Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8602 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B RE P U B B LICA I TAL IAN A In nome del Popolo IAno SUPREMA DI CASA IONO J G Q SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.Stefano Ciciretti Presidente R.G.18200/99 " Ettore Mercurio Consigliere " Mario Putaturo Donati V. Rep. " Cron.22615 11 Giovanni Mazzarella " Corrado Guglielmucci " Ud. 3/4/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GU UL, elett.dom.in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 12, presso lo studio dell'avv.Sergio Smedile che, unitamente all'avv.Massimo Carandente, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
KUHNE & NAGEL MANAGEMENT AG,in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Klaus Herms e del Consigliere di Amministrazione Van Kesteren, elett.dom.in Roma, via Gerardus Oslavia n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Mancuso 1393 1 che, unitamente all'avv. Claudio Zucchellini, la rappresenta difende, per procura speciale in calce al controricorso;
E S.p.a. KUEHNE NAGEL ITALIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via Oslavia n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Mancuso che, unitamente all'avv. Claudio Zucchellini,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 1998,n. 10947 (R.G.N.25/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Sergio Smedile e Claudio Zucchelini;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI AN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la s.p.a. HU e GE e le altre società del gruppo, operante nel settore delle spedizioni internazionali, ossia la società madre denominata HU e GE NA Ag,con sede in Svizzera,e quelle controllate con sede in IA,cioè HU e GE SC, KU e GE Holding,s.p.a. HU e GE NT deducendo che:il 6 giugno 1991 era stato nominato amministratore delegato della s.p.a. HN & GE e responsabile della direzione dell'azienda, con contratto a tempo determinato predisposto dalla casa madre, dapprima con scadenza al 31 agosto 1993, salvo tacito rinnovo per altri due anni, poi aggiornato dopo il primo biennio con rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta;
aveva altresì assunto cariche sociali nelle altre società del gruppo KN NT s.p.a., KN ASC s.p.a. e HN & GE Holding s.r.l.; aveva ricevuto i relativi compensi soltanto per la carica sociale rivestita in HN & GE s.p.a. e nulla per gli altri incarichi né per l'attività di lavoro subordinato svolta per conto della prima società sino all'agosto del 1995; quest'ultimo rapporto non era stato regolarizzato nemmeno sotto il profilo fiscale e contributivo. Tanto premesso, chiedeva:in via principale,previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la s.p.a. HN & GE,la sua condanna, in solido con le altre società, al pagamento di lire 1.360.000.000 ovvero di lire 922.818.619,a titolo di omessa retribuzione, nonché alla reintegrazione con le medesime mansioni svolte fino al dicembre del 1994, per effetto della tardività della disdetta del contratto;
la condanna della società, alladetta società, sempre in solido con le altre corresponsione delle ulteriori mensilità dal settembre 1995 nella misura di lire 28.400.000 ovvero di lire 17.102.000;in subordine, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, con accoglimento delle altre richieste;
in via 3 A ancora più gradata, la declaratoria dell'avvenuta rinnovazione automatica del contratto di lavoro fino al 31 agosto 1996,con condanna solidale delle società a pagargli il compenso mensile, nella misura di cui sopra, dal settembre del 1995 all'agosto 1996; in ogni caso, la condanna solidale di tutte le società al pagamento dei compensi di amministratore nella misura di lire 550.800.000 per HU e GE OL e di una pari somma per KU e GE SC nonché di lire 380.400.000 per s.p.a. KU e GE (per conto della HN & GE NT s.p.a. ora incorporata alla prima); la condanna della s.p.a. HN & GE, in solido con le altre società, alla corresponsione del residuo bonus per il 1995 nella misura di lire 31.707.000 ovvero di lire 16.694.000; in via ancor più gradata, la declaratoria dell'inesistenza e della invalidità della risoluzione consensuale ex art.2113 c.c.,con obbligo della s.p.a. HU e GE di riassunzione ○ di reintegrazione nel posto e di corresponsione delle retribuzioni