Sentenza 26 marzo 2007
Massime • 1
In presenza di una causa di estinzione del reato non è applicabile la regola di giudizio che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della responsabilità, ma l'altra della prevalenza della causa estintiva, che cede solo dinanzi alla prova "positiva" dell'innocenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2007, n. 22205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22205 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 26/03/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 684
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44576/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LU, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 5 aprile 2006 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALATI Giovanni, Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore, avv.to MARAFIOTI Luca, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. LU BA ricorre contro la sentenza 5 aprile 2006 di non luogo a procedere, perché il delitto a lui ascritto di "corruzione di pubblico ufficiale per atto contrario ai doveri d'ufficio" è estinto per prescrizione, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino.
Ad avviso del giudicante, il quadro probatorio esclude un proscioglimento di LU ON nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, dall'imputazione di cui agli artt. 319 e 322 c.p. per avere
- in concorso con l'agente commerciale della società Ericsson, UR UD, e quale direttore e coordinatore delle filiali di vendita della medesima società - disposto la consegna di una centralina telefonica del valore di L. 47.227.200 in favore di SO GI, direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, per il suo interessamento a favorire la ditta Ericsson nelle forniture in corso presso l'ente ospedaliero. Nella esposizione in fatto, la sentenza impugnata pone in rilevo che i fatti enunciati nell'imputazione risultano commessi fino al 30 dicembre 1999 e al momento della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, nell'agosto 2005, risultava già decorso il termine di cinque anni ai fini della prescrizione del delitto de quo. La sentenza impugnata riproduce i percorsi tracciati nel capo di imputazione e rileva che la chiamata in correità resa da UR UD nei confronti di GI BA, oltre che intrinsecamente attendibile, è oggettivamente confermata da plurimi riscontri esterni. SO ha ammesso di avere richiesto la centralina e la consegna è confermata dalla fattura, dalle dichiarazioni di tale RI, un elettricista di Casale ON cui fu recapitata la centralina. Le dichiarazioni di CA, ingegnere ex responsabile delle filiali Ericsson, confermano le richieste di GI SO nei confronti della Ericsson e la presenza di BA nel periodo in cui la centralina fu consegnata al predetto SO.
2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali, in quanto anzitutto non sono spiegate nella sentenza impugnata le ragioni della mancata applicazione degli artt. 129 e 425 c.p.p. una volta che la prognosi di non luogo a procedere va proiettata sui nuovi standards probatori stabiliti dall'art. 533 c.p.p., comma 1, che postula una prova al di là di ogni ragionevole dubbio e l'estinzione del reato per prescrizione non giustifica un interpretazione abrogatrice dell'art. 425 c.p.p., comma 3, per il quale la prova carente, contraddittoria o insufficiente impone il proscioglimento dell'imputato per insussistenza del fatto. Nonostante l'art. 129 c.p.p., comma 2, imponga l'evidenza della prova, il ricorrente rileva che l'estinzione del reato non può privare l'imputato del proscioglimento nell'ipotesi di mancanza di elementi per i quali avesse potuto sostenersi il concorso di BA e l'individuazione dell'attività richiesta al pubblico funzionario quale corrispettivo della retribuzione corrisposta. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce e specifica quanto posto a fondamento del primo motivo e censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del concorso di BA nel reato. L'unica elemento a carico di BA è rimasta la dichiarazione di UR, in quanto SO ha riferito di avere pagato la centralina e di non averla ricevuta in regalo. Anche le dichiarazioni di RI, l'elettricista cui fu recapitata la centralina, conferma che non si trattasse di un regalo. Altrettanto, il periodo indicato non da conto della presenza di BA nell'ufficio di direttore, assunto in epoca successiva come confermato dal suo predecessore Paolo CA. Una motivazione, dunque, carente sulla gratuità della centralina data a SO, fondata esclusivamente sulle circostanze riferite da UR e solo percepite da CA, predecessore di BA. La sentenza non da conto dell'atto contrario ai doveri d'ufficio compito da SO, non risultando agli atti la prova di atti riferibili all'azienda ospedaliera e alla società Ericsson che potessero confermare nel periodo della dazione gli asseriti favoritismi. Con un ultimo motivo, l'inosservanza della legge sostanziale in quanto manca nell'ipotesi concreta la prova dell'elemento costitutivo del delitto di corruzione. Manca, anche solo in via presuntiva, l'individuazione di una situazione di fatto che potesse giustificare in termini corruttivi l'asserita datio della centralina.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Si è in presenza di un accertamento di fatto che il giudice di merito ha correttamente compiuto e altrettanto correttamente argomentato anche nei suoi profili giuridici, sì che ogni questione in questa sede di legittimità si caratterizza quale inammissibile sindacato su scelte adeguatamente giustificate nella sentenza impugnata.
