Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì integra un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo lett. a) cod. proc. pen.
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- 1. Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianzaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianzaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La questione in esame trae spunto dall'ordinanza emessa in data 28 luglio 2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale veniva respinta l'impugnazione proposta da un soggetto internato in ospedale psichiatrico giudiziario avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze il 19 novembre 2014. Il soggetto ricoverato in O.P.G. veniva ritenuto non imputabile per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza emessa in data 7 giugno 2000 per l'omicidio commesso in danno della madre. Conseguentemente, l'infermo di mente veniva sottoposto a misura di sicurezza, con ricovero in O.P.G., con diagnosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20927 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore Presidente del 19/03/2004
Dott. MARCHESE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 396
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere N. 027254/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NA NN N. IL 30/12/1975;
2) AS NT N. IL 04/04/1972;
avverso SENTENZA del 22/01/2003 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Gallina Montana ed Aricò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui D'NA OV e CA AN erano stati condannati all'ergastolo, con isolamento diurno per mesi tre, perché ritenuti colpevoli di omicidio premeditato in danno di LI GI e dei connessi reati di detenzione e porto illegali del fucile impiegato per l'uccisione della vittima, avvenuta in Castellammare del Golfo il 19.4.1999.
I giudici di merito hanno basato il loro convincimento sulle seguenti fonti di prova:
- riconoscimento del D'NA da parte di AN ER - convivente del LI - come colui che, viaggiando a bordo di un motociclo condotto da altra persona, aveva materialmente eseguito l'omicidio;
- identificazione, in base alla descrizione fattane dalla AN, della moto usata dagli assassini per quella rinvenuta, dopo il fatto, abbandonata nel medesimo luogo dove la mattina dello stesso giorno era stata avvistata un'autovettura Fiat Uno identificata per quella in disponibilità del CA;
- contenuto delle conversazioni, sottoposte ad intercettazione, svoltesi a bordo dell'autovettura del D'NA, attestanti l'intenzione di costui e di altri membri dell'organizzazione malavitosa cui il medesimo apparteneva di compiere un'azione violenta nei confronti della vittima, inserita in opposta consorteria e previamente sottoposta a controlli e pedinamenti, anche con impiego di un binocolo ritrovato sull'auto del CA;
- rinvenimento sia sul motociclo che sulla Fiat Uno di analoghe tracce di terriccio ritenute provenienti dal sito in cui era stata avvistata l'autovettura ed era stata abbandonata la motocicletta suindicate;
- falsità degli alibi in modo incostante e contraddittorio offerti dagli imputati per l'ora del delitto, localizzata tra le 12,15 e le 12,20;
- esistenza di valido movente, costituito dai contrasti in atto tra il clan capeggiato dai fratelli AT e TO RI, cui appartenevano gli imputati, e quello dei LI, detti "tracchi";
- frequenza di contatti telefonici tra le diverse persone a vario titolo coinvolte negli avvenimenti od interessate all'omicidio nei giorni immediatamente precedenti la sua esecuzione e lo stesso giorno del fatto;
- rinvenimento di una confezione di guanti di lattice in casa del CA.
