Sentenza 22 agosto 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione, non rileva - considerata l'indisponibilità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice - l'assenza di scopo di lucro nell'autore o il movente di carattere meramente privato, e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. (Nella fattispecie: procuratore legale).
Commentari • 3
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- 3. Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/08/2000, n. 10816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10816 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 22/08/2000
Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO ESPOSITO " N. 822
Dott. VITTORIO EBNER " REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO " N. 27226/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IN AN, nato in [...] il [...] Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 14/4/2000 Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. L. CIAMPOLI che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso;
0 S S E R V A
Sull'appello proposto da IN AN avverso la sentenza del pretore di Trapani Sez. dist.ta di Alcamo del 16/12/1998 che, dichiaratolo colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di Procuratore Legale ex art. 348 c.p., lo aveva condannato alla pena di L. 600.000= di multa, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14/4/2000, confermava il giudizio di I^ grado, ribadendo la sussistenza del dolo generico nella condotta dell'imputato e l'adeguatezza della pena inflitta, in rapporto al caso concreto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IN, deducendo l'insussistenza del reato per difetto di dolo, avuto riguardo alle modalità della sua condotta che, in ogni caso, avrebbe potuto configurare l'ipotesi di cui all'art. 498 c.p., come usurpazione di titoli, ipotesi, peraltro depenalizzata. Invocava, comunque, la riduzione della pena ai minimi edittali. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, correttamente i giudici della Corte Territoriale hanno confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, motivatamente sottolineandone la sussistenza anche dello elemento psicologico, richiesto ex lege a livello di mero dolo generico.
In proposito, giova ribadire il principio secondo cui, attesa la ratio della disposizione di cui all'art. 348 c.p., unanimamente ritenuta figura di norma penale in bianco, ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione (nella specie, quella contestata di procuratore legale), è irrilevante l'eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato, di esibizionismo, ovvero di favoritismo amicale, sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativo all'esercizio di tale professione, integra il dolo generico per la richiesta sussistenza del reato, ancorché "l'abusiva" prestazione "professionale" sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione. Tutto ciò, perché, in ogni caso il vero interesso leso, essendo di carattere pubblico, resta indisