Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di reati tributari, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ("sub specie" di occultamento "parziale" di scritture contabili), deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda, nè il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire "aliunde".
In tema di reati tributari, al fine di individuare il giudice competente per territorio a conoscere del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, qualora non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base all'art. 18, comma primo, D.Lgs. n. 74 del 2000. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva individuato quale luogo di accertamento del reato quello in cui l'imputato, richiesto dalla polizia giudiziaria di esibire il registro IVA vendite, aveva dichiarato falsamente di averlo smarrito).
Commentario • 1
- 1. Distruzione di scritture contabili: la condotta è penalmente rilevantehttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 03124
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - N. 023198/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA VI AR, N. IL 08/09/1957;
avverso SENTENZA del 21/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. DE RISO Angelo di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19 ottobre 2005, il Tribunale di Monza s.d. Desio ha ritenuto OT RI MA responsabile del reato previsto del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (per avere occultato il registro I.V.A. vendite dell'anno 1995 non consentendo, in tale modo, la ricostruzione del volume di affari) e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione;
la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 21 novembre 2006. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno, innanzi tutto, disatteso la eccezione difensiva di incompetenza territoriale rilevando come, nella impossibilità di accertare il luogo dello occultamento o della sottrazione, la competenza si radicasse nel posto (Seregno) in cui l'imputato si era rifiutato di esibire i documenti. La Corte ha precisato come la presentazione del registro dopo l'inizio della azione penale non facesse venire meno l'antigiuridieità della condotta e come la mancanza della documentazione avesse impedito di determinare con certezza il volume degli affari dello imputato. Da ultimo, la Corte non ha concesso le richieste attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena per i precedenti penali del OT.
Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che il locus commissi delicti andava individuato nella sede legale della impresa (Milano) che era il domicilio fiscale e dove sono sempre state tenute le scritture contabili;
- che, comunque, l'occultamento non ha comportato la impossibilità di ricostruire il volume degli affari come dimostra il verbale di accertamento 19 aprile 2001 della Agenzia delle entrate di Milano;
- che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 c.p.. In merito alla competenza territoriale, è appena il caso di rilevare come non sia applicabile la regola, implicitamente richiamata dal ricorrente, stabilita nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2 (in base alla quale il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale) che è prevista solo per i delitti di cui al capo 1 - titolo 2, mentre quello per cui si procede è inserito nel capo 2. Il caso è disciplinato dal ci del ricordato articolo in base al quale la competenza, se non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., è attribuita al Giudice dello accertamento del reato. Tale è l'ipotesi in esame, nella quale l'imputato, richiesto dalla Guardia di Finanza di Finanza di esibire il registro Iva vendite, ha falsamente dichiarato di averlo smarrito;
al momento e nel luogo di questa affermazione, è stato accertato l'illecito occultamento del documento contabile.
Di conseguenza, la conclusione dei Giudici di merito sulla individuazione della competenza territoriale non merita censure. Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte osserva che quando (come nella fattispecie concreta) si è verificato un parziale occultamento delle scritture contabili o dei documenti obbligatori, per l'integrazione del reato deve sussistere non l'assoluta impossibilità, ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi avendo riferimento esclusivamente alla situazione interna aziendale. Sul punto, la Corte territoriale ha avuto cura di precisare come l'assenza del registro abbia comportato la mancata determinazione con esattezza del volume di affari (in base alle fatture rinvenute, si registrava una differenza non dichiarata di circa L. 223 milioni). Non influisce sul perfezionamento della fattispecie di reato la circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuto pervenire aliunde;
è, pertanto, irrilevante che l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di documenti esterni alla società, sia stata in grado di effettuare l'accertamento fiscale.
Per quanto concerne la residua censura, si rileva come la Corte di Appello abbia in modo sintetico, ma sufficiente, giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale sulla quantificazione della pena.
Diversa è la conclusione relativamente alla sospensione condizionale della pena richiesta dallo appellante e negata dai Giudici di merito che non hanno concesso il beneficio avendo come referente l'apprezzamento dei negativi precedenti penali del OT. Ora, al fine che rileva, il giudizio di non ravvedimento ben può essere desunto dalle pregresse condanne dello imputato che si pongono come concreti elementi di valutazione, legittimamente utilizzati dal Giudice, ostativi ad una prognosi favorevole di recidiva. Tuttavia, perché la motivazione sul diniego del beneficio non si risolva in una vuota clausola di stile, necessita che vi sia una congruenza tra il numero e la gravità dei precedenti e la conclusione sulla probabile non astensione dello imputato dal commettere ulteriori reati ed una congrua argomentazione sul punto. Tale apparato motivazionale non è riscontrabile nella sentenza impugnata dal momento che Corte territoriale non ha esplicitato la ragione per la quale precedenti non specifici, e risalenti nel tempo, giustifichino il diniego del beneficio.
Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al tema in oggetto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché i nuovi Giudici valutino se sia, o meno, concedibile la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008