine all'irragionevole durata del processo non sarebbe attinente a controversie su diritti e doveri di ca- rattere civile" sicchè non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della L. n 89/2001, come erroneamente ri- tenuto dalla Corte di appello. Al riguardo si osserva che l'oggetto del giudizio, presupposto dell'odierna vertenza, consisteva unicamen- te nel pagamento di una somma di denaro, avente natura retributiva, da versarsi una tamtum all'UL in base all'art. 32 lett. b) del regolamento dell'ente di ap- partenenza, soppresso prima dell'assunzione dell'UL stesso presso la USL di Benevento, sicchè non riguarda- va, neppure indirettamente, l'esercizio di pubblici po- teri o di funzioni tendenti alla salvaguardia degli in- teressi generali dello Stato, ma rientrava in senso la- to in una controversia avente ad oggetto diritti di ca- rattere civile, da azionarsi nei confronti di un sog- getto pubblico, riconducibili certamente nella tutela prevista dall'art. 6 § 1 della C.E.D.U. e dall'art. 2 L. n 89/2001. Anche la seconda censura va quindi disattesa. Con la terza censura la ricorrente lamenta che il Giudice di merito dopo avere accertato che nel corso del giudizio non erano emersi elementi dai quali desu- mere che il comportamento del giudice e della altre au- 6 torità chiamate a concorrere alla definizione del giu- dizio non avesse inciso sulla durata del processo, con- dizionata solo da carenze strutturali е normative, ha ugualmente ritenuto esistente il danno non patrimonia- le. La Corte territoriale avrebbe dovuto al contrario escludere l'esistenza del danno non patrimoniale sul presuposto che il sindacato del giudice sulla base del- l'art. 2 L. n 89/2001 resta limitato solo all'operato del singolo giudice o ufficio giudiziario, essendogli precluso ogni sindacato sull'organizza zione generale dello Stato e sulla sua produzione normativa, preclu- sione operativa alnon contrario nei confronti della o a r L l CEDU. La censura è infondata e va pertanto respinta. Invero la Corte di merito ha ritenuto l'irragione- vole durata del giudizio dopo avere accertato, così co- me richiesto dall'art. 2 comuna 2 L. n 89/2001, che la controversia non era di particolare complessità, essen- do risolvibile su base esclusivamente documentale, sic- chè non era rilevante, al fine di escludere l'irragione- vole durata del processo e quindi il diritto al risar- cimento del danno, il difetto di un comportamento negli- gente del giudice e della altre autorità chiamate а concorrere alla definizione del giudizio. 7 Infatti l'accertamento della durata irragionevole del giudizio prescinde totalmente dall'accertamento della colpa degli organi operanti, essendo solo neces- sario, ai sensi dell'art. 2 L. n 89/2001, considerare "la complessità della causa e, in relazione alla stes- sa, il comportamento delle parti e del giudice del pro- cedimento, nonchè di ogni altra autorità.... dizione "I questa che rende evidente come il comportamento delle parti, del giudice e delle altre autorità rilevi solo dopo che sia stata valutata la complessità della causa e non prima ragione per cui irrilevante deve ritenersi l'affermazione contenuta nell'impugnato decreto, rela- tiva al difetto di negligenze attribuibili al giudice c alle altre autorità. La terza censura va quindi disattesa. Con la quarta censura la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto l'esistenza del danno, sia pure non patrimoniale, senza che di esso fosse stata fornita alcuna prova. La Corte di appello avrebbe dovuto accertare l'eventuale esistenza del danno non patrimoniale valu- tando gli indizi gravi precisi e concordanti desumibili b dalle caratteristiche obiettive di giudizio, da valu- tarsi in relazione alla posizione soggettiva della par- F te. 8 E' di tutta evidenza infatti che non tutti i giudi- sono idonei a cagionare uno stato di sofferenza a zi causa della loro pendenza. Nel caso in esame trattandosi di questione meramen- te economica nessuna ansia era ravvisabile a danno del ricorrente, posto che i ritardi erano compensati dagli interessi e dai relativi accessori. La censura è infondata e va pertanto respinta posto Longó che il giudice di merito ha esaminato la natura della vertenza, ritenuta di carattere economico, nonchè l'am- montare della somma richiesta, pervenendo alla determi- nazione presuntiva del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, determinato in misura proporzionale agli interessi dedotti in giudizio. Il ricorso principale va quindi totalmente respin- to. Con l'unico motivo del ricorso incidentale VA UL lamenta violazione e omessa applicazione del- l'art. 2 L. n 89/2001 nonchè degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. con contestuale violazione degli artt. 6 S 1 e 13 della CEDU nonchè omessa o insufficiente mo- tivazione su un punto rilevante della decisione. Rileva il ricorrente incidentale che la Corte ter- ritoriale non avendo individuato alcun comportamento dilatorio del ricorrente, che solo avrebbe potuto giu 9 stificare una diminuzione dell'equo indennizzo, ai sen- si dell'art. 1227 c.c., ha ugualmente liquidato un im- porto quasi simbolico, assolutamente inferiore a quello di norma liquidato in sede internazionale. Apparente ed illogica appare inoltre la motivazione nella parte in cui ritiene che il procedimento iniziato dall'UL non presentasse aspetti delicati, senza considerare che si trattava di materia previdenziale in relazione alla quale la Corte di Strasburgo ha sempre liquidato indennizzi particolarmente stisfat tivi per il danneggiato ed afflittivi per lo Stato. Inoltre il parametro della posta in gioco può esse- re usato per aumentare e non per diminuire la granitica giuriprudenza della CEDU che prevede circa 1000/00 per ogni anno di irragionevole durata del processo. Il ricorso incidentale è infondato e ча pertanto respinto. Invero con l'unico motivo di ricorso il ricorrente incidentale mira a contestare la decisione di merito sulla base di un duplice ordine di considerazioni, re- lativo il prime a pretesa natura previdenziale del giu- dizio iniziato avanti al T.A.R., mentre la Corte supre- ma ha precisato che la restituzione, con una dazione una tantum dei contributi versati, ha natura retributi- va e non previdenziale, (Cass. civ. 16.5.1984 n 2982; P 10 Cass. civ. 23.3.1983 n 2021), sicchè rettamente la Cor- te di appello ha valutato non particolarmente afflitti va l'attesa della definizione del giudizio che non ri- guardava la concessione della pensione, e il secondo relativo ai parametri applicati dalla Corte di Stra- sburgo, non vincolanti per il giudice italiano che nel- la specie ha esattamente e sufficientemente motivato la propria decisione, di natura, fra l'altro, discreziona- le, in quanto relativa alla determinazione equitativa del quantum. Il ricorso incidentale va quindi respinto. Attesa la reciproca soccombenza ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudi- zio.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi li respinge, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 20 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Maric Adamo VAVA Losavio Mario Mane Maser CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Civile CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Andrea Bianch 8 AGO. 2003 IL CANCELLIERE 11 11