Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati tributari, il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell'accertamento fiscale, "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2732
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 6917/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 20.12.2006 dalla corte d'appello di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 20.12.2006 la corte d'appello di Napoli ha integralmente confermato quella resa il 25.2.2003 dal tribunale locale, che aveva condannato ON LL alla pena di un anno di reclusione, siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché - quale socio accomandatario della
"Supermercati C. & C. s.a.s. di LL ON" - al fine di evadere le impose sui redditi e sul valore aggiunto, aveva occultato parzialmente libri e registri contabili obbligatori in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della predetta società (accertato in Napoli il 7.5.1999).
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
2.1 - violazione di legge e difetto di motivazione, perché il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, posto che alla data del rinvio a giudizio, intervenuto il 3.7.2001, in mancanza di atti interruttivi precedenti, era già decorso il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dal 1995;
2.2 - motivazione omessa e apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
3 - Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché alla data della sentenza impugnata il reato non era ancora prescritto. Il reato di occultamento della documentazione contabile, contestato all'imputato, ha carattere permanente, posto che la condotta penale dura sino al momento dell'accertamento fiscale, che nel caso di specie è avvenuto il 7.5.1999. Solo da questa data decorre il termine per la prescrizione.
Nel caso di specie, trattandosi di delitto punito con la reclusione sino a cinque anni, il periodo prescrizionale è quello di dieci anni, oltre all'aumento sino alla metà per gli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p. nel testo previgente.
Non è invece applicabile il testo novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, che prevede termini prescrizionali più brevi, perché
la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 3, della citata legge - come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 23.11.2006 - esclude l'applicazione della nuova disciplina per i processi che al momento di entrata in vigore della legge (8.12.2005) erano già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Risulta che alla data predetta il presente processo era già pendente in appello.
4 - Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti la corte territoriale ha escluso la concessione delle attenuanti generiche con una motivazione sicuramente congrua e legittima, che ha valutato negativamente la reiterazione dei comportamenti (essendo state occultate varie pagine dei libri contabili obbligatori relative agli anni dal 1994 al 1996) e il contesto in cui essi erano stati perpetrati (presenza di altri procedimenti penali ed esercizio di attività in assenza della prescritta licenza sanitaria).
5 - In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Segue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008