Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.
Commentario • 1
- 1. Convalida dell'arresto (Cass. 850/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35304 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
35304/ 16 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 1225 sez. Aldo Fiale -CC 11/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 36924/2015Vito Di Nicola Relatore - GA Andreazza Alessio Scarcella DEPOSITA CAV ELLERIA A. 23 AGO 2016 IL CANCELHERE UA Adriant ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli nei confronti di BU LE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 22-06-2015 del gip del tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tivoli non ha convalidato l'arresto di LE BU, arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (grammi 3,40 di hashish, oltre a sei piante di marijuana), sul rilievo che, rilevate le caratteristiche della condotta e la personalità dell'arrestato (giovane ed incensurato, annegato la convalida della misura cautelare affermando la non sussistenza della gravità del fatto, requisito legittimante l'arresto.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente articola un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione (articolo 606, comma uno, lettera e), del codice di procedura penale) consistente nella van contraddittorietà tra il giudizio di non gravità del fatto espresso dal giudice della cautela e l'accoglimento della domanda cautelare con conseguente emissione dell'ordinanza coercitiva con la quale è stato imposto all'indagato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, motivata con la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e dalla pericolosità del prevenuto nonché giustificata, secondo la prospettazione del ricorrente, anche dall'esigenza di evitare la commissione di reati analoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come ha opportunamente rilevato procuratore Generale con la requisitoria scritta, la Corte ha affermato che, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).
2. La conseguenza, come lo stesso ricorrente ha mostrato di avvertire e come la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato, è che non può 2 $ farsi discendere, in maniera automatica, dall'emissione dell'ordinanza cautelare la sussistenza dei requisiti per procedere all'arresto in flagranza. Nell'operare quest'ultimo controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria,in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale. Pertanto, in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680). Dal verbale d'arresto non risulta che la polizia giudiziaria si sia fatta carico, neppure sommariamente, di prendere in considerazione, oltre alla natura dell'illecito che consentiva l'arresto e allo stato di flagranza, anche la gravità del fatto e soprattutto la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità (giovane ed incensurato) o dalle circostanze del fatto, trasformando, in pratica, un arresto facoltativo in flagranza di reato in un non consentito arresto obbligatorio.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 11/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola Aerofore hoodieare LIERE 3