Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di <<incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita>> comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni ella vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 07/12/98 R.G.N. 6108/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 dicembre 1998 il Tribunale di Bologna, riformando la sentenza del Pretore di Reggio Emilia dell'8 agosto 1996, condannava il Ministero dell'Interno a pagare a OZ RA l'indennità di accompagnamento dal primo febbraio 1994 con rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei arretrati nella misura e nei limiti di legge;
il Tribunale rilevava infatti che il consulente nominato in appello aveva formulato la diagnosi di deficit mentale da sindrome psicoorganica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale, destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza;
che il OZ, pur essendo in grado di deambulare e di mangiare e lavarsi da solo, non era però in grado di organizzarsi autonomamente per una sopravvivenza proficua e non a rischio.
Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato a tre motivi.
Il OZ si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e del DM 5.2.92 del Ministero della
Sanità, nonché difetto di motivazione, assumendo che l'attività dell'accompagnatore, che si esplica precipuamente sul piano materiale dell'apporto di energie psico fisiche verso chi si trovi in situazione di incapacità, non può essere confusa con l'attività di assistenza nei confronti di persone incapaci, il OZ, essendo in grado di compiere gli atti elementari come muoversi, vestirsi e lavarsi, avrebbe necessità solo di una attività di vigilanza e di sostegno sul piano psichico.
Subordinatamente ed in via alternativa denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 75 cod. proc. Civ. e dell'art. 83 dello stesso codice, la nullità della sentenza e difetto di motivazione, per essere stato il ricorso proposto direttamente dal OZ che a causa del deficit psichico non avrebbe potuto agire personalmente in giudizio, instaurando un valido rapporto processuale. Ancora in via subordinata ed alternativa si assume la violazione degli artt. 34 e 295 cod. proc. civ., la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
È stato infatti già rilevato (cfr. Cass. 7 marzo 2001 n. 3299 e 27 marzo 2001 n. 4389) che ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di "incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita" comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo. Ed infatti l'art. 1 della legge n. 18 del 1980 fa testuale riferimento all'"accompagnatore" per coloro che non sono in grado di deambulare, ma poi include tra i beneficiari dell'indennità anche coloro che "non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua", e l'assistenza continua può ben riferirsi anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Neppure gli ultimi due motivi sono fondati.
Quanto al primo, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità
processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale.
Quanto al secondo, si rileva che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale non implica alcun riconoscimento di status, ma la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in 12.566,39 uguale ad euro 6,49, oltre lire tre milioni e mezzo uguale ad euro 1.807,60 per onorari da distrarsi a favore dell'avv. Sante Assennato, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2002