Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 2
Al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso,la proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali. ( La Corte,nel formulare il principio sopra indicato,ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello nella parte in cui aveva fatto riferimento alle mappe catastali per stabilire l'appartenenza al convenuto della proprietà del suolo ubicato a monte e dal quale si era verificato il pericolo per il fondo a valle dell'attore che aveva proposto domanda di danno temuto e di condanna del convenuto all'adozione delle misure necessarie ).
Seppure la successiva instaurazione del giudizio di merito , che è autonomo rispetto al procedimento cautelare, rende in via di principio necessaria una distinta procura, il mandato rilasciato per la fase cautelare consente al difensore anche di introdurre la causa di merito qualora la parte abbia in esso manifestato inequivocabilmente volontà di estenderlo a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16094 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO BCM DI MA IU GI & C SAS in persona del curatore MINETTO GIANLORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, difeso dall'avvocato GINO DE PAZ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO CONCA VERDE I PALAZZINA 3 VALLECROSIA in persona dell'Amm.re "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende unitamente all'avvocato FILIBERTO VIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COOP CONCA VERDE ARL in liquidazione, in persona del liquidatore "pro tempore"; avverso la sent. n. 211/2000 del Tribunale di SANREMO, depositata il 4 aprile 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 ottobre 1994 il condominio CO RD denunziò al Pretore di Bordighera il danno temuto per il suo edificio, a seguito del distacco e crollo di materiali dal terreno a monte;
e, non essendo certo della appartenenza di quest'ultimo, se alla fallita società B.M.C., o alla società cooperativa CO RD, chiese sia nei confronti del fallimento della prima, sia nei confronti della seconda, la adozione degli opportuni accorgimenti per scongiurare il pericolo.
I convenuti si costituirono e negarono entrambi la loro legittimazione passiva;
contestarono altresì la fondatezza della domanda, e chiesero il rigetto della domanda.
Il Pretore pronunziò il 18 dicembre 1995 ordinanza con cui, accertata (in base alla certificazione catastale esibita) la proprietà del terreno a monte del condominio CO RD della fallita società B.M.C., e ritenuto esistente il pericolo denunziato dal condominio CO RD (in base a quanto riferito dal consulente tecnico da lui nominato), condannò il fallimento della società B.M.C. ad adottare le misure che il perito aveva suggerito;
ed assegnò al ricorrente condominio il termine di 30 giorni per l'inizio della causa di merito.
La causa di merito iniziò con la notificazione di un atto riassuntivo sottoscritto dallo stesso procuratore che aveva rappresentato e difeso il condominio CO RD nella precedente fase, in virtù della procura per quest'ultima conferitagli. Il fallimento della società B.M.C. si costituì ed eccepì la nullità di tale atto, perché sottoscritto dal procuratore che aveva rappresentato il condominio CO RD nella fase cautelare, al quale non era stato conferito altro e diverso mandato per la causa di merito, e la nullità della sua notificazione, perché effettuata presso il suo procuratore nominato per la fase cautelare, e non presso il suo domicilio reale. Eccepì ancora la nullità dell'atto di citazione, affermando che l'oggetto e le ragioni della domanda non erano state adeguatamente specificate;
ed infine la sua inammissibilità ed infondatezza.
Al giudizio partecipò anche la società cooperativa CO RD, anche se nei sui confronti non fu proposta domanda alcuna. Il Pretore pronunziò il 20 maggio 1998 sentenza con cui ribadì la condanna del fallimento della società B.M.C. ad eseguire le opere indicate nel provvedimento cautelare;
quanto poi alle spese di lite, pose a carico del fallimento della società B.M.C. quelle sostenute dal condominio CO RD, e a carico di quest'ultimo quelle sostenute dalla società cooperativa CO RD.
Il Tribunale di San Remo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello principale proposto dal fallimento della società B.M.C., e, accogliendo quello incidentale del fallimento della società B.M.C., ha posto le spese sostenute dalla società cooperativa CO RD a suo carico.
Il Tribunale ha in particolare affermato che:
1) "Oggetto della questione dedotta in causa non è un rapporto obbligatorio, bensì la rimozione di una situazione di pericolo oggettivo ed accertato", e l'ordine dato dal Pretore "ben poteva essere rivolto ad un soggetto come il fallimento della società B.M.C., nella persona del suo curatore;
che quindi il giudice di primo grado aveva a ragione rigettato l'eccezione con cui quest'ultimo aveva sostenuto che l'azione esperita da nei suoi confronti era inammissibile ed improcedibile, in quanto finalizzata ad un sua "condanna ad un fare (in particolare ad eseguire opere di consolidamento del suo terreno) a titolo di risarcimento in forma specifica di una asserita situazione di pericolo risalente ad epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, come tale soggetta al regime concorsuale, previa traduzione in prestazione pecuniaria ed insinuazione nel passivo fallimentare".
2) La procura conferita dal condominio CO RD al suo difensore "era stata data per tutte le fasi e gradi del procedimento, senza alcuna limitazione alla fase cautelare", e dunque, "tenuto conto della strumentalità del procedimento cautelare rispetto alla fase a cognizione piena, la parte risultava in tal modo legittimamente rappresentata in giudizio".
