Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva non opera quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2009, n. 45517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45517 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 2959
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 32221/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE US N. IL 06/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 3473/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 06/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
sentite le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6.7.09 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto il ricorso proposto da NE EP avverso il provvedimento in data 6.4.09, con il quale la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la sua istanza, intesa ad ottenere la declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con ordinanza del 6.4.07, siccome indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse nella specie la dedotta decorrenza dei termini di durata massima di fase, calcolati a partire da una precedente ordinanza custodiale emessa nei confronti del ricorrente l'8.3.03 per due episodi di tentata estorsione, aggravati ai sensi della L. 203/9, art. 7, per l'assorbente motivo che, per i fatti, in ordine ai quali era stata emessa tale ultima ordinanza custodiale, era intervenuta sentenza di condanna del G.U.P. di Napoli in data 6.4.04, riformata in appello con sentenza del 12.5.05 solo con riferimento alla pena e divenuta irrevocabile il 9.8.06. Pertanto, la definizione con sentenza irrevocabile del procedimento, nel cui ambito era stato emesso il primo titolo custodiale, non consentiva la retrodatazione di titoli successivi, in quanto il meccanismo di retrodatazione, di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, presupponeva necessariamente la contemporanea pendenza di ambedue i procedimenti.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NE EP per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso: - nullità dell'ordinanza ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 3, e art. 303 c.p.p.: come evidenziato nel procedimento impugnato, il
G.U.P. di Napoli con sentenza del 24.10.08, aveva condannato esso ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale aveva emesso nei suoi confronti la seconda ordinanza di custodia cautelare del 6.4.07, alla ulteriore pena di anni 3 di reclusione, in continuazione con la pena definitivamente comminatagli dalla Corte d'Appello di Napoli pena con sentenza del 21.6.05, si che la pena complessivamente inflittagli era stata pari ad anni 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
e la sentenza del G.U.P. del 24.10.08 aveva evidenziato che i fatti oggetto dell'imputazione ex art. 416 bis c.p. erano da ritenere commessi fin dal 2004 e non fin dal 2007,
come erroneamente ritenuto nell'ordinanza cautelare del 6.4.07. Ricorreva pertanto nella specie l'ipotesi di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, ultima parte, in quanto i fatti, di cui all'ordinanza cautelare del 6.4.07 erano già tutti sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare dell'8.3.03 e del suo primo rinvio a giudizio per due episodi di estorsione e tentata aggravata.
Tutti i fatti, per i quali era stato giudicato con le due sentenze di cui sopra, erano stati da lui commessi in un ristrettissimo arco temporale ed in un contesto delinquenziale unico;
infatti la seconda custodia cautelare era stata emessa sulla base di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, tale AL FR in due verbali d'interrogatorio del settembre 2004 e gennaio 2005; e le estorsioni di cui alla prima condanna erano state da lui commesse siccome appartenente all'associazione di tipo mafioso capeggiata da TA VA, si da assumere il carattere di reati fine, tant'era vero che, con la seconda sentenza emessa nei suoi confronti, gli era stata comminata una pena in continuazione con quella inflittagli con la precedente sentenza, passata in giudicato il 9.8.06. Quindi i fatti posti a fondamento della prima e della seconda ordinanza cautelare erano i medesimi ed erano desumibili fin dall'emissione della prima: e se i fatti di cui alla prima ordinanza custodiale erano aggravati ai sensi della L. n. 203/9, art. 7, mentre per gli stessi fatti vi era stata una successiva contestazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., era da ritenere che il P.M. era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per contestare il reato associativo già al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Era da ritenere quindi sussistente nella specie un ingiustificato ritardo del P.M., che gli aveva consentito di procrastinare la contestazione, in tal modo prolungando a sua insindacabile discrezione il termine invalicabile di custodia cautelare fissato dalla legge.
I verbali d'interrogatorio del collaboratore di giustizia anzidetto risalivano al 2005, epoca in cui non erano ancora passati in giudicato i fatti di cui alla prima ordinanza custodiale. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2009, secondo cui, in caso di passaggio in giudicato della sentenza che aveva giudicato i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare non fosse più applicabile la norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non essendovi più custodia cautelare in atto, non era applicabile al caso in esame, nel quale i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare erano stati posti in essere contestualmente o precedentemente ai fatti, di cui alla prima ordinanza ed erano conosciuti dalla pubblica accusa, la quale solo per scelte d'ufficio aveva contestato i fatti separatamente ed in epoca successiva l'una all'altra; inoltre nel caso in esame, a differenza di quello esaminato dalle Sezioni Unite, esso ricorrente non era stato nelle more scarcerato, ne' aveva espiato l'intera pena.
L'unico motivo di ricorso proposto da NE EP avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 6.7.09 va respinto siccome infondato.
