Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2005, n. 14285
CASS
Sentenza 10 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La destinazione di un'area a centro di raccolta di materiali provenienti da demolizioni edilizie e lo scarico ripetuto di questi, senza la prescritta autorizzazione, integrano il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e mezzi, nè è necessario il dolo specifico del fine di lucro.

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per "culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2005, n. 14285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14285
    Data del deposito : 10 marzo 2005

    Testo completo