Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 6204
CASS
Sentenza 12 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere desunta non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso del trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario e, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari. (Fattispecie relativa a positiva valutazione di periodi di detenzione trascorsi all'estero a titolo di custodia cautelare e di espiazione di pena in relazione a reati colà commessi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 6204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6204
    Data del deposito : 12 novembre 1999

    Testo completo