I difensori di entrambi gli imputati hanno proposto ricorso. Nell'interesse del D'NA sono state formulate deduzioni e censure sui seguenti punti:
- indebito privilegio accordato alla pista investigativa "poliziesca";
- acritica valorizzazione della deposizione del m.llo della Polizia di Stato Ilari in ordine alla ricostruzione dell'ora del delitto ed erroneità della ritenuta presenza della AN all'esecuzione dell'omicidio, risultando il riconoscimento del D'NA smentito dalle deposizioni dei testi ZA, CA, GI ed EL, secondo cui l'esecutore materiale indossava un casco con visiera che impediva di percepirne i connotati:
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal D'NA all'autorità di polizia il 19.4.1999 a titolo di sommarie informazioni testimoniali perché mai acquisite al fascicolo dibattimentale e rese senza assistenza di difensore pur in presenza di indizi di reità;
- validità dell'alibi offerto, costituito dalla visita cui il soggetto fu sottoposto presso l'ospedale di Alcamo alle ore 13,02 del 19.4.1999 e dall'asserito acquisto di un colluttorio poco prima (esattamente alle ore 12,42, secondo lo scontrino emesso nella circostanza) compiuto nella farmacia attigua al nosocomio;
- negatività dello "stub" eseguito sulla persona e sugli abiti del prevenuto;
- difformità del casco indossato dallo sparatore (descritto dai testimoni come "chiuso da visiera") da quelli sequestrati nelle abitazioni degli imputati;
- assenza di impronte papillari sul motociclo utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio;
- mancata disposizione dei richiesti accertamenti peritali sul contenuto delle conversazioni ambientali intercettate;
- omessa valutazione di possibili causali e piste alternative in relazione alle attività criminose praticate dai LI, emergendo dalle intercettazioni la sola intenzione dell'imputato di fare uso di bastoni e non di armi da fuoco;
- violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Con motivi nuovi il difensore ulteriormente lamenta:
- omessa rinnovazione del dibattimento per la richiesta acquisizione della relazione di servizio redatta da AR TO, responsabile dell'Ufficio locale marittimo, di certificazione sull'ubicazione di tale ufficio e di una planimetria dei luoghi teatro del fatto, pur trattandosi di prove nuove ex art. 603, co. 2 c.p.p. e rilevanti per la determinazione dell'ora del delitto e della possibilità (negata dal ricorrente) per il teste TT di vedere la moto degli assassini in fuga;
- omessa motivazione in ordine alla reiezione delle doglianze in punto di carenza di motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni e degli omissis ivi contenuti e violazione dell'art. 268, co. 3 c.p.p. in ordine alla sua ritenuta inapplicabilità
all'intercettazione di conversazioni ambientali, con conseguente loro inutilizzabilità;
- mancata rinnovazione di perizia sulla trascrizione delle conversazioni intercettate nonostante il loro contestato tenore, diversamente ricostruito dal consulente di parte;
- omessa valutazione di talune conversazioni asseritamente attestanti assenza di astio del D'NA per i LI od, addirittura, l'esistenza di rapporti amicali tra gli stessi.
Nell'interesse del CA sono, invece, state dedotte doglianze sui seguenti punti:
- identificazione dell'auto grigio-metallizzata del prevenuto, targata TP 288958, per quella grigio-verde o grigio-salvia targata TP 37... ed alcuni 8 descritta dai testi e ritenuta coinvolta nell'omicidio;
- valenza della mera analogia delle incrostazioni terrose rinvenute sulla motocicletta usata dagli attentatori e sull'auto del prevenuto, in difetto di prova dell'unicità di quelle caratteristiche geologiche ed a fronte del comprovato transito dell'autoveicolo nei pressi della zona in cui fu ritrovata la moto per la presenza in loco di un "pub" frequentato dal ricorrente;
- rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della perizia geologica perché letta in giudizio senza previo esame dibattimentale del perito;
- identificabilità del casco da motocross con cinghietta sotto-mento sequestrato in casa dell'imputato per quello con visiera e privo di cinghietta indossato, secondo le deposizioni testimoniali, dall'esecutore materiale dell'omicidio;
- omessa valutazione dell'estraneità del CA alle conversazioni intercettate ed al preteso movente;
- ritenuta falsità dell'alibi del prevenuto, comprovato dalla deposizione di OT PP;
- sussistenza della premeditazione in base a non specificate "attività preparatorie";
- determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche. Ciò premesso, la Corte osserva:
- irrilevante è l'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dal D'NA alla p.g. il giorno del fatto, risultando le stesse dichiarazioni ritualmente ed integralmente confermate nell'interrogatorio cui il soggetto fu il giorno stesso sottoposto dal P.M. in qualità di indagato, mentre l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio innanzi al P.M., in quanto redatto per relationem a quello formato dalla P.G., comportava la necessaria acquisizione anche di quest'ultimo, perché entrato a far parte integrante del primo per effetto del rinvio operato al suo contenuto;
- infondata è l'eccezione di inutilizzabilità della perizia geologica per il mancato previo esame dibattimentale del perito - prescritto dall'art. 511, co. 3 c.p.p., tale omissione integrando, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza e più conforme al dato normativo, un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 ed alla sanatoria di cui all'art. 183, co. 1, lett. a) c.p.p. (Cass., sez. 1^, 19.1.1995, Giordano,
Cass. pen., 1996, 99 e sez. 4^, 8.3.1991, D'Acci, Giur. It., 1992, 2^, 598 e, con particolare riguardo alla perizia espletata con incidente probatorio, Cass., sez. 6^, 10.6.1998, Sparacino, Ced Cass., rv. 212310; sez. 1^, 6.2.1997, Romano, Dir. pen. proc., 1997, 683 e sez. 5^, 10.11.1995, Sibilia, id., 1996, 176);
- quanto alle intercettazione delle conversazioni ambientali, mentre infondata è la riproposta doglianza in ordine all'asserito difetto di motivazione dei decreti autorizzativi, avendo la corte di secondo grado correttamente argomentato circa la loro adeguatezza in relazione alla previsione dell'art. 267 c.p.p. ed agli insegnamenti giurisprudenziali in tema di ammissibilità di una motivazione per relationem agli atti di p.g. ed alla richiesta del P.M. (v. Cass., ss. uu., 21.6.2000, Primavera), fondata deve, invece, ritenersi l'eccezione di inutilizzabilità per inosservanza dell'art. 268, co. 3 c.p.p. che, sebbene proposta per la prima volta nell'interesse del D'NA soltanto con i motivi nuovi, può valutarsi come segnalazione della questione ai fini di una sua rilevabilità d'ufficio da parte di questa corte, consentita dal testo della sentenza impugnata, che (v. pag. 45) esplicitamente enuncia il principio - sconfessato da Cass., ss. uu., 31.10.2001, Policastro - dell'inapplicabilità della citata disposizione di legge alla captazione di conversazioni tra presenti, dando, al contempo, implicitamente atto dell'avvenuta intercettazione dei colloqui in esame mediante impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in assenza del prescritto provvedimento del P.M..
Da quanto sin qui detto deriva la necessità di sottoporre il materiale probatorio residuo a "prova di resistenza" che, implicando valutazioni ed apprezzamenti di merito, esula dalle attribuzioni di questa Corte di legittimità, salva l'ipotesi, non ricorrente nella specie in considerazione del rilievo assegnato al risultato delle intercettazioni in parola, che dalla stessa sentenza impugnata emerga l'assoluta marginalità dell'elemento da espungere dal contesto probatorio. Pur risultando il contenuto delle conversazioni sottoposte a captazione essenzialmente utilizzato nei confronti dell'imputato D'NA, l'annullamento della sentenza di appello non può non estendersi al CA, attesa la stretta connessione esistente tra le posizioni dei due ricorrenti secondo la ricostruzione della dinamica dell'esecuzione dell'omicidio e delle fasi immediatamente precedenti e susseguenti la sua esecuzione sin qui compiuta dai giudici di merito.
Tutti i motivi qui non presi in considerazione devono ritenersi assorbiti e rimessi, ove non logicamente preclusi, alla rivalutazione del giudice di rinvio cui, esclusa la configurabilità dell'eccepita inutilizzabilità della perizia geologica, resta affidato anche il compito di valutare se siasi a suo tempo verificata, ex art. 182, co. 2 c.p.p., decadenza dalla facoltà di dedurre la dianzi menzionata nullità di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p. ovvero la sanatoria della nullità stessa, ai sensi del successivo art. 183 del codice di rito, risultando dalla pag. 59 della sentenza impugnata che la questione fu sostanzialmente proposta, seppure invocando l'inutilizzabilità della prova, anche davanti alla corte di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004