Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, anche se in precedenza ha reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2009, n. 10346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10346 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 18/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 451
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 009451/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE LC N. IL 01/09/1960;
avverso SENTENZA del 04/06/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Placanica Cesare, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di NT IO in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte
d'appello di Roma che ha ridotto la pena.
L'imputazione attiene alla illegale importazione di circa 380 grammi di cocaina a mezzo di un plico postale.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si evidenzia che l'affermazione di responsabilità si fonda in modo pressoché esclusivo sulla chiamata in correità da parte del coimputato UC. Nel primo giudizio costui si era avvalso, nel dibattimento, della facoltà di non rispondere e, a seguito delle contestazioni, le precedenti dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Il Tribunale ha dichiarato inutilizzabili tali dichiarazioni per violazione della L. n. 63 del 2001. Lo stesso Tribunale, tuttavia, ha disposto la rinnovazione dell'esame del UC nella veste di testimone ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., e non ha consentito a costui di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Si censura tale procedura osservando che la situazione affrontata dal Tribunale è disciplinata dalla richiamata L. n. 63 del 2001, art.26. In conseguenza le dichiarazioni precedentemente rese nel corso delle indagini ed acquisite al fascicolo per il dibattimento sono valutate a norma del previgente art. 500, c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6;
come previsto dal richiamato art. 26, comma 3. Per effetto del successivo comma 4, alle dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, se sono acquisite successivamente al 25 febbraio 2000, si applica l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis. In conseguenza è completamente fuori dal sistema poter pensare di ovviare alle conseguenze della riforma indicata, costringendo un soggetto, che ormai è vincolato dalle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti di cui al previgente art. 64, ad assumere la qualità di teste. Oltre a ciò, è da considerare che il legislatore ha chiaramente spiegato che la qualità di teste dipende in modo assoluto dal rispetto di quella procedura nel momento in cui si rendono interrogatori durante le indagini preliminari, come emerge dall'art. 64, comma 3 bis. In conclusione, secondo il ricorrente il UC non poteva assumere l'ufficio di testimone e ciò perché nel corso degli interrogatori resi durante le indagini preliminari non è stato informato che avrebbe assunto tale veste di testimone qualora avesse rilasciato dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi. La deposizione dibattimentale è quindi inutilizzabile, con conseguente nullità della pronuncia di condanna che su tale prova poggia.
2.2 Con il secondo motivo si censura la valutazione delle dichiarazioni rese dall'accusatore che, si assume, ha mostrato di mancare di credibilità. Oltre a ciò, tali dichiarazioni mancano di validi riscontri, considerato che la sorella del UC ha reso dichiarazioni discordanti ed ha mostrato palese interesse a difendere la posizione del fratello e la sua credibilità.
3. Il ricorso è in fondato.
3.1. La pronunzia evidenzia che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è fondata sulle dichiarazioni rese dal teste UC nell'udienza del 18 dicembre 2002, nella quale ha affermato di essere il destinatario del pacco contenente lo stupefacente e che mittente era l'imputato, suo amico d'infanzia. Tali dichiarazioni sono state corroborate da quella della sorella IA che ha confermato le minacce riferite dal fratello, provenienti dal NT per cercare di evitare di essere coinvolto nel processo.
Quanto alla questione dell'esame del teste ridetto la Corte, condividendo la valutazione del primo giudice, ritiene che esso sia stato correttamente esperito in giudizio, essendo nel frattempo passato, in giudicato la sentenza che lo riguarda. Il teste, in conseguenza non aveva nulla da temere, sotto il profilo processuale;
dalle sue dichiarazioni. Tale valutazione è corretta e conforme alla ormai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., l'imputato in un procedimento connesso o collegato può sempre essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia dell'art. 64 cit. rimane, in questo caso, priva di funzione (Da ultimo Sez. 6, 7/5/2003, Rv. 226081; Sez. 6, 6/11/2006 Rv. 235709).
3.2 La pronunzia evidenzia altresì che le dichiarazioni del teste sono particolarmente attendibili in considerazione della vecchia amicizia con l'imputato. La narrazione accusatoria, inoltre, è plausibile e non è in alcuna parte confutata. Essa è inoltre confermata dalle dichiarazioni della sorella del teste per la parte relativa alle riferite minacce. Tali ultime dichiarazioni costituiscono significativo riscontro alla chiamata in correità. Ulteriore oggettivo riscontro è costituito dal viaggio effettivamente compiuto dall'imputato in Costarica. Con tutta evidenza tale ponderazione, che valuta l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatore e le concrete conferme che esse trovano nel materiale probatorio, è conforme ai principi ed immune da vizi logici.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009