I motivi dedotti si configurano non come censure che attengano alla legalità della prova o alla legalità della decisione, ma alla valutazione degli elementi di prova e ai percorsi argomentativi seguiti dal giudice di merito per escludere l'operatività della fattispecie processuale di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Si è in presenza, dunque, di censure che attengono al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
Come noto, questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. Il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione (Sez. 6^, 25 marzo 2004, dep. 9 giugno 2004, n. 26027). Al riguardo, si è affermato che la regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Tale regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato;
in una situazione del genere vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire a un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (".. risulta evidente.." art. 129 c.p.p., comma 2) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli (Sez. 1^, 30 giugno 1993, dep. 28 settembre 1993, n. 8859, rv. 197012; Sez. 5^, 2 dicembre 1997, dep. 6 febbraio 1998, n. 1460, rv. 209802). È dunque prevalente oramai l'indirizzo secondo cui, per l'applicazione di una causa estintiva del reato, è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito;
in tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. L'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento;
con la conseguenza che quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può venire in considerazione come violazione di legge;
nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in sede di legittimità poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Sez. 6^, 9 febbraio 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4163, rv. 201255; Sez. 3^, 4 dicembre 1997, dep. 9 febbraio 1998, n. 1506, rv. 209793; Sez. 6^, 6 marzo 2003, dep. 5 agosto 2003, n. 33059, rv. 226564). A conferma di tale indirizzo, va posto in rilievo che le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, dep. 11 gennaio 2002, n. 1021, rv. 220511; Sez. un., 27 febbraio, 2002, dep. 20 settembre 2002, n. 31421, rv. 221403).
2. Mette conto rilevare che, in tale contesto interpretativo, non si è mancato di rimarcare che, quantunque nel giudizio di legittimità non sia possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione, tuttavia l'art. 129 c.p.p., comma 1, deroga in parte a questo principio, consentendo di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò sia possibile "immediatamente", vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove (Sez. 5^, 5 ottobre 1998, dep. 16 novembre 1998, n. 11885, rv. 211923). Nel nostro caso, si è già detto in narrativa, il giudice dell'udienza preliminare ha, sebbene in sintesi, posto in rilievo gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, descrivendo i percorsi argomentativi attraverso i quali, in base agli atti acquisiti, i fatti ascritti a BA non sono risultati, in termini "evidenti", esclusi.
I percorsi tracciati nel capo di imputazione sono sviluppati nella motivazione che, sebbene anche qui in termini sintetici, pone in rilievo la sussistenza di elementi per i quali la chiamata in correità di UR, oltre che intrinsecamente attendibile, è stata oggettivamente riscontrata da elementi dei quali il ricorrente offre in questa sede una inammissibile diversa lettura per giustificare l'assenza di elementi costitutivi del delitto di corruzione attiva. Si tratta, per il giudice di merito, di una forniture "gratuita" in favore di GI SO, per ottenere favoritismi per future forniture all'azienda ospedaliera.
Come noto, ai fini della configurabilità delle corruzione è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che a essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata. E ancora, si è detto, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma, pur sempre, appartenenti al "genus" previsto. Ricorre una situazione del genere allorché il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza - situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri d'ufficio - e il privato miri ad assicurarsi un ampio atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale (Sez. 6^, 3 novembre 1998, dep. 25 novembre 1998, n. 12357). Gli elementi indicati - considerata anche la fase processuale in cui la pronuncia è stata adottata - tendono a dimostrare, (e ciò dunque esclude la "evidenza" richiesta per una decisione di assoluzione nel merito) che l'intera operazione fu "preordinata" alla conclusione di un contratto in violazione della disciplina di settore. Peraltro, la regola dell'art. 425 c.p.p., comma 3, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, è interna alla decisione di rinvio a giudizio e non interferisce con altra e diversa regola decisoria della "evidenza", imposta dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Pertanto, il controllo della decisione sul fatto reso possibile dall'esposizione della vicenda in sentenza - senza la "mediazione di un apprezzamento delle prove" e solo mediante una "mera constatazione" - esclude che vi siano elementi per giungere ictu oculi a una diversa conclusione rispetto a quella cui è pervenuto il giudice dell'udienza preliminare.
3. In conclusione, la tipologia di vizi dedotti, il cui oggetto è la motivazione del provvedimento, attraverso anche una rivisitazione del complessivo ragionamento probatorio e un diverso significato degli atti d'indagine rispetto a quello del giudice dell'udienza preliminare, con l'obbiettivo di ottenere in questa sede di legittimità una indagine che vada oltre la mera "constatazione", rende le censure inammissibili.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007