Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Anche per il concorso esterno in associazione di stampo mafioso scatta la presunzione di pericolosità prevista, dall'art. 275 comma terzo cod. proc. pen., in ordine alle esigenze cautelari, in quanto integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue il fine di agevolare l'attività di tali sodalizi.
Commentario • 1
- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2004, n. 48444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48444 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1653
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 32292/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO OL;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 30 marzo 2004. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito il difensore dell'indagato, avvocato Tommaso Sorrentino, il quale ha invece chiesto l'accoglimento del gravame, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5 marzo 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro dispose la custodia cautelare in carcere di CO OL, indagato insieme a numerose altre persone per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 30 marzo 2004, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione personalmente CO OL deducendo:
a) violazione di legge nonché inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità ex articolo 606, comma 1, lettere b) e c), c.p.p., in relazione agli articoli 267, comma 2, e 271, comma 1, dello stesso codice.
Il ricorrente premette che il Pubblico Ministero della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, in data 4 febbraio 2002, aveva disposto in via d'urgenza l'inizio delle operazioni di intercettazione presso la casa circondariale di Siano per acquisire elementi di prova attraverso le conversazioni intercorse tra LO IN e i suoi familiari;
e aggiunge che il decreto di urgenza era stato convalidato nei termini di legge, ma che la effettiva disposizione delle intercettazioni era iniziata con un inspiegabile ritardo di 21 giorni. Da tale ritardo - secondo la tesi difensiva conseguirebbe l'inutilizzabilità della intercettazione. La censura è infondata.
E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del Pubblico Ministero che le aveva disposte)" (Cass. pen., Sez. un., 23 febbraio 2000, D'Amuri, RV 215842). E a tale giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si sono correttamente uniformati i giudici del riesame, b) Violazione di legge nonché assoluta mancanza di motivazione ex articolo 606, comma 1, lettere b) ed c), c.p.p., in relazione agli articoli 125, comma 3, 292, comma 2, lettere c) e c bis), 273, 274, lettera c), 275, commi 2 bis e 3, dello stesso codice, e 110, 416 bis C.P. Il ricorrente deduce che i giudici del riesame avrebbero errato a ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa attribuito all'indagato, e assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, che riprende in esame, proponendone una diversa - e a suo avviso più corretta - interpretazione.
Lo stesso ricorrente deduce, altresì, che i giudici del riesame avrebbero errato ad affermare che unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari era quella della custodia in carcere;
e infatti, secondo la tesi difensiva, per il reato di concorso esterno nel delitto di cui all'articolo 416 bis C.P. non vigerebbe la presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare più rigorosa;
e inoltre i giudici del riesame avrebbero omesso di prendere in considerazione lo stato di incensuratezza dell'indagato, la mancanza di carichi pendenti e la possibilità che - all'esito del giudizio - gli venga concessa la sospensione condizionale della pena. Le censure non possono trovare accoglimento. Quanto a alla prima di esse - relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - si osserva che la stessa è inammissibile perché il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle degli elementi utilizzati dai giudici del riesame, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Quanto alla ulteriore censura - concernente le esigenze cautelari - va rilevato anzitutto che "anche il concorso esterno in associazione di stampo mafioso rientra tra i reati per i quali, in ordine alle esigenze cautelari, l'articolo 275 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità: esso invero integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue - quanto meno - il fine di agevolare l'attività di tali sodalizi" (Cass. pen., sez. 6^, 20 ottobre 1995, Masselli, RV 203312).
Va comunque sottolineato che i giudici del riesame hanno anche indicato le ragioni per le quali - anche a prescindere dalla detta presunzione - la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a salvaguardare, nel caso concreto, le esigenze cautelari;
mentre il ricorrente non è riuscito a evidenziare profili di contraddittorietà o di incongruità logica sul punto del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004