Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04724/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL 1 LA CORTE SU SSAZIONE Oggetto рас черто SEZIONE SECONDA CIVILE CORRISPETIVO OPERA DILIZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 2392/99 -Consigliere Dott. CA CIOFFI 5140/99 Cron. 10141 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rep. 1647 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.15/01/01Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 DI GN LO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE 30 MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato VARANO G., GIUSEPPE, difeso dagli avvocati GIANNANDREA CANCELLERIA GIANNANDREA VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AS UI;
DDS19704 intimato - e sul 2° ricorso n° 05140/99 proposto da: AS UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio 53 dell'avvocato BONGIOVANNI M., difeso dall'avvocato -1- MARRONE BENITO, per procura Consolato d'Italia rep.138 del 9/2/1999, Dott. DAYAN MIRELLA;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DI GN UI;
intimato avversO la sentenza n. 1134/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 05/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato GIANNANDREA Vincenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso | principale e il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 1/6/1987 Di CA CA conveniva in giudi- zio AS UI chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità ex articolo 936 c.c. per l'edificazione di una villa al rustico su un fondo di pro- prietà del convenuto con materiale e manodopera di esso istante. AS UI resisteva all'avversa domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per i vizi e per la cattiva esecuzione delle opere appaltate. L'adito tribunale di Bari rigettava entrambe le domande con sentenza 8/9/1994 impugnata in via principale dal Di CA e in via incidentale dal AS. La corte di appello di Bari, con sentenza 5/12/1997, rigettava gli opposti gravami osservando: che nella specie non erano applicabili le disposizioni dettate dall'articolo 936 c.c. concernenti i rapporti tra autore delle opere e proprietario dell'immobile non disciplinati da vincoli negoziali;
che, come emergeva dalle risultanze processuali, tra il Di CA ed il AS era in- tercorso un contratto verbale di appalto posto che la costruzione in questione era stata eseguita dal primo su incarico specifico del secondo il quale aveva pagato il corrispettivo;
che ciò risultava dalle stesse dichiarazioni rese dal Di CA in sede di interrogatorio formale, dalle deposizioni dei testi Grandol- fo e Di ER, dai riscontri documentali offerti dalle certificazioni bancarie e, infine, dalle pattuizioni contenute nella convenzione di separazione con- sensuale sottoscritta il 21/11/1979 dal AS e da Di CA IA figlia dell'appellante principale;
che, peraltro, appariva inverosimile ed assurda la tesi del Di CA di aver intrapreso la costruzione della villa su sua iniziati- 3 va e senza ricevere alcun incarico dall'allora genero AS;
che, come ri- sultava dalla documentazione bancaria, la somma complessiva delle rimesse in valuta estera sul conto corrente del Di CA ammontava a quasi 11 mi- lioni di lire italiane e altro danaro era stato versato a mano direttamente al Di CA in occasione dei vari ritorni in Italia del AS;
che il solo am- montare delle rimesse bancarie era sufficiente a coprire sia il costo dell'acquisto del terreno (£3.000.000) sia il costo dei lavori al rustico della villa valutato dal c.t.u. in circa £ 9.000.000; che il Di CA doveva aver sopportato un esborso di gran lunga più ridotto;
che il rapporto intercorso tra le parti doveva configurarsi come contratto di appalto per aver il AS commissionato la costruzione della villa sul suo terreno e pagato al Di Ca- gno i materiali e la manodopera;
che era infondato anche l'appello inciden- tale del AS il quale nessuna prova sufficiente e certa era riuscito a for- nire dei vizi e dei difetti lamentati;
che, peraltro, erano fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione ritualmente sollevate dal Di CA. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da Di CA CA con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memo- ria. AS UI ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso inci- dentale sorretto da un solo motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo articolato motivo del ricorso principale Di CA CA de- nuncia: "omesso rilievo, da parte della corte di appello, della intervenuta preclusione da giudicato interno in ordine alle questioni esaminate al fine di 4 confermare la decisione di rigetto della domanda principale avanzata dal sig. Di CA CA, nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (ultrapetizione) e dell'articolo 345 c.p.c. ed erroneo esame di risul- tanze processuali”. La censura risulta articolata sulle seguenti deduzioni. A) La corte di appello, pur avendo accertato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva statuito di rigettare la domanda dell'attore sulla base di un fatto impeditivo rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 936 c.c. e, quindi, pur avendo confermato la pronuncia di rigetto senza esaminare l'eccezione di estinzione del diritto di credito per avvenuto pagamento da parte del AS, ha egualmente rigettato la detta domanda ponendo però a fondamento della statuizione circostanze e fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli ai quali le parti avevano fatto riferimento nel giudi- zio di primo grado. Peraltro il AS, con la comparsa di costituzione in secondo grado, si era limitato a proporre appello incidentale