Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
90 28 09/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 13244/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 6630 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- 2." Michele De Luca -Consigliere- Ud. 4.12.2001 3. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. Camillo Filadoro -Consigliere- 5. " Giuseppe Cellerino -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente 4734
CONTRO
OL LL Intimata per la cassazione della sentenza n. 70/99 del Tribunale del Lavo- ro di Bologna del 10.2.1999/12.4.1999 nella causa n. 2007 R. G. 2 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, RE Risoli conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Piacenza il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a perce- pire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28.6.1991, data della domanda amministrativa, e sentir condannare il conve- nuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. La parte convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 25.3.1996 accoglieva la doman- da con condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.2.1995, ol- tre arretrati. Proposto appello da parte della Risoli, il Tribunale di Bologna, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 10.2.1999/12.4.1999, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della decisione impugnata, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere all'appellante, con decorrenza dal 1.7.1991, l'indennità di accompagnamento, oltre accessori, nei 3 limiti di legge, sui ratei arretrati. In particolare il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica di ufficio, espletata in appello, risultava che la situazione patolo- gica (schizofrenia paranoidea) era presente a carico della Risoli anche il giorno 28.6.1991, data della presentazione della doman- da amministrativa. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministe- ro dell'Interno con dieci motivi. La Risoli non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonché del D.M. 15.9.1992 del Ministero della Sanità, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione insuffi- ciente e/o omessa e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo il Ministero rileva che nella fattispecie non risultano effettuati esami neuroradiologici e/o neurofisiologici e/o neuro psicologici e si è in presenza di episodi di natura dispercettiva o crisi allucinatorie, riferiti dalla parte;
aggiunge che il consulente tecnico di ufficio ha omesso di esaminare la concreta incidenza della patologia psichica sulla capacità di deambulare oppure di compiere atti elementari (quali l'alzarsi, il vestirsi oppure il mangiare). 4 In via subordinata il ricorrente deduce la erroneità della retro- datazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento al luglio giugno 1991. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado,non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probato- ri in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie ri- scontrate a carico della Risoli. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato sulla base della documentazione medica acquisita (in particolare car- telle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri) che nei mesi di set- tembre ottobre dicembre 1991/ gennaio 1992 la Risoli era af- fetta da schizofrenia paroidea che la rendeva incapace di compie- re gli atti quotidiani della vita. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- 5 zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Anche la denuncia dell'erroneità della retrodatazione della decor- luolis renza del requisito sanitario al giugno 1991 si risolve in una cen- sura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare nel caso di specie, in cui si prospetta an- che un diverso apprezzamento del requisito sanitario sotto il profilo temporale. Con il terzo, quarto e quinto motivo il ricorrente rispettivamente deduce violazione dell'art. 75 nonché dell'art. 83 c.pc. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità della sentenza o del proce- dimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazio- ne su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo sostiene che la Risoli a causa del deficit psichico non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, dal che de- duce la nullità o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giu- dizio e non per il tramite del legale rappresentante. Lo stesso ricorrente fa discendere da quanto sopra esposto la nullità dell'intero procedimento giurisdizionale. Le censure non sono fondate e vanno pertanto disattese. 6 Sul punto questa Corte con indirizzo costante, che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che l'art. 75 C.P.C., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non han- no il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedi- mento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. sen- tenza n. 5152 del 26 maggio 1999). . L'esposto principio trova applicazione al caso di specie, non es- sendo intervenuto nei confronti della Risoli alcun provvedimento di privazione della capacità di agire. Con il sesto, settimo ed ottavo motivo il ricorrente rispettiva- mente denuncia violazione dell'art. 34 nonché dell'art. 295 C.P.C. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità del proce- dimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazio- ne su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). Sul punto viene evidenziato come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità d'intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento inci- dentale ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompa- gnamento, ma che, viceversa, avrebbe dovuto formare in via pre- 7 giudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e seguenti C.P.C. Le esposte doglianze sono infondate. Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione del giu- dizio civile ex art. 295 C.P.C. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo ca- rattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente lo- gico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiu- dicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudi- cato (in questo senso Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 3354 del 1994). Orbene in applicazione di tale principio nell'ipotesi di un proce- dimento diretto al riconoscimento, come quello di specie, dell'indennità di accompagnamento sul presupposto di una ac- certata patologia psichica, instaurato personalmente dall'interessato e non per il tramite del legale rappresentante e non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizio- ne o di inabilitazione- non trova applicazione l'art. 295 C.P.C. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi al- cuna pregiudizialità sul piano logico- giuridico tra il procedi- mento di cui agli artt. 712 e seguenti C.P.C. e il procedimento in questione. 8 Con il nono e decimo motivo il ricorrente denuncia rispettiva- mente violazione della legge n. 18 del 1980 (art. 1-4° comm vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, e ci relazione al riconoscimento del beneficio dell'indennità di compagnamento nel periodo di ricovero gratuito in casa di cui La censura è inammissibile, in quanto la questione non è sollevata in sede di appello incidentale da parte del Ministero. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituita la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi 4 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Uincenzo Miles Alessandro be Menzis BE ET Allie QVE . 2007 Alle