Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 667
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Sentenza 22 gennaio 2002

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Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di <<incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita>> comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni ella vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 667
    Data del deposito : 22 gennaio 2002

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