Sentenza 21 febbraio 2014
Massime • 1
La restituzione alla persona offesa da parte dell''imputato della somma costituente il profitto del reato, impedisce al giudice di disporre la confisca di altra somma corrispondente a tale profitto, essendo venuto meno non solo l'oggetto sul quale dovrebbe cadere la confisca, ma anche lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2014, n. 15218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15218 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/02/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 432
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44087/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG PA, n. il 25.12.1949;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona dell'11.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la confisca. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell'11.6.2013, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.U.P. del Tribunale di Ancona applicava a VA
PA la pena concordata di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S. (in relazione alla indebita percezione di pensione mensile per invalidità assoluta) e disponeva, a carico della stessa, la confisca di una somma di denaro pari ad euro 19.286,08, quale profitto del reato.
Avverso tale provvedimento ricorrono i difensori dell'imputata, deducendo:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 322 ter c.p., comma 1, art. 125 c.p.p., comma 3, nonché la mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca - quale profitto del reato - di una somma di denaro (pari ad Euro 19.286,08) corrispondente all'importo complessivo di quanto indebitamente percepito dall'imputata in danno dell'I.N.P.S.; deducono, in particolare, che il giudice avrebbe errato nel disporre la detta confisca pur avendo constatato che l'imputata aveva già restituito all'I.N.P.S. le somme indebitamente riscosse, perché in tal modo avrebbe determinato una inammissibile duplicazione sanzionatoria;
deduce ancora la inesistenza del nesso pertinenziale tra le somme confiscate e il commesso reato, perché la confisca ha riguardato le somme esistenti sul conto corrente bancario della VA derivanti dagli importi da essa legittimamente percepiti a titolo di pensione di vecchiaia;
in ogni caso e in subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter c.p.p., comma 1, ove interpretato come il giudice di merito, per violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato anche laddove il profitto sia stato restituito;
2) la violazione dell'art. 444 c.p.p., per avere il giudice disposto la confisca nonostante che essa non sia stato oggetto dell'accordo tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va ricordato che questa Corte suprema, a proposito di reato commesso da più persone in concorso tra loro, ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Cass., Sez. Un., n. 26654 del 27/03/2008 Rv. 239926; Sez. 5^, n. 13562 del 10/01/2012 Rv. 253581; Sez. 2^, n. 8740 del 16/11/2012 Rv. 254526). Nel caso di specie, il giudice di merito ha preso atto che l'imputata ha restituito alla persona offesa (l'I.N.P.S.) la somma incassata grazie alla commissione della truffa;
ciononostante, ha disposto la confisca di una somma pari al profitto del reato, da prelevarsi dai depositi bancari dell'imputata.
In proposito, va osservato che la confisca - quale misura di sicurezza patrimoniale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio cui mirava il suo disegno criminoso. Nella truffa avente ad oggetto l'erogazione di sussidi previdenziali, la determinazione del profitto suscettibile di confisca coincide, quindi, con l'ammontare delle somme indebitamente riscosse.
Orbene, è evidente che la restituzione alla persona offesa delle somme indebitamente riscosse elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca e fa venir meno lo scopo che con essa si intende perseguire (in termini analoghi, Cass., Sez. 3^, n. 10120 del 01/12/2010 Rv. 249752). Ne deriva che può essere confiscato il profitto che è rimasto nelle mani del reo o, comunque, non è stato restituito alla persona offesa;
non può, invece, essere confiscato un profitto che non è più nelle mani del reo per essere stato restituito alla persona offesa dal reato. Diversamente opinando, si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, venendo l'imputato privato due volte della somma di denaro che costituisce il profitto del reato.
In proposito, può enunciarsi il seguente principio di diritto: "Con la restituzione alla persona offesa delle somme costituenti il profitto del reato viene meno sia l'oggetto sul quale dovrebbe cadere la confisca sia lo stesso scopo dell'istituto della confisca, che è quello di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio cui mirava il suo disegno criminoso. Ne consegue, una volta che l'imputato ha restituito alla persona offesa le somme che costituiscono il profitto del reato, il giudice non può disporre la confisca di altra somma corrispondente a tale profitto, che costituirebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria a carico del reo".
Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata va perciò annullata limitatamente alla statuizione che ha disposto la confisca. Le altre censure rimangono assorbite.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca, che elimina. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione penale, il 21 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014