Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35304
CASS
Sentenza 11 maggio 2016

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Massime1

In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Commentario1

  • 1Convalida dell'arresto (Cass. 850/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35304
Data del deposito : 11 maggio 2016

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