Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5791
CASS
Sentenza 18 dicembre 2007

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In tema di reati tributari, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ("sub specie" di occultamento "parziale" di scritture contabili), deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda, nè il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire "aliunde".

In tema di reati tributari, al fine di individuare il giudice competente per territorio a conoscere del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, qualora non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base all'art. 18, comma primo, D.Lgs. n. 74 del 2000. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva individuato quale luogo di accertamento del reato quello in cui l'imputato, richiesto dalla polizia giudiziaria di esibire il registro IVA vendite, aveva dichiarato falsamente di averlo smarrito).

Commentario1

  • 1Distruzione di scritture contabili: la condotta è penalmente rilevante
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5791
Data del deposito : 18 dicembre 2007

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