Con esso il ricorrente lamenta una pretesa violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha emesso nei suoi confronti due ordinanze custodiali, una in data 8.3.03 ed un'altra in data 6.4.07 per fatti connessi e sostanzialmente simili, atteso che la prima ordinanza cautelare era stata emessa per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203/9, art. 7; la seconda ordinanza cautelare era stata emessa per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., avente ad oggetto, quale reati fine, la commissione di estorsioni, si che i termini di custodia cautelare avrebbero dovuto essere calcolati con riferimento alla prima delle due ordinanze custodiali anzidette;
e ciò nonostante che, in ordine ai fatti contemplati nella prima di tali ordinanze, la Corte d'Appello di Napoli aveva emesso sentenza di condanna in data 12.5.05, passata in giudicato il 9.8.06. Va rilevato che il Tribunale del riesame di Napoli, al quale era stata sottoposta la prima ordinanza custodiale del G.I.P. di Napoli dell'8.6.03, che concerneva, oltre al reato di tentata estorsione di cui sopra, anche un altro episodio di estorsione, pure aggravato L. n. 203/9, ex art. 7, nel confermare la custodia cautelare per l'episodio di tentata estorsione, aveva ritenuto insufficienti gli indizi per l'episodio di estorsione consumata da ultimo citato;
tuttavia, a seguito della condanna del NE da parte del G.U.P. di Napoli per entrambi gli episodi estorsivi, avvenuta con sentenza del 6.4.04, il G.I.P. di Napoli aveva emesso in data 1.2.05, altra ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente anche per l'episodio estorsivo, per il quale la precedente ordinanza custodiale era stata annullata dal Tribunale del riesame.
Fatta tale precisazione, non si ritiene tuttavia che, in tema di c.d. contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi a misura disposta con ordinanza successiva, operi anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato.
Sussiste è vero sul punto una pronuncia di questa Corte non in linea con quanto sopra affermato (cfr. Cass. 6^ 24.9.08 n. 38852); va tuttavia rilevato che il prevalente orientamento di questa Corte è nel contrario senso enunciato da questo Collegio (cfr. Cass. 5^ 20.2.08 n. 25154; Cass. 1^ 15.11.07 n. 44944; Cass. 6^ 20.2.08 n. 12334); ed ha recentemente ricevuto l'autorevole avallo delle sezioni unite di questa Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. 23.4.09 n. 20780). Si ritiene invero che presupposto ineludibile per l'applicazione dell'istituto della c.d. contestazione a catena è la condizione che i procedimenti diversi, cui attengono i titoli custodiali in questione, siano entrambi in itinere.
Il riconoscimento di tale condizione, secondo il prevalente insegnamento anche recente di questa Corte regolatrice (alle sentenze sopra citate, adde: Cass. 6^ 25.3.03 n. 23779; Cass. 4 3.1.07 n. 3013 rv. 238740), è in sintonia con la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l'istituto anzidetto. Anche in considerazione della collocazione sistematica della norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non è infatti dubitabile che il meccanismo in questione presuppone che, nell'ipotesi di due distinti procedimenti, entrambi siano in corso, al fine precipuo di evitare che, con un secondo provvedimento custodiale, si allunghino in modo abnorme ed artificioso i termini di custodia cautelare relativi al primo provvedimento di cattura.
La sopravvenienza del giudicato, in relazione al primo procedimento, fa infatti venir meno le ragioni di garanzia sottese alla dinamica dell'istituto, anche per l'assorbente ragione che, una volta intervenuto il giudicato, il titolo custodiale perde la sua autonoma configurazione, transitando e dissolvendosi nella pronuncia definitiva, che diventa in tal modo il solo ed esclusivo titolo di legittimazione della privazione della libertà del condannato. Anche dal punto di vista semantico non può poi non rilevarsi che la norma di cui all'art. 297 c.p.p. postula nel soggetto interessato la qualità di imputato per i fatti contemplati dalle plurime ordinanze applicative della medesima misura;
e con la sopravvenuta sentenza di condanna irrevocabile per i reati, di cui alla prima ordinanza custodiale, l'imputato, all'esito del giudizio di cognizione, è da ritenere ormai condannato, per essersi la verifica dell'ipotesi di accusa positivamente conclusa nei suoi confronti con l'accertamento del fatto contestato, si che il titolo custodiale non è più l'ordinanza cautelare, ma la sentenza di merito.
Si osserva infine che le eventuali ragioni del condannato potranno essere adeguatamente fatte valere attraverso l'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero invocando l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p. atteso che, nel perimetro di forza espansiva del citato principio del "ne bis in idem" sono da ricomprendere, oltre all'esercizio dell'azione penale, altresì gli effetti cautelari e, più in generale, il potere di "ius dicere", ad opera di un giudice investito della cognizione della medesima regiudicanda propria del secondo procedimento.
Va infatti ritenuto che, con il giudicato, viene a consolidarsi la "somma preclusione", conseguente alla consumazione del potere di azione, sia penale che cautelare e del potere di giurisdizione in ordine al medesimo fatto.
Tali principi giurisprudenziali, condivisi dal Collegio, sono da ritenere applicabili nel caso in esame anche se in esso non risulta che il ricorrente abbia concretamente espiato l'intera pena detentiva, di cui alla prima ordinanza custodiale, trattandosi di un dettaglio giuridicamente irrilevante, essendo essenziale e dirimente l'evento costituito dal passaggio in giudicato della sentenza, che ha giudicato i fatti, per i quali è stata emessa la prima ordinanza custodiale.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da NE EP.
Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dovrà essere infine provveduto all'adempimento, di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009