3) La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito era stata correttamente eseguita presso il procuratore del fallimento della società B.M.C. nella fase cautelare, per la stessa ragione innanzi detta a proposito della procura rilasciata dal condominio CO RD al suo difensore;
che comunque l'atto, anche se nullo, aveva raggiunto lo scopo, dal momento che quest'ultimo si era regolarmente costituito e validamente difeso.
4) La domanda del condominio CO RD, e le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, anche se di difficile lettura, erano comunque comprensibili, e comprese erano state, anche dal fallimento della società B.M.C., che l'aveva puntualmente contrastata, dando luogo ad un contraddittorio pieno ed efficace.
5) Il terreno a monte del condominio CO RD era da ritenersi di proprietà della fallita società B.M.C., in conformità delle risultanze catastali, che non erano "contraddette o superate dalla transazione (stipulata dal fallimento della società B.M.C. e dalla società cooperativa CO RD, ed alla quale il Pretore, avendo in essa ravvisato soltanto una promessa di cessione del terreno in discorso, aveva attribuito effetto obbligatorio, non anche traslativo), ne' dal regolamento del condominio CO RD (che annovera tra i suoi beni tale terreno), poiché il trasferimento di una proprietà immobiliare può avvenire unicamente per atti tipici e formali, che nel caso di specie non risultano posti in essere". 6) Il condominio CO RD non aveva proposto alcuna domanda contro la società cooperativa CO RD, e dunque non poteva essere condannato a rifondere ad essa le spese di lite;
spese che andavano poste invece a carico del fallimento della società B.M.C., perché "la sua partecipazione alla causa era attribuibile unicamente all'azione giudiziaria dispiegata" da quest'ultimo. Il fallimento della società B.M.C. ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dei suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura il rigetto della sua eccezione di "inammissibilità e improcedibilità" della domanda proposta dal condominio CO RD nei suoi confronti, ribadendo l'argomentazione con cui aveva confortato tale eccezione (in narrativa riferita, sub 1). E denunzia violazione dell'art. 59 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché vizi di motivazione.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente ha affermato, ma non ha provato, ne' chiesto di provare, nel giudizio di merito, che la situazione di pericolo che ha fatto sorgere la sua obbligazione di fare si è concretizzata prima della dichiarazione di fallimento, e dunque che il corrispondente credito del condominio CO RD è sorto prima di quest'ultima;
circostanza, quest'ultima, che appare decisiva per il modo in cui ha prospettato la sua tesi.
A ben vedere, peraltro, tale questione non sembra essere rilevante. Infatti, sia nel caso in cui il momento genetico della detta obbligazione sia anteriore, sia nel caso in cui sia posteriore alla dichiarazione di fallimento, non viene meno la legittimazione passiva del fallimento, perché la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42 legge fallimentare), e nelle controversie, anche in corso (e quindi anche in quelle non ancora iniziate), relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore (art. 43 legge fallimentare). La sorte poi dell'obbligazione, volta che sia accertata, ed il modo e la misura in cui andrà soddisfatta nella procedura concorsuale, è questione diversa, che non incide sulla ammissibilità della domanda volta ad accertarla, e sulla legittimazione del curatore. Con il secondo motivo del suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura il rigetto della sua eccezione di nullità dell'atto riassuntivo con cui, dopo la fase cautelare, il condominio CO RD ha iniziato il giudizio di merito.
Il ricorrente sostiene che la fase cautelare del procedimento di danno temuto è del tutto distinta ed autonoma dal successivo giudizio di merito, ed è quindi necessaria, per l'instaurazione del secondo, una procura diversa da quella finalizzata all'instaurazione del primo;
denunzia violazione dell'art. 83 c.p.c., nonché vizi di motivazione.
La censura è infondata.
Questa Corte ha, tutte le volte in cui ha esaminato la questione, affermato che la piena autonomia del procedimento cautelare, rispetto al successivo procedimento di merito, rende in via di principio necessarie, per l'instaurazione dell'uno e dell'altro, due distinte procure;
e tuttavia che la procura rilasciata per il primo consente al difensore di instaurare anche il secondo, quando sia formulata in modo da rilevare inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato anche ad esso (si vedano in particolare le sentenze di questa Corte n. 2642 del 1993, n. 3646 del 1996, e 3794 del 2002). È quanto si è per l'appunto verificato nel caso di specie: il Tribunale ha affermato, come si è ricordato in narrativa, che la procura conferita dal condominio CO RD al suo difensore "era stata data per tutte le fasi e gradi del procedimento, senza alcuna limitazione alla fase cautelare"; e tale accertamento non è stato specificamente censurato dal ricorrente.
Con il terzo motivo dei suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione con cui aveva rilevato la nullità della notificazione dell'atto con cui era stato instaurato il giudizio di merito, perché notificato al suo procuratore della fase cautelare, che ha sostenuto non essere abilitato anche al successivo giudizio di cognizione;
e denunzia violatone degli artt. 139, 145 e 669 c.p.c. La censura è infondata.