nella misura indicata, da settembre 1995 alla effettiva risoluzione del rapporto di lavoro nella misura di lire 28.400.000, ovvero di lire 17.102.000 о di lire 15.850.000,oltre rivalutazione e interessi legali. Nella resistenza delle convenute il Pretore,con sentenza del 26 giugno 1998, rigettava la domanda. Avverso la decisione proponeva gravame il AN il quale insisteva nelle sue richieste. Si costituivano in appello le società HN e GE NA ag e HN e GE IA,già 4 denominata HN e GE Holding, in cui si erano fuse le s.p.a. HN e GE NT, HN e GE nonché NA. Con sentenza del 10 ottobre 1998 il Tribunale locale confermava interamente la pronuncia pretorile. Osservava, in particolare, il Tribunale che:tra le società del medesimo gruppo, dotate di distinta personalità giuridica ed autonomia, ancorchè collegate economicamente,era da escludersi la possibilità di identificare un unico centro di imputazione, in relazione al rapporto de quo;
peraltro nemmeno l'appellante aveva prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio fatti di simulazione о la preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società; erano quindi infondate sia la richiesta subordinata delle prestazioni neidi accertamento della natura confronti della s.p.a. HU & GE, ossia di una delle controllate ora assorbite dalla s.p.a. HN e GE IA,che qualificazione poiché tutti gli le istanze connesse a tale della subordinazione, erano stati elementi addotti, a conferma collegati, secondo l'originaria prospettazione, alla società giuridicamente estranee alcontrollante svizzera e a persone preteso datore di lavoro;
quanto a quest'ultimo, erano state solo - sempre nel ricorso introduttivo (pag.24) AMM la presenza indicate nell'organo decisionale dell'azienda di due membri della società svizzera nonché la pattuizione delle ferie;
poiché però la possibilità di fruizione delle stesse era stata fatta risalire dal AN alla casa madre, le ferie avevano perduto quel carattere peculiare della pretesa subordinazione del rapporto nei confronti 5 della s.p.a. HN e GE;
ogni altra questione era quindi assorbita con conseguente superfluità dello scrutinio delle risultanze istruttorie;
era altresì infondato il motivo riguardante la rinnovazione del contratto e il riconoscimento dei connessi diritti economici,essendosi limitato l'appellante solo ad assertivamente di dolo O errore e per violazione impugnare dell'art.2113 C.C. l'atto prodotto in primo grado, qualificato come risoluzione consensuale;
era altresì infondata la richiesta di residuo bonus poiché non erano stati provati glipagamento del utili cui esso era contrattualmente agganciato;
quanto al compenso amministratore delegato delle società diverseper la carica di dalla s.p.a. HN e GE, esso non era stato previsto nell'an e mai richiesto. Il AN ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi cui hanno resistito con controricorso la società HN GE AN AG e la s.p.a. HN & GE IA. Quest'ultima società e il AN hanno depositato memoria. La s.p.a. KU $ GE IA ha inoltre prodotto, all'udienza di discussione del 3 aprile 2002, elenco con allegate fotocopie delle delibere consiliari in data 8 luglio 1996 della s.r.l. KN Holding e delle d'identità del NT e KN, della cartas.p.a. NAh, KN sign. Filippo Metta e della delibera del C.d.a. KN IA con riferimento poteri e ratifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione del principio del giudicato interno e degli artt.2109 C.C. e 324 c.p.c. nonché 6 omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che le società resistenti non avevano proposto impugnazione incidentale sulle affermazioni del Pretore che si era limitato ad escludere che dall'istruttoria fosse emerso il rapporto di subordinazione e che invece aveva conclamato che le società convenute erano collegate e, quindi, non autonome e che comunque il ricorrente aveva l'obbligo di rispondere (o riferire) dell'Organizzazione Europea di HU al Direttore Generale GE. In tal modo il Tribunale ha calpestato il principio del giudicato interno mutando la qualificazione giuridica della fattispecie e di conseguenza ha omesso ogni motivazione sull'istruttoria che aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di subordinazione. Con il secondo motivo, denunciandosi in subordine violazione