Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
È inammissibile in forza del principio di tassatività delle impugnazioni il ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione per omessa indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2009, n. 24549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24549 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 924
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 35002/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE ET e PU NC;
avverso il decreto 18.9.08 del GIP del Tribunale di Bari;
nel procedimento penale nei confronti di:
IU IS;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dr. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto.
OSSERVA
1 - con decreto del 18.9.08 il GIP del Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dai denuncianti TE ET e PU NC in relazione al procedimento penale nei confronti di IU IS, per non essere stati indicati ne' l'oggetto dell'investigazione suppletiva nè i relativi elementi di prova.
Ricorrono i denuncianti TE e PU contro detto decreto, sostenendo che lo stesso doveva sostanzialmente considerarsi come decreto di "archiviazione alla opposizione" (sic) emesso in violazione dell'art. 410 c.p.p., comma 2, che consente l'archiviazione de plano soltanto in presenza del duplice requisito dell'inammissibilità dell'opposizione e dell'infondatezza nel merito della notitia criminis;
l'esistenza di quest'ultimo requisito veniva contestata nel merito e, per altro, i ricorrenti lamentavano che il GIP non aveva motivato alcunché a riguardo.
I ricorrenti contestavano altresì la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, che non erano stati indicati per la semplice ragione che si riteneva superfluo qualsivoglia approfondimento d'indagine, stante la completezza dell'attività già svolta dal PM e delle prove raccolte.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il provvedimento impugnato, steso in calce all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, statuisce unicamente l'inammissibilità dell'opposizione medesima per omessa indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, senza null'altro aggiungere in termini di archiviazione della notitia criminis.
Pertanto, si tratta di provvedimento non ricorribile, atteso che - stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1 - la legge non prevede alcuna impugnazione a riguardo, essendo consentita solo l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione e, per altro, solo nei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 409 c.p.p., u.c. e art. 127 c.p.p., comma 5 (ovvero per mancata fissazione dell'udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati e non già per questioni inerenti al merito dell'archiviazione, come invece hanno dedotto gli odierni ricorrenti).
Nè giova ai ricorrenti supporre che l'impugnato provvedimento debba essere inteso sostanzialmente come un provvedimento di archiviazione, perché ad ogni modo la loro impugnazione si muoverebbe pur sempre al di fuori dei limiti di cui al cit. art. 127 c.p.p., comma 5. Nè può dirsi che l'opposizione in discorso sia proponibile senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova quando le indagini si reputino sufficienti e ciò vuoi perché tale esegesi, implicitamente proposta dagli odierni ricorrenti, sarebbe contraria all'insuperabile tenore testuale dell'art. 410 c.p.p., comma 1 (secondo cui l'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa deve, a pena di inammissibilità, indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva che si richiede ed i relativi elementi di prova), vuoi perché contraria alla logica del sistema ed all'inoppugnabilità del provvedimento di archiviazione per questione di merito.
3 - In breve, da qualsivoglia prospettiva si esamini il ricorso, esso si palesa inammissibile;
ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009