senza riformu- lare espressamente, ex articolo 346 c.p.c., l'eccezione di estinzione dell'avverso credito per avvenuto pagamento. La corte di merito ha intro- dotto questioni e temi di indagine di esclusiva prerogativa dell'appellato, così violando gli articoli 346, 343 e 345 c.p.c. ed il principio del contrad- dittorio e omettendo di rilevare la preclusione da giudicato interno sulle questioni esaminate per effetto del comportamento processuale del AS nel giudizio di appello. B) Le questioni esaminate dalla corte di appello hanno inammissibil- mente introdotto un dibattito nuovo con riguardo sia all'azione del Di CA sia all'eccezione del AS in quanto entrambe considerate in relazione ad un non invocato né richiamato contratto di appalto, avendo le parti fatto rife- 5 rimento solo all'indennità di cui all'art. 936 c.c. La corte di merito ha quindi confermato la pronuncia di rigetto emessa dal tribunale sulla base di un pe- titum diverso e di una causa petendi nuova, nonché di una eccezione diffor- me da quella sollevata dal AS non avendo quest'ultimo fatto cenno al contratto di appalto ed alla disciplina dettata dagli articoli 1667 e 1668 c.c. Con il secondo motivo del ricorso principale il Di CA denuncia: vio- lazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 342, 343, 345, 346 e 112 c.p.c.; omesso rilievo dell'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del credito e dell'appello incidentale. Deduce il Di CA che il AS in appello ha chiesto genericamente la declaratoria di estinzione del credito in questione per avvenuto pagamento, senza svilup- pare alcun argomento a sostegno di tale eccezione con riferimento specifico alla domanda di controparte e ciò in violazione dell'articolo 342 c.p.c.. In ogni caso tale eccezione, se riproposta ex articolo 346 c.p.c., deve correlarsi alle difese svolte in primo grado e, quindi, all'indennità di cui all'articolo 936 c.c. e non al contratto di appalto: altrimenti si tratterebbe di un'eccezione nuova ed inammissibile. Il AS, inoltre, non ha specifica- mente impugnato la sentenza del tribunale per omessa valutazione delle ri- sultanze processuali in relazione all'esistenza di un contratto di appalto. Conseguentemente la corte di appello, nella valutazione degli elementi di prova a conferma del detto contratto di appalto, è andata "ultrapetita” vio- lando l'articolo 112 c.p.c. La sentenza impugnata ha altresì errato nel rico- struire gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 1655 c.c. non avendo il AS dedotto di aver raggiunto un accordo in ordine a detta fattispecie. In ogni caso la corte di merito avrebbe dovuto rilevare 6 ra l'inammissibilità dell'appello incidentale per evidente carenza espositiva delle ragioni di fatto e di diritto del gravame. Con il terzo motivo del ricorso principale il Di CA, denunciando vio- lazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 115, 342, 346 c.p.c. 2697, 2727, 2729 c.c. e 112 c.p.c., deduce che la corte di appello ha pronunciato sulla base di circostanze ed elementi probatori ( e, in parti- colare, di presunzioni semplici ) non dedotti e non richiamati dal AS. L'esame dei detti motivi di ricorso può essere condotto unitariamente ri- guardando asserite e sul piano logico - strettamente collegate violazioni - delle stesse norme e, in particolare, degli articoli 112, 342, 343, 345, 346 c.p.c., 1655, 1667 e 1668 c.c. Le censure mosse con tali motivi sono infondate. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda ( o la pro- nuncia su una domanda non proposta ) da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame di- retto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza 7 della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272 ). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualifi- cando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del prov- vedimento richiesto ( petitum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio ( causa petendi ). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto origina- riamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. In particolare il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa, quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostru- zione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza denunciare vizi motivazio- nali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione erme- neutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'articolo 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pro- nunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso - che è appunto quello in esame - la natura del vizio ( in procedendo ) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente csa- me diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione ( sentenze 20/3/1999 n. 2574; 2/5/1997 n. 3782; 18/8/1995 n. 8924). 