Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere desunta non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso del trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario e, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari. (Fattispecie relativa a positiva valutazione di periodi di detenzione trascorsi all'estero a titolo di custodia cautelare e di espiazione di pena in relazione a reati colà commessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/11/1999
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 6204
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 15489/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AS n. il 18.08.1971
avverso ordinanza del 24.02.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dott. C. Di Zenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
1. Con ordinanza in data 24 febbraio 1999 il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano rigettava l'istanza di liberazione anticipata presentata da TR DR in relazione ad un periodo di detenzione sofferto all'estero dapprima in stato di custodia cautelare e, quindi, in esecuzione della pena inflitta con sentenza del 20.8.96 del Landgericht Munchen, riconosciuta in Italia. Osservava il Tribunale che nel sistema penitenziario della Repubblica federale tedesca non sono vigenti disposizioni equiparabili al nostro ordinamento penitenziario ed, in particolare, non è previsto il "trattamento penitenziario" di cui all'art. 13 della legge 26.7.75 n.354. Non è possibile, quindi, secondo il Tribunale, desumere, al di fuori dell'ambito del trattamento rieducativo del soggetto, la prova della sua partecipazione all'opera di rieducazione e della sua volontà di abbandonare gli schemi devianti per il suo positivo reinserimento sociale.
Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 54, 71 bis L. 26.7.75 n. 354 e 94 DPR 29.4.76 n. 431 sul rilievo che il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di valutare la documentazione delle autorità tedesche attestante l'ineccepibilità della condotta del condannato il quale non aveva mai dato luogo a censure di sorta, aveva lavorato per circa due anni nella tipografia del carcere;
era stato ammesso alle attività sportive della struttura carceraria ed, infine, aveva costantemente mantenuto rapporti con la famiglia, ricevendo regolarmente visita dalla madre, da altri famigliari e conoscenti.
2. Il ricorso è fondato.
La prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione richiesta dall'art. 54 della legge 26.7.75 n. 354 può essere desunta, giusta l'art. 94, comma 2, del regolamento, non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso del trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario ed, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari. Del resto, come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, l'art. 54, comma 1, Ord. Pen. stabilisce espressamente che ai fini della detrazione di pena è valutato anche il periodo di custodia cautelare o di detenzione domiciliare per i quali necessariamente - ai fini della liberazione anticipata - deve prescindersi dal ricorso agli strumenti scientifici su cui si basa il c.d. trattamento penitenziario di cui all'art. 13 della legge 354/75, previsto soltanto per i condannati e gli internati.
Soccorrono, dunque, in tali situazioni gli altri parametri di valutazione pure indicati, in via esemplificativa, dall'art. 94, comma 2, del regolamento che, al di là del mero riferimento alla regolarità della condotta, di per sè insufficiente, possano fornire utili elementi da cui desumere la disponibilità del soggetto al ravvedimento ed al reinserimento sociale (cfr. sul punto Cass. Sez. I 28.10.87 n. 3193 e Cass. Sez. I 9.4.96 n. 2304). Nè può condividersi il rilievo del Tribunale secondo cui nella specie una soluzione favorevole al condannato si porrebbe in evidente contrasto con il principio costituzionale della parità di trattamento, posto che il principio di eguaglianza presuppone parità di situazioni da disciplinare.
Ne consegue che il Tribunale di Sorveglianza nel caso in esame ha omesso di valutare quegli elementi, già presunti o comunque acquisibili con opportune indagini, a pieno titolo utilizzabili ai fini della concessione della misura in questione.
L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 1999