Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20927
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì integra un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo lett. a) cod. proc. pen.

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  • 1Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianza
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianza
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La questione in esame trae spunto dall'ordinanza emessa in data 28 luglio 2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale veniva respinta l'impugnazione proposta da un soggetto internato in ospedale psichiatrico giudiziario avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze il 19 novembre 2014. Il soggetto ricoverato in O.P.G. veniva ritenuto non imputabile per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza emessa in data 7 giugno 2000 per l'omicidio commesso in danno della madre. Conseguentemente, l'infermo di mente veniva sottoposto a misura di sicurezza, con ricovero in O.P.G., con diagnosi di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20927
Data del deposito : 19 marzo 2004

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