CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23916 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di Foggia nei confronti di AD ER AN, nato il [...] a [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha deciso di non convalidare l'arresto eseguito nei confronti di ER AN AD in relazione al reato ex art. 385, commi 1 e 3 cod. pen. - ritenendolo non giustificato dall'entità del fatto o dalla pericolosità del prevenuto perché questo si allontanò soltanto di 20 metri dal domicilio nel quale stava agli arresti domiciliari e, a suo dire, solo per aiutare sua sorella a riporre un carrello in un garage - e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Con il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione degli 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23916 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 2 articoli 381, 391, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione perché in contrasto con la natura del giudizio che compete al Giudice che richiede una valutazione delle circostanze con riferimento alla situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria operante al momento in cui l'arresto è stato compiuto. Si evidenzia al riguardo che l'indagato era sottoposto a misura cautelare personale per delitti ex artt. 81 comma 2, 94, 572 comma 1, 582 e 585 in relazione all'articolo 577, comma 1 n.1., e 576 n.1 cod. pen. per avere maltrattato la convivente alla presenza dei figli minorenni con continui atti di violenza fisica e psicologica reiteratamente procurandole lesioni personali e ponendosi in uno stato di ubriachezza abituale, come desumibile dal verbale di arresto e dalla ordinanza cautelare dalla quale si evince comunque l'elevata pericolosità dell'arrestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel giudizio sulla convalida di un arresto, il giudice, deve verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e i presupposti dell'arresto, valutando la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati ex artt. 380 e 381 cod. proc. peli., senza considerare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. In altri termini„ il suo giudizio riguarda solo gli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, considerando la situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria al momento cell'intervento, in quanto conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, non le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis, e — in presenza di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale spettante alla Polizia giudiziaria — deve convalidare l'arresto, rinviando alle successive decisioni le valutazioni sui presupposti per l'applicazione di una misura cautelare in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene appropriata (ex plurimis Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 2. Nel caso in esame dal verbale di arresto e dall'ordinanza cautelare acquisita si trae che AD si era allontanato dal domicilio presso il qualtera sottoposto agli arresti domiciliari per avere maltrattato la convivente alla presenza dei figli minorenni con continui atti di violenza fisica e psicologica anche procurandole reiteratamente lesioni personali e ponendosi in uno stato di ubriac:hezza abituale, sicché non irragionevolmente la Polizia giudiziaria valutò l'allontanamento di 2 3 AD dal domicilic come fatto grave e indicativo di pericolosità (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999). 3. Su queste basi deve concludersi che l'ordinanza che non ha convalidato l'arresto non si è limitata a verificare la legittimità dell'azione della Polizia giudiziaria ma ha sostituito a quella degli operanti la propria valutazione circa la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto e ha svalutato le ur significative pendenze giudiziarie. Pertanto, l'ordinanza va annullata e l'annullamento va disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., perché emerge una situazione in cui il giudiz:o di rinvio riguarderebbe una fase ormai esauritasi, sicché il Giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla Polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - ossia l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida — già riconosciuti da questa Corte con la presente decisione (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026).
P.Q.M.
Ritenuto legittimo l'arresto in flagranza di AD ER AN, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso il 9/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha deciso di non convalidare l'arresto eseguito nei confronti di ER AN AD in relazione al reato ex art. 385, commi 1 e 3 cod. pen. - ritenendolo non giustificato dall'entità del fatto o dalla pericolosità del prevenuto perché questo si allontanò soltanto di 20 metri dal domicilio nel quale stava agli arresti domiciliari e, a suo dire, solo per aiutare sua sorella a riporre un carrello in un garage - e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Con il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione degli 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23916 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 2 articoli 381, 391, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione perché in contrasto con la natura del giudizio che compete al Giudice che richiede una valutazione delle circostanze con riferimento alla situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria operante al momento in cui l'arresto è stato compiuto. Si evidenzia al riguardo che l'indagato era sottoposto a misura cautelare personale per delitti ex artt. 81 comma 2, 94, 572 comma 1, 582 e 585 in relazione all'articolo 577, comma 1 n.1., e 576 n.1 cod. pen. per avere maltrattato la convivente alla presenza dei figli minorenni con continui atti di violenza fisica e psicologica reiteratamente procurandole lesioni personali e ponendosi in uno stato di ubriachezza abituale, come desumibile dal verbale di arresto e dalla ordinanza cautelare dalla quale si evince comunque l'elevata pericolosità dell'arrestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel giudizio sulla convalida di un arresto, il giudice, deve verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e i presupposti dell'arresto, valutando la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati ex artt. 380 e 381 cod. proc. peli., senza considerare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. In altri termini„ il suo giudizio riguarda solo gli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, considerando la situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria al momento cell'intervento, in quanto conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, non le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis, e — in presenza di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale spettante alla Polizia giudiziaria — deve convalidare l'arresto, rinviando alle successive decisioni le valutazioni sui presupposti per l'applicazione di una misura cautelare in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene appropriata (ex plurimis Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 2. Nel caso in esame dal verbale di arresto e dall'ordinanza cautelare acquisita si trae che AD si era allontanato dal domicilio presso il qualtera sottoposto agli arresti domiciliari per avere maltrattato la convivente alla presenza dei figli minorenni con continui atti di violenza fisica e psicologica anche procurandole reiteratamente lesioni personali e ponendosi in uno stato di ubriac:hezza abituale, sicché non irragionevolmente la Polizia giudiziaria valutò l'allontanamento di 2 3 AD dal domicilic come fatto grave e indicativo di pericolosità (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999). 3. Su queste basi deve concludersi che l'ordinanza che non ha convalidato l'arresto non si è limitata a verificare la legittimità dell'azione della Polizia giudiziaria ma ha sostituito a quella degli operanti la propria valutazione circa la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto e ha svalutato le ur significative pendenze giudiziarie. Pertanto, l'ordinanza va annullata e l'annullamento va disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., perché emerge una situazione in cui il giudiz:o di rinvio riguarderebbe una fase ormai esauritasi, sicché il Giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla Polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - ossia l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida — già riconosciuti da questa Corte con la presente decisione (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026).
P.Q.M.
Ritenuto legittimo l'arresto in flagranza di AD ER AN, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso il 9/03/2023