Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1291
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Mentre nel caso di edificio in condominio la prescrizione del diritto del singolo condomino - locatore al rimborso degli oneri accessori decorre dal momento in cui, essendo stata dall'assemblea approvato il consuntivo annuale, sorge il relativo diritto del condominio nei confronti del condomino e, correlativamente, del credito di quest'ultimo verso il conduttore, nell'ipotesi di locatore - che sia unico proprietario dell'intero edificio e abbia la gestione delle spese per la fornitura dei servizi accessori a favore delle singole unità abitative locate - il termine prescrizionale decorre dalla chiusura della gestione secondo la cadenza in cui questa in concreto si svolge.

In tema di locazione, tenuto conto che la diversa disciplina della prescrizione del credito relativo al canone (quinquennale ex art. 2948 3 cod. civ.) rispetto a quello per gli oneri accessori (biennale ai sensi dell'art. 6 legge 841/1973) trova giustificazione nella esigenza di una definizione, in un arco temporale ragionevolmente contenuto, delle contestazioni in ordine al secondo, che - a differenza del canone il cui importo è predeterminato - è di entità mutevole ed è sorretto da specifica documentazione, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge 841/1973 sollevata in relazione agli art. 3 e 24 Cost. per l'asserita disparità di trattamento in materia di prescrizione.

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  • 1Prescrizione credito del locatore per oneri condominiali: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1291
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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