Sentenza 19 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
ee 60143 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREM14 6 5 0 / 02 IN NOME DEL PO LOITAL ANO DECASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pasquale Reale Presidente R.G. n. 10655/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 16898 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Ud. 27 novembre Di Nubila Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere 2001 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA IVA sanzioni / con- sul ricorso proposto il 2 giugno 1998 da: -in persona del Ministro tinuazione Amministrazione delle Finanze dello Stato pro tempore - rappresentata e difesa ex lege dall'Avvoctura Generale OJA dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
E Impresa Costruzioni Luciano AG in persona del curatore fal- N O I Z E A L S I limentare dott. Pietro Barabino - domiciliata in Milano al viale V. S A V I C C ま Veneto, n. 24 A E M E N R intimato P O U 7 0 7 9 1 S I P E avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della- T R M O T A 3 -- n. 60/98. Lombardia_sez. LIV C 8 3 7 proc. n. 10655/98 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'Avv. Generale dello Stato dott. Alessandro De Stefano, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugna- ta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso l'inammissibilità del ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Milano emetteva avvisi di rettifica nei confronti della fallita impresa AG S.r.l. per avere applicato l'aliquota del 2%, anziché quella del 18%, su prestazioni di servizi resi nei con- fronti di altra società negli anni 1985 e 1986 e contestualmente irro- gava alla contribuente le correlative pene pecuniarie, rispettivamente, di L.
2.160.000.000 e di L.
2.748.000.000. Avverso gli avvisi il curatore fallimentare proponeva ricorso il 22 gennaio 1991 e la Commissione Tributaria di primo grado di Milano il 10 gennaio/11 aprile 1994, riuniva i procedimenti e, in parziale ac- coglimento delle impugnazioni, dichiarava, tra l'altro, che le pene pecuniarie dovevano essere liquidate in base all'art. 8, 1. 7 gennaio 1929, n. 4, trattandosi di violazioni ripetitive. La decisione, appellata in relazione a tale capo dall'Ufficio, era con- fermata il 12 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato con un motivo ricorreva il 2 giugno 1998 per la cassazione della sentenza proc. n. 10655/98 R.G. 2 notificatale il 3 aprile 1998. L'intimata non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1. 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ed all'art. 62, 1° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che il beneficio della continuazione previsto dalla spe- ciale norma tributaria non potrebbe operare in relazione a violazioni commesse in periodi d'imposta diversi, la cui autonomia segnerebbe il limite temporale degli accertamenti dell'Ufficio e della configura- bilità nell'autore di un'unica risoluzione illecita. La denuncia è inammissibile. La decisione impugnata ha individuato le censure formulate dall'Uf- ficio avverso la sentenza di primo grado nell'asserita non ravvisabili- tà di motivi che rendevano applicabile alla contribuente l'invocata norma di favore e nell'omessa precisazione della misura dell'atte- nuazione delle penalità, nonostante che l'art. 8, dell'abrogata legge n. 4/29, ne prevedesse una determinazione discrezionale. La prima doglianza è stata ritenuta infondata dalla commissione tri- butaria regionale sul rilievo che tutte le penalità erano riconducibili all'errore della società di avere applicato alle operazioni imponibili l'aliquota del 2%, anziché quella di legge, e la seconda in base alla considerazione che doveva essere l'Ufficio ad applicare la sanzione in base alle direttive valide in tutti i casi analoghi. Dalla pronuncia risulta, dunque, che sul primo punto l'appellante si proc. n. 10655/98 R.G. 3 era limitato a dedurre in secondo grado un difetto di motivazione del- la pronuncia sulle circostanze che avrebbero consentito il riconosci- mento del beneficio e nessuna specifica questione aveva sollevato sull'erroneità dell'applicazione della norma in relazione al limite alla sua operatività costituito dai singoli periodi d'imposta. Orbene, in tale evenienza, costituiva onere del ricorrente non solo quello di allegare l'avvenuta deduzione dell'argomento davanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale assunto, prima di esaminare il merito (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 7 agosto 2001, n. 10902). A tale onere l'Amministrazione finanziaria non ha soddisfatto e, con- seguentemente, deve ritenersi precluso in sede di legittimità l'esame del motivo dedotto, in quanto non investe questione già compresa nel tema del decidere del giudizio di appello e non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 5 maggio 2000, n. 5671). All'inammissibilità dell'unico motivo consegue quella del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 27 novembre 2001. Il presidente Il consigliere est. dre Pasquale Reale dott. Massimo Oddo IIS IL CANCELLIERE C proc. n. 10655/98 R.G. Osvaldo Ascanio