Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 792
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Nell'ipotesi di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla prima scadenza ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392/78 nelle ipotesi di cui alla lettera a e b dell'anzidetta norma per le quali è previsto come motivo di diniego la destinazione dell'immobile all'uso abitativo o di lavoro autonomo di soggetti, parenti entro il secondo grado in linea retta del locatore, la specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta deve riguardare non solo l'indicazione della destinazione d'uso con la menzione per l'uso non abitativo del tipo di attività commerciale o professionale ovvero artigianale che si intende esercitare nell'immobile, ma anche quella del soggetto beneficiario dell'uso medesimo, essenzialmente quando più siano le persone nella condizione di ottenere l'immobile, per la particolare destinazione d'uso comunicata ed il locatore intenda favorirne una sola di esse oppure alcune congiuntamente.

Ai fini del giudizio sulla litispendenza, l'identità delle cause può essere desunta dai limiti oggettivi del potenziale giudicato, nel senso che tale identità deve essere riconosciuta quando il bene della vita attribuibile ad una parte nei confronti dell'altra, ove fosse oggetto di giudicato in una delle due cause, non potrebbe più essere posto in discussione nella seconda causa, fra le medesime parti, quali che siano i profili di fatto e di diritto preesistenti al giudicato in base al quale il detto bene venga ad essere nuovamente contestato.

A norma dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre la litispendenza quando tra i giudizi sussista identità, oltre che dei soggetti, anche del "petitum" e della "causa petendi" l'uno inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela, l'altra quale fatto costitutivo della domanda, a nulla rilevando nella ricorrenza della identità dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e, in altro giudizio, la qualità di convenuto. Conseguentemente, con riguardo a due giudizi relativi a diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla sua prima scadenza, per i quali, nel primo il conduttore agisce per l'accertamento della invalidità della comunicazione di motivata disdetta ex art. 29 legge 392/78, mentre nell'altro è il locatore che in virtù della medesima comunicazione chiede il rilascio dell'immobile alla prima scadenza contrattuale deve ravvisarsi l'identità delle cause, unico essendo fra le stesse parti il "thema decidendum" nella identità della "causa petendi".

Commentario1

  • 1L’abuso di disdetta nelle locazioni ad uso diverso
    Stefano Gennai · https://www.filodiritto.com/ · 30 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 792
Data del deposito : 19 gennaio 2001

Testo completo