8 Costituisce ormai "ius receptum" che il vizio di ultra o extra petizione ri- corre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi ) attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente propo- sta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un distinto titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine (tra le tante, sentenza 18/4/1996 n. 3670 ). E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere cor- rettamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione lette- rale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel “thema decidendum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento ( sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670; 14/3/1996 n. 2142). Nella specie la corte di appello ha applicato correttamente i detti principi più volte affermati in giurisprudenza. -La Corte letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi di- fensive delle parti ( e, in particolare, del AS) nel giudizio di primo grado e in quello di appello -- ritiene insussistente la denunciata violazione 9 degli articoli del codice di rito indicati nei motivi di ricorso in esame e con- corda con la decisione del giudice di secondo grado il quale, sollecitato da specifico motivo di gravame del AS (punto 1 della comparsa di costi- tuzione in appello ), ha proceduto all'interpretazione ed alla qualificazione delle domande proposte dal Di CA tenendo conto di quanto accertato all'esito dell'istruttoria svolta in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alle caratteristiche dei rapporti intercorsi tra le parti ed ha poi affermato che erroneamente il tribunale aveva inquadrato la fattispecie sotto la norma det- tata dall'articolo 936 c.c. essendo emerso che il Di CA ed il AS avevano stipulato un contratto di appalto. La corte territoriale è pervenuta alla riportata conclusione all'esito della valutazione e dell'identificazione dell'effettiva volontà delle parti emergente dalle finalità perseguite con gli atti introduttivi dei giudizi di merito ed in applicazione delle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge e dei principi al riguardo elaborati dalla giurisprudenza. Sotto questo aspetto l'interpretazione del giudice del merito è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro il ricorrente non ha indicato quale canone ermeneuti- co sarebbe stato violato dal tribunale. Dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo) del vizio denunciato con il mo- tivo in esame risulta che con l'atto di costituzione nel giudizio di primo - grado il AS eccepì che le opere eseguite dal Di CA "erano state re- golarmente pagate" (quindi senza alcun riferimento all'indennità di cui 10 all'articolo 936 c.c. posto a base della domanda dell'attore ) ed erano state mal realizzate tanto che erano state abbattute. Con l'atto di appello incidentale il AS espressamente e specifica- mente lamentò l'errore commesso dal tribunale nell'aver inquadrato la do- manda riconvenzionale avanzata da esso appellante "sotto la fattispecie dell'articolo 936 c.c." deducendo che tra le parti era stato stipulato un con- tratto verbale di appalto e ribadendo che il costo delle opere era stato pagato come provato "dalle numerose ricevute di versamento tutte esibite", per poi, in sede di precisazione delle conclusioni, chiedere: "dichiarare estinto il cre- dito vantato per avvenuto pagamento". Ciò posto è evidente l'esattezza dell'interpretazione data dalla corte di appello alle tesi difensive, alle eccezione ed alle circostanze di fatto dedotte ed illustrate dal AS in primo e in secondo grado, nonché al petitum ed alla causa petendi della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata nel giudizio innanzi al tribunale e poi riproposta in sede di gravame. In definitiva deve escludersi che la corte territoriale abbia emesso una pronuncia su una domanda non ritualmente ed esplicitamente proposta dalle parti, o su una pretesa diversa ( per petitum e causa petendi ) da quella azio- nata con gli atti introduttivi del giudizio, o su questioni ormai coperte da giudicato interno, o su eccezioni non sollevate dal AS o da questi non ribadite con l'atto di appello incidentale. La corte di merito è invece rimasta nell'ambito del thema decidendum: la decisione impugnata corrisponde alle domande. alle istanze, alle eccezioni prospettate dalle parti come formu- late negli atti di costituzione e precisate nel corso dei giudizi di merito - che 11 contenevano gli elementi di fatti tenuti presenti dal giudice di secondo grado ed in ordine ai quali detto giudice si è pronunciato. Del tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni delle norme del codice di rito richiamate nei motivi di ricorso in esame. Con il quarto motivo del ricorso principale il Di CA denuncia motiva- zione erronea ( in violazione del disposto di cui all'articolo 1655 c.c. ), omessa, inadeguata, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia relativi: a) alla ricollegabilità del rapporto inter partes al con- tratto di appalto e non alla fattispecie non negoziale di cui all'articolo 936 c.c.; b) all'esistenza di elementi indiziari in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto dal AS in virtù dell'asserito contratto di ap- palto. Sostiene il ricorrente principale che la dichiarata esistenza del con- tratto di appalto avrebbe richiesto ulteriori accertamenti con riferimento in particolare all'esistenza di una pattuizione sul corrispettivo e sulla sua enti- tà, sì da giustificare l'affermazione concernente il pagamento del credito vantato da esso Di CA. Con il quinto motivo del ricorso principale il Di CA denuncia: moti- vazione omessa, erronea, inadeguata ed insufficiente su punti decisivi della controversia, nonché omessa, erronea ed insufficiente valutazione di circo- stanze decisive e rilevanti ai fini della risoluzione della controversia, risul- tanti dagli atti di causa;
violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 c.c. e 116 c.p.c. Il ricorrente principale dopo aver precisato che la detta censura riguarda il controllo indiretto sulla motivazione con la quale la corte di appello ha espresso la sua valutazione circa l'idoneità e la sufficienza del materiale probatorio acquisito agli atti di causa al fine di accertare 12 T l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto ed il regolare pagamento da parte del AS del corrispettivo dell'appalto - deduce che tutti gli ele- menti probatori ritenuti rilevanti dalla corte di merito (singolarmente men- zionati ed esaminati nell'articolato e complesso motivo di ricorso) non han- no alcuna valenza indiziaria ex articoli 2727-2729 c.c. e sono stati erronea- mente ed illogicamente interpretati e vagliati dal giudice di secondo grado con violazione delle disposizioni dettate dagli articoli 1173, 1184, 1188, 1192, 1193, 1195 e seguenti, 1655 c.c. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che per evidenti ra- gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - pos- sono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipen- denti e risolvendosi tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospetta- zione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie ( con riferimen- to, in particolare, alle dichiarazioni rese dal Di CA in sede di interrogato- rio formale, alle deposizioni dei testi escussi, ai documenti bancari esibiti, al contenuto della convenzione sottoscritta dal AS e dalla figlia del Di CA, alla relazione del c.t.u. ) che sono inalienabile prerogativa del giudi- ce del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di indivi- duare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito indivi- 13 duare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie c a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda la decisione dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specifica- mente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i com- piti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. 14 La corte di appello - con corretto apprezzamento di merito in relazione alle prove documentali e testimoniali acquisite e sopra precisate, alla rela- zione del c.t.u., ad elementi presuntivi e logici - ha coerentemente affermato che tra le pari era intercorso un contratto verbale di appalto e che il AS aveva regolarmente provveduto al pagamento del corrispettivo individuato (in considerazione del costo dei lavori eseguiti come accertato dal c.t.u. ) in circa £ 8.000.000. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice L del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppon- gono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, ol- tre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in 15 cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le ri- sultanze istruttorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo delle risultanze probatorie ( dichia- razioni rese dallo stesso Di CA nel corso dell'interrogatorio formale, de- posizioni dei testi escussi, convenzione sottoscritta dal AS e da Di Ca- gno IA, relazione del c.t.u., dichiarazioni ed ammissioni contenute negli scritti difensivi del AS, affermazioni del AS nel corso dell'interrogatorio libero ) che sarebbero state erroneamente esaminate o trascurate dalla corte barese. Le dette omissioni non consentono né di valu- tare in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle dette risultanze istruttorie, né di verificare l'incidenza causale e la de- cisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Occorre inoltre segnalare che, come è noto, in tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento discrezionale del giudi- ce del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione 16 della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla con- gruenza della relativa motivazione. Deve infine evidenziarsi che il ricorrente, con la tesi concernente gli erro- ri che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso so- stenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi- stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). h Con l'unico motivo del ricorso incidentale AS UI denuncia viola- zione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668, 1669 e 1227 c.c., non- ché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente incidentale che i dati obiettivi acquisiti al processo evi- denziano al contrario di quanto affermato dalla corte di merito - la gravità dei difetti costruttivi che fanno indefettibilmente sussumere il caso in esame sotto la disposizione normativa di cui all'articolo 1669 c.c. Il motivo non può essere accolto. 17 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 27.6.2011 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 33250 versate € 186.76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 el 30/5/2002) Occorre osservare che, come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di merito ha rigettato l'appello incidentale del AS - volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della lamentata pessima esecuzione delle opere appaltate al Di CA non solo per il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 c.c., ma anche (ed in via logicamente preliminare ed autonoma) perché "nessuna prova 100000 sufficiente e certa il AS è riuscito a dare dei vizi e difetti lamentati". Contro tale argomentazione il ricorrente incidentale non ha formulato alcuna 350000 censura. Soccorre pertanto il noto principio secondo cui, se ( come appunto 1097 129, 11 nella specie ) una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridi- 4567 51,65 che, tra loro indipendenti, tutte debbono essere investite dal ricorso. In man- 8067 300 canza, poiché anche soltanto una di esse è idonea a giustificare la decisione, 186 16 l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile posto che an- che la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l'annullamento. In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 15 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere estensore L CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA $30° MAR. 2001 Roma IL CANCELLERE C1 Frances vatania