Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società ammessa al concordato preventivo, atteso che il debitore conserva l'amministrazione e la disponibilità dei beni nell'ambito della procedura.
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2012, n. 13996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13996 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/02/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 307
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 32862/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AT N. IL 07/12/1964;
avverso l'ordinanza n. 40/2011 TRIB. LIBERTÀ di VIGENZA, del 27/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Volpe Giuseppe, rigetto. FATTO E DIRITTO
Il gip presso il tribunale di Vicenza ha disposto con provvedimento in data 8 aprile 2011 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili nella disponibilità di VE DO, fino all'ammontare della somma di Euro 934.368, essendo lo stesso indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10 quater, con riferimento all'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti emesse da varie società ritenute cartiere ed all'omesso versamento di contributi attraverso un'indebita compensazione. Il tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse del VE ritenendo in particolare infondato il rilievo per cui, essendo stato omologato il concordato preventivo della SE S.r.l. con nomina di un commissario liquidatore estraneo e con la creazione di un fondo di ammortamento di Euro 930.000 per fare fronte agli imprevisti di natura tributaria, vi sarebbe stata una sostanziale duplicazione di blocco dei beni del VE, unico socio della SE, per il medesimo importo. Inoltre ha rilevato che la finalità di confisca prescinde dall'accertamento del periculum in mora. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il VE deducendo:
1) Violazione degli artt. 321 e 322 ter c.p.p., dolendosi della insussistenza dei presupposti di legge per disporre il sequestro preventivo. Si fa rilevare al riguardo che pure essendo state accertate le ipotesi di reato contestate a carico del ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società SE, omologato dal medesimo tribunale di Vicenza in data 24 dicembre 2010, era stata posta a garanzia dell'eventuale accertamento del reato e della confisca del relativo profitto la somma di Euro 930.000.
2) Violazione di legge per apparenza della motivazione essendosi il tribunale limitato a riscontrare l'esistenza del fumus richiamando semplicemente le informative della Guardia di Finanza in atti e le risultanze degli interrogatori resi dagli indagati nell'ambito di altri procedimenti penali, senza considerare, invece, il contenuto dei verbali di interrogatorio reso da ER e ON, entrambi estranei alla società ritenute cartiere, dalle cui dichiarazioni emergeva che la condotta criminosa si era arrestata nel 2008. Secondo il ricorrente manca pertanto l'indicazione degli indizi relativi al suo coinvolgimento nella vicenda, nonché circa la consapevolezza della natura di cartiere delle società indicate nel decreto di sequestro preventivo e circa la fittizietà dei rapporti. Peraltro si fa rilevare come alcune fatture della ditta GH PE risultassero, in realtà, regolarmente emesse e si rileva infine che nell'ordinanza non sono nemmeno indicati i presunti indizi relativi alla esistenza di un accordo illecito tra la SE e le società ritenute interposte.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va anzitutto premesso che il sequestro, a prescindere da errori materiali nel richiamo delle disposizioni applicate, risulta correttamente disposto sulla base della L. n. 244 del 2007, art. 1 comma 143, in base al quale "nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.". Rispetto ai reati ipotizzati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 10 quater, si rileva inoltre che la contestazione ha per oggetto sia l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie società ritenute cartiere, sia l'omesso versamento di contributi attraverso un'indebita compensazione e che non è dato conoscere in questa sede - in assenza di indicazioni al riguardo da parte del ricorrente - a quali debiti faccia esattamente riferimento il fondo di ammortamento.
È certamente da escludere inoltre che il sequestro dovesse essere necessariamente operato su beni della società e non già su quelli del ricorrente.
Semmai si pone, infatti, soprattutto in dottrina, il problema inverso e, cioè quello di consentire nel caso dei reati finanziari il sequestro per equivalente anche dei beni della società mancando una previsione nel D.Lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per tali reati, anche se, come noto, questa Corte ammette la possibilità di attingere i beni societari se i reati risultano commessi a vantaggio di essa (così Sez. 3 n. 28731 del 2011) Rimane allora da verificare se l'omologazione del concordato preventivo dovesse essere ritenuta ostativa al sequestro.
Sul punto il tribunale ha risposto evidenziando che il fondo di ammortamento realizzato in quell'ambito concerne i debiti tributari della società e non garantisce certo la futura confisca per equivalente di beni nella disponibilità del VE stesso per una sua personale penale responsabilità.
Ora, richiamate le considerazioni che precedono circa l'assoluta incertezza sulle modalità del computo del debito verso l'erario nell'ambito della procedura concorsuale, posto che nemmeno si precisa nel ricorso se il fondo di ammortamento abbia avuto riguardo a tutte le tipologie dei crediti cui fa riferimento l'art. 10 quater - contestato nella specie - attraverso il riferimento al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e rilevato anche che nulla è dato conoscere in questa sede in ordine alle modalità con cui è stato attuato il concordato preventivo, appare evidente che la previsione di un fondo di ammortamento per tali debiti non è in alcun modo equiparabile al sequestro penale ed alle finalità da esso perseguite soprattutto sotto il profilo della strumentalità dell'apprensione del bene rispetto alla confisca. Va considerato, infatti, che, come più volte affermato dalla Corte, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce in realtà uno "spossessamento attenuato", in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato (Sez. 5, n. 4728 del 25/02/2008 Rv. 602013); che il concordato preventivo è suscettibile di risoluzione per inadempimento, senza considerare poi la possibilità successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti, che può condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori. Nè vale opporre a garanzia dell'adempimento l'intervenuta omologazione da parte del tribunale posto che, come affermato dalla Corte nei perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori (Sez. 1, n. 18987 del 16/09/2011 Rv. 619727). Le questioni dedotte con il secondo motivo sono tutte finalizzate a contestare nel merito la valutazione del fumus e si pongono, pertanto, ai limiti dell'inammissibilità.
Peraltro, pur dovendosi escludere che il controllo di legittimità debba avvenire sul piano meramente cartolare, rimane evidente che gli elementi indicativi per l'esclusione di esso devono essere di immediato rilievo (Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007 Rv. 236474) e che tale situazione non ricorre nel caso in cui - come nella specie - si intenda sostenere l'estraneità del ricorrente ai fatti attraverso un giudizio che richiede la valutazione comparativa di elementi che si assumono contrastanti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012