CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC FR, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino FR Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Pasquale Di Iacovo. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà proposta da FR AC, in espiazione della pena di anni 24 e giorni 20 di reclusione per effetto di un cumulo afferente a condanne per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 629, 337 cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Premesso che AC aveva scontato la pena per i reati ostativi, cui era conseguito il declassamento del regime detentivo, il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell’adesione al programma trattamentale con fruizione di permessi premio, risultante dalle relazioni degli organi del trattamento, e dell’occupazione lavorativa reperita in Corigliano Penale Sent. Sez. 1 Num. 21153 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: OV NT CO Data Udienza: 29/04/2026 Calabro, riscontrata dai Carabinieri della locale stazione, ha ritenuto l’instante non meritevole dei benefici invocati, facendo leva sull’omessa dissociazione dal contesto criminale di riferimento, sull’atteggiamento del detenuto, che contestava le condanne riportate per taluni delitti, su recenti infrazioni disciplinari e su un grave episodio che ne aveva comportato il trasferimento presso altro istituto, sull’inopportunità del rientro nel territorio di origine, alla luce dei pareri contrari espressi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e dalla Direzione Nazionale Antimafia.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di FR AC, Avv. Pasquale Di Iacovo, articolando un unico motivo, con cui eccepisce carenza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il Tribunale ha ipotizzato un rischio di evasione che contrasta con la fruizione da parte del detenuto di cinque permessi premio nell’anno 2025. Rimarca la natura congetturale dell’evocazione del pericolo di recidivanza e di ripristino dei legami con le organizzazioni criminali attive nel territorio di residenza, risalendo al 2006 gli ultimi reati commessi dal condannato. Si duole dell’omessa valutazione dei risultati dell’opera rieducativa, protrattasi per un ventennio, reputando il formulato giudizio di persistente pericolosità in stridente contrasto con le informazioni positive enucleabili dalle relazioni dei Carabinieri di Corigliano Calabro e degli operatori delle Case circondariali di Livorno e Massa.
3. Con memoria del 21 aprile 2026, di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il difensore di AC insiste per l’ammissibilità del ricorso in relazione al dedotto vizio di motivazione, etichettando come congetturale l’ipotesi che il possesso della corda, rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, fosse finalizzato all’evasione e censurando l’assunto secondo cui il condannato non avrebbe avviato un serio percorso di revisione critica e di distacco dal proprio vissuto in libertà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Occorre rammentare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, se non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, occorre nondimeno che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga l’avvio da parte del condannato di un serio processo di revisione critica del vissuto (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, [...], Rv. 287151 – 01). La mancata ammissione degli addebiti non costituisce ragione ostativa all’accesso al beneficio, dovendo piuttosto valutarsi se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò 2 che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, [...], Rv. 274993 – 01). Analogamente, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, la giurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, [...], Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, [...], Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285550 – 01). Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dalle relazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in Corigliano Calabro, ha ritenuto indimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto. Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegno intramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazione dall’organizzazione criminale di cui AC ha fatto parte, nell’ambito della quale ha commesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per taluni delitti. Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive, atteso che, ove il detenuto l’avesse portata in palestra, la corda sarebbe stata certamente sequestrata. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione di ripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce, idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a tale comportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalità successiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di non recidivanza. Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il 3 concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali. L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo il Tribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propria discrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misure richieste a facilitarne il reinserimento sociale.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT CO OV 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Pasquale Di Iacovo. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà proposta da FR AC, in espiazione della pena di anni 24 e giorni 20 di reclusione per effetto di un cumulo afferente a condanne per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 629, 337 cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Premesso che AC aveva scontato la pena per i reati ostativi, cui era conseguito il declassamento del regime detentivo, il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell’adesione al programma trattamentale con fruizione di permessi premio, risultante dalle relazioni degli organi del trattamento, e dell’occupazione lavorativa reperita in Corigliano Penale Sent. Sez. 1 Num. 21153 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: OV NT CO Data Udienza: 29/04/2026 Calabro, riscontrata dai Carabinieri della locale stazione, ha ritenuto l’instante non meritevole dei benefici invocati, facendo leva sull’omessa dissociazione dal contesto criminale di riferimento, sull’atteggiamento del detenuto, che contestava le condanne riportate per taluni delitti, su recenti infrazioni disciplinari e su un grave episodio che ne aveva comportato il trasferimento presso altro istituto, sull’inopportunità del rientro nel territorio di origine, alla luce dei pareri contrari espressi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e dalla Direzione Nazionale Antimafia.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di FR AC, Avv. Pasquale Di Iacovo, articolando un unico motivo, con cui eccepisce carenza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il Tribunale ha ipotizzato un rischio di evasione che contrasta con la fruizione da parte del detenuto di cinque permessi premio nell’anno 2025. Rimarca la natura congetturale dell’evocazione del pericolo di recidivanza e di ripristino dei legami con le organizzazioni criminali attive nel territorio di residenza, risalendo al 2006 gli ultimi reati commessi dal condannato. Si duole dell’omessa valutazione dei risultati dell’opera rieducativa, protrattasi per un ventennio, reputando il formulato giudizio di persistente pericolosità in stridente contrasto con le informazioni positive enucleabili dalle relazioni dei Carabinieri di Corigliano Calabro e degli operatori delle Case circondariali di Livorno e Massa.
3. Con memoria del 21 aprile 2026, di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il difensore di AC insiste per l’ammissibilità del ricorso in relazione al dedotto vizio di motivazione, etichettando come congetturale l’ipotesi che il possesso della corda, rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, fosse finalizzato all’evasione e censurando l’assunto secondo cui il condannato non avrebbe avviato un serio percorso di revisione critica e di distacco dal proprio vissuto in libertà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Occorre rammentare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, se non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, occorre nondimeno che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga l’avvio da parte del condannato di un serio processo di revisione critica del vissuto (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, [...], Rv. 287151 – 01). La mancata ammissione degli addebiti non costituisce ragione ostativa all’accesso al beneficio, dovendo piuttosto valutarsi se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò 2 che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, [...], Rv. 274993 – 01). Analogamente, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, la giurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, [...], Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, [...], Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285550 – 01). Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dalle relazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in Corigliano Calabro, ha ritenuto indimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto. Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegno intramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazione dall’organizzazione criminale di cui AC ha fatto parte, nell’ambito della quale ha commesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per taluni delitti. Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, il Tribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale di Livorno, ove AC veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola di carta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario, ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive, atteso che, ove il detenuto l’avesse portata in palestra, la corda sarebbe stata certamente sequestrata. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia stato trasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la Direzione della Casa circondariale e il Comando della Polizia Penitenziaria sollecitato massima allerta per possibili rischi di evasione. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione di ripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce, idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a tale comportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalità successiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di non recidivanza. Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il 3 concreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio di origine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegni antisociali. L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo il Tribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propria discrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misure richieste a facilitarne il reinserimento sociale.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT CO OV 4