Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo - per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova - è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva rigettato l'istanza di riparazione giacché il ricorrente era stato ristretto nello stesso periodo anche per un altro titolo, in relazione al quale non era stata allegata l'ingiustizia della detenzione).
Commentario • 1
- 1. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, quali sono limiti ai poteri istruttori del giudice di merito di intervenire d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile una istanza avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per le fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Questa Corte territoriale, in particolare, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ex art. 315 e 645 cod. proc. pen., in ragione del mancato deposito da parte del proponente, nonostante tre rinvii …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 08/10/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1366
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 32646/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD GI N. IL 17/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 2/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RD PE veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23/1/2008 al 14/3/2008 (data in cui, a seguito di ordinanza del Tribunale del riesame, veniva rimesso in libertà) perché indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il RD proponeva, quindi, istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, chiedendo che gli venisse riconosciuta l'indennità nella misura dovuta. Rappresentava che il procedimento nei suoi confronti era stato archiviato sulla base della inconsistenza del quadro accusatorio originario, fondato sulle dichiarazioni di un collaborante, risultato privo di riscontri.
2. La Corte di Appello di Brescia rigettava la domanda. Osservava che la misura cautelare era stata disposta dal Gip del Tribunale di Milano con ordinanza del 21/1/2008 anche per il reato di omicidio e che dalla posizione giuridica dell'istante risultava che il GIP presso il Tribunale di Lodi aveva applicato la misura della custodia in carcere con ordinanza del 31/1/2008, emessa ex art. 27 c.p.p., per la quale il RD era rimasto ininterrottamente ristretto fino al 2/12/2009. Rilevava che, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 4, il diritto alla riparazione era escluso, essendo stato l'istante ristretto per lo stesso periodo anche in forza di altro titolo, relativo al delitto di omicidio contestatogli, in relazione al quale non era stata allegata l'ingiustizia della detenzione.
3. Il RD, a mezzo del difensore, avanza ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, deducendo erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 c.p.p., nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che il giudice territoriale aveva preso atto che era intervenuta assoluzione da parte della Corte d'assise di Milano, talché la carcerazione era risultata illegittima in entrambi i procedimenti cautelari di Brescia e Milano. Osserva che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, cioè la carcerazione e la sopravvenuta assoluzione, il giudice adito doveva, tuttavia, ritenersi tenuto, avuto riguardo anche al fondamento solidaristico dell'istituto, ad avvalersi dell'acquisizione anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 213 e 738 c.p.p., di informazioni su atti e documenti in possesso della dalla pubblica amministrazione. Pertanto la Corte d'Appello di Brescia, previa acquisizione di informazioni in punto di definizione del procedimento milanese, avrebbe dovuto decidere nel merito la domanda di riparazione, senza richiedere all'interessato di dimostrare anche l'ingiustizia della carcerazione con riferimento al procedimento di Milano, trattandosi di valutazione di competenza della Corte d'Appello da ultimo indicata. Rilevava, infatti, che, se in presenza di diversi titoli di custodia cautelare spetta all'interessato un unico indennizzo, alla Corte d'Appello di Brescia compete l'eventuale liquidazione della riparazione per l'ingiusta detenzione per il periodo compreso tra il 23/1/2008 e il 14/3/2008, mentre alla Corte d'Appello di Milano competerà l'eventuale liquidazione per l'ingiusta detenzione subita nel periodo successivo.
4. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione formula istanza di rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria memoria conclude in maniera conforme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4, in forza del quale "il diritto alla riparazione è escluso... per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Risulta accertato, infatti, che il periodo di carcerazione per il quale è stato richiesto l'indennizzo è stato sorretto anche da altro titolo di detenzione cautelare, emesso in relazione all'imputazione di omicidio, per la quale è intervenuta sentenza di assoluzione da parte della Corte d'Assise di Milano. In ordine a tale ulteriore titolo di detenzione il ricorrente ha taciuto del tutto, omettendo di rappresentare in relazione ad esso la sussistenza di una condizione di ingiustizia della restrizione e l'assenza di condizioni ad essa causalmente connesse a lui riferibili.
In tale situazione manca l'allegazione necessaria a sorreggere la domanda di riparazione. Se è vero, infatti, che il rito e la natura solidaristica dell'istituto giustificano temperamenti al rigido criterio civilistico dell'onere della prova, consentendo l'acquisizione di ufficio di elementi utili alla dimostrazione del diritto all'indennizzo (si veda al riguardo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21060 del 12/03/2008, Rv. 240020, richiamata dal ricorrente), tali temperamenti non possono, tuttavia, investire l'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (tra i quali rientra l'ingiustizia della detenzione a qualsiasi titolo subita), che resta attività riservata alla parte perché attinente alla individuazione del thema decidendum (così Cass, Sez. 4, Sentenza n. 18848 del 21/02/2012 Rv. 253555: "Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, che ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente").
Neppure può efficacemente sostenersi la competenza di altro ufficio giudiziario sul tema dell'ingiustizia relativa alla detenzione per il titolo ulteriore, trattandosi di profilo attinente al fatto costitutivo della pretesa azionata, in quanto tale conoscibile in via incidentale dal giudice adito, ferma restando la competenza esclusiva della Corte d'Appello territorialmente competente in ordine all'indennizzo spettante in relazione al differente titolo, limitatamente al periodo non sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio.
Ricorre, pertanto, un caso di esclusione per mancanza dei presupposti della fattispecie costitutiva del diritto alla riparazione. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dal Ministero, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia per questo giudizio di Cassazione, spese liquidate in complessive Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014