Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21153
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Omessa dissociazione dal contesto criminale

    Il Tribunale ha ritenuto indimostrato l'avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto, tra cui l'assenza di una dissociazione dall'organizzazione criminale di cui ha fatto parte e il contestare le condanne riportate per taluni delitti.

  • Rigettato
    Recenti infrazioni disciplinari e grave episodio

    Il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all'interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all'altezza del muro di cinta dell'istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive. A seguito di tale rinvenimento il detenuto è stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione.

  • Rigettato
    Rischio di ripristino contatti con ambienti criminali

    Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un'agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali.

  • Rigettato
    Carenza e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso non merita accoglimento. Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dalle relazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in Corigliano Calabro, ha ritenuto indimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto. Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegno intramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazione dall’organizzazione criminale di cui AC ha fatto parte, nell’ambito della quale ha commesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per taluni delitti. Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive, atteso che, ove il detenuto l’avesse portata in palestra, la corda sarebbe stata certamente sequestrata. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione di ripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce, idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a tale comportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalità successiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di non recidivanza. Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali. L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo il Tribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propria discrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misure richieste a facilitarne il reinserimento sociale.

  • Rigettato
    Mancanza di presa di coscienza e riflessione critica

    Il Tribunale ha ritenuto indimostrato l'avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto. Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegno intramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazione dall’organizzazione criminale di cui AC ha fatto parte, nell’ambito della quale ha commesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per taluni delitti. Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione di ripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce, idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a tale comportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalità successiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di non recidivanza. Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali.

  • Rigettato
    Carenza e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso non merita accoglimento. Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dalle relazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in Corigliano Calabro, ha ritenuto indimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto. Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegno intramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazione dall’organizzazione criminale di cui AC ha fatto parte, nell’ambito della quale ha commesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per taluni delitti. Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive, atteso che, ove il detenuto l’avesse portata in palestra, la corda sarebbe stata certamente sequestrata. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione di ripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce, idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a tale comportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalità successiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di non recidivanza. Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali. L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo il Tribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propria discrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misure richieste a facilitarne il reinserimento sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21153
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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