Si è riferito in narrativa che il Tribunale ha rigettato tale eccezione osservando che la denunziata nullità della notificazione era da considerarsi sanata per effetto della costituzione del fallimento della società B.M.C. nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare.
L'affermazione del Tribunale ha riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi da ultimo le sentenze di questa Corte n. 14539 del 2001 e 317, 3331 e 7062 del 2002); il fatto poi che il giudizio di merito sia stato iniziato tardivamente, come ha affermato il ricorrente nel suo ricorso, non risulta, da quest'ultimo e dalla sentenza impugnata, essere stato eccepito e verificato nel giudizio di merito;
risulta per la verità il contrario, poiché lo stesso ricorrente ha affermato nel suo ricorso che il giudizio di merito fu iniziato nel termine assegnato dal Pretore con l'ordinanza con cui concesse il provvedimento cautelare richiesto dal condominio CO RD.
Con il quarto motivo del suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione con cui aveva rilevato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito, perché privo degli elementi necessari per individuare la domanda con esso formulata, e le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento.
Si è in narrativa riferito che il Tribunale, ed in precedenza in Pretore, hanno disatteso tale eccezione, osservando che l'atto, anche se di difficile lettura, era tuttavia comprensibile, e che comunque era stato compreso dalla stessa parte che ne aveva eccepito l'incomprensibilità.
Il ricorrente sostiene che tale motivazione è "del tutto incongrua, e, più che insufficiente, deve considerarsi apparente", perché "le carenze dell'atto di citazione non possono considerarsi sanate per effetto dell'attività difensiva svolta dalla controparte". La censura per un verso è infondata, per altro verso è
inammissibile.
Infondata perché non tiene conto del principio generale, già innanzi ricordato, e che ha riscontro nella norma di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, in virtù del quale la nullità degli atti processuali è comunque sanata dal raggiungimento del loro scopo. Inammissibile perché il ricorrente non ha specificato quale domanda e quale ragione di fatto e di dritto, che il giudice ha letto nell'atto in discorso, non abbia riscontro in esso.
Con il quinto motivo del suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Il ricorrente sostiene in particolare che il Tribunale ha affermato che il suolo in cui si sono verificati gli eventi costituenti il pericolo denunziato dal condominio CO RD appartiene alla società B.M.C. soltanto in virtù delle risultanze catastali, che, secondo "l'insegnamento consolidato di questa Suprema Corte, non possono considerarsi fonte di prova della proprietà"; inoltre che, comunque, il Tribunale non ha dato conto delle ragioni per cui il regolamento contrattuale del condominio CO RD (che, come si è accennato, annovera il suolo in discorso tra i beni che appartengono ad esso) non può essere considerato quanto meno come indizio contrastante con quello costituito dalle dette risultanze catastali;
ed infine che il Tribunale ancor meno ha dato conto delle ragioni per cui, confermando fa decisione sul punto del Pretore, efficacemente contrastata (a suo dire) con il suo appello, ha escluso che la transazione che aveva stipulato con la società cooperativa CO RD abbia avuto effetto traslativo.
La censura è fondata, per quanto di ragione.
La proprietà, come tutti i fatti, può essere provata anche con presunzioni (eccettuata ovviamente l'ipotesi della rivendicazione, nel qual caso deve essere provata con il rigore di cui all'art. 948 c.c.), e tali devono essere considerate le risultanze catastali (vedi le sentenze di questa Corte, n. 504 del 1982, 4372 del 1980, 6163 del 1979, 2805 del 1971). Il Tribunale dunque poteva tenerne conto, per affermare la legittimazione passiva del fallimento della società B.M.C., ma avrebbe dovuto verificare criticamente tale indizio, tenendo anche conto dell'altro indizio contrario costituito dall'asserita inclusione del suolo, ad opera dello stesso condominio CO RD, con il suo regolamento, tra i beni condominiali.
Il Tribunale non ha esposto, poi, le ragioni per cui ha escluso che la transazione stipulata dal ricorrente e dalla società cooperativa CO RD abbia avuto effetti traslativi.
Con il sesto motivo del suo ricorso il fallimento della società B.M.C. censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la sua tesi difensiva (che ha affermato di aver proposto nel giudizio di merito, senza peraltro indicare l'atto con cui tale tesi avrebbe proposto) con cui aveva sostenuto che, considerati la natura, il valore, e la destinazione economica del suolo foriero del pericolo denunziato dal condominio CO RD, non poteva farsi gravare sul suo proprietario l'obbligo di effettuare consistenti opere di bonifica.
Con il settimo motivo, infine il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata concernente le spese giudiziali della società cooperativa CO RD.
Tali censure sono relative a questioni che logicamente seguono quella della legittimazione passiva della ricorrente, che resta ancora da risolvere;
e sono dunque assorbite.
Il giudice del rinvio provvederà a colmare le carenze motivazionali innanzi evidenziate, ed al governo delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto, e dichiara assorbiti il sesto ed il settimo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003