dell'art.112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia,ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che, sempre sulla questione del rapporto di subordinazione, l'eccezione della pretesa mancanza per escludere di deduzioni e allegazioni sulla simulazione un'eccezione in l'autonomia delle società resistenti è certamente senso stretto. Pertanto è evidente il vizio di ultrapetizione in quanto il Tribunale avrebbe valutato ed accolto una eccezione che non era stata dedotta e per di più fondata su fatti costitutivi non allegati. Di conseguenza il Tribunale ha omesso ogni motivazione sull'esame dell'istruttoria esperita in primo 7 R grado, rifiutandosi di discuterne e di approfondirla, così come richiesto dalle parti. motivo, denunciandosi, ancor più in viaCon il terzo degli artt. 1703,2028, 2029,2030,2031,2032gradata, violazione C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto -sempre in relazione a quanto deciso sul rapporto di subordinazione - la pretesa necessità di deduzione della simulazione о della frode alla legge, senza considerare che il ricorrente non era alla ricerca di un centro di imputazione di interessi ma di chi aveva dato ordini per conto del datore di lavoro. In ogni caso il ragionamento del Tribunale è viziato ed illogico in quanto, escludendo apoditticamente che un terzo о terzi estranei disposizioni alla società avessero potuto dare ordini e all'amministratore nel nome e nell'interesse di altre posto in contrasto con isocietà, collegate о autonome, si è principi del mandato tacito e della negotiorum gestio. Anche in tal caso l'illogicità del ragionamento ha avuto come conseguenza l'omessa motivazione sull'istruttoria esperita in primo grado. violazione e falsaCon il quarto motivo, denunciandosi applicazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e SS. C.C. nonché insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, ai sensimotivazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente affermato, relativamente alla pretesa disdetta del contratto giugno 1991 - 6 aprile 1993, che il AN avrebbe qualificato come risoluzione consensuale l'atto da lui stesso prodotto in secondo grado (doc.20° 1° grado) che aveva impugnato. In effetti trattavasi di documenti equivalenti alle famose lettere di intenti usate nel gergo manageriale che, non essendo state sottoscritte da ambo le parti, non avevano alcuna efficacia. violazione e falsaCon il quinto motivo, denunciandosi applicazione degli artt.210 e 118,1° comma,c.p.c. ed insufficiente ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, con un errato ed illogico ragionamento, solo perché il AN era stato amministratore delegato delle varie società e quindi a conoscenza dei bilanci, aveva ritenuto non indispensabile l'acquisizione in giudizio di tali documenti e, quindi, sfornita di prova la domanda sui bonus. violazioneCon il sesto motivo, denunciandosi e falsa degli artt.1709 e 2729,1° comma, C.C.applicazione nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere negato al AN il diritto di percepire i compensi per le altre cariche consiliari assunte in KN Interproget s.p.a., KN Holding s.r.l. e KN ASC s.p.a., sul rilievo che questi non li aveva richiesti in corso di espletamento del mandato e che del resto tali compensi erano compresi nel contratto, secondo quanto emerso dalla lettera 14 9 novembre 1994. Sennonchè non era possibile il ricorso ad un ragionamento presuntivo non essendo configurabile una presunzione su un fatto a sua volta presunto. In altri termini la presunzione di onerosità del mandato ex art.1709 C.C. non poteva essere isuperata e vinta da altre presunzioni.La prova, quindi, che compensi erano stati pagati con il corrispettivo non poteva essere data solo in via presuntiva, tanto più vista l'interpretazione del contratto da parte dei giudici di merito i quali da una parte avevano affermato che le società erano autonome ed indipendenti per escluderne il collegamento con il datore di lavoro e, dall'altra, avevano affermato che nel contratto stipulato con una società sarebbero stati compresi i compensi per le cariche assunte nelle altre società esterne. Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni formulate dalla difesa della s.p.a. KU $ GE IA che ha dedotto nullità e o inammissibilità del ricorso per cassazione ex art.360 n.1 c.p.c.;decadenza dall'impugnazione ex art.327 c.p.c.; proposizione del ricorso nei confronti di società diversa dalla parte appellata;
mancata indicazione nel procedimento del soggetto, parte del procedimento in appello. Le eccezioni sono fondate nei limiti di seguito precisati. In tema di fusione di società per incorporazione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società estinta dalla data dell'atto di fusione, sia pure con l'effetto postdatato previsto dagli artt. 2504 bis e 2504 c.c.. 10 AR Per quanto attiene alla instaurazione di un valido rapporto processuale ed agli effetti conseguenti, questa Corte Suprema ha perciò affermato: che, una volta che la fusione abbia effetto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio promosso contro la società incorporata va effettuata alla società incorporante (Cass., 23 marzo 2001, n.4180;26 novembre 12009); che la citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi c.p.c., in relazione al precedente art.163, secondo dell'art.164 conseguenza che la successiva costituzione comma, con la in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza quesiti, per cui non può rimuovere il dei diritti anteriormente giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida (Cass., 10 luglio 1999, n.7254;20 ottobre impugnazione 1993, n.10372). Orbene, nel caso in esame, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, depositata il 10 ottobre 1998,è stato notificato dal ricorrente nei termini il 6 ottobre 1999 - è oltre che alla società HN & GE Mamagement AG che si s.p.a. HN $ regolarmente costituita in questa sede - alla GE (in proprio e quale incorporante della s.p.a. KN NT, della s.r.l. HN $ GE Holding e della s.p.a. KN SC). 11 Sennonchè tale società è stata a sua volta incorporata dalla s.p.a. KU $ GE IA, come si evince dall'atto di intervento di quest'ultima nel giudizio di secondo grado e dal dispositivo della sentenza 10 ottobre 1998 del Tribunale di Milano che ha liquidato in suo favore le spese processuali. Ne discende la nullità del ricorso per cassazione notificato a società incorporata e perciò inesistente. D'altro canto la costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione che ha notificato il controricorso al AN il 16 novembre 1999 depositando l'atto il 20 novembre seguente avvenuta al decorso del termine di cui all'art.327successivamente c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza de qua. Sono invece infondate le eccezioni di nullità formulate dalla alla prima questione attinente difesa del ricorrente.Quanto delle generalità del consigliere all'errore nella trascrizione delegato dott. Filiberto Metta, nato a [...] il [...] ma intervenuto in un atto notarile di fusione della società HN $ l'errore non haGE IA come nato Varese, sicuramentea comportato incertezza della persona poiché la stessa era esattamente individuata dalle ulteriori indicazioni anagrafiche e dalla qualifica rivestita nell'ambito sociale. Quanto alla seconda questione, involgente la validità dei poteri spesi dal dott. Metta per avere questi sottoscritto il controricorso come consigliere delegato mentre dallo statuto era emerso il conferimento della rappresentanza della società e della firma sociale anche al 12 Presidente, è evidente che la previsione, proprio se valutata nel profilo letterale ed alla luce della correntezza degli affari, abbia facultato ciascuno dei due organi alla sottoscrizione degli atti processuali. Resta infine da esaminare la posizione della società elvetica HN $ GE NA AG della quale nell'atto introduttivo del giudizio è stata invocata la responsabilità come debitrice solidale della s.p.a. HN $ GE,in quanto casa madre cui avevano fatto capo le filiali italiane.E' evidente che al rigetto del ricorso per cassazione nei confronti della società HN $ GE non può che seguire il rigetto nei confronti della debitrice connessa a quella della debitrice solidale la cui sorte principale. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 3 aprile 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Cranetter Мело Рибий ваш Vieuбо A Camere fuelle S S 0 A 1 T , . I A T D S R . I A IL CANCELLIERE P O T S L S T L O Mapositato in Cancelleria N SO P E 3 IM D 3 5 Sagi 14 610.2002 A N A D D S E 2 E I T O 0 A E N 7 R . T G O E IS 4 T G S CANCELLIERE IT O G L E IR R Livive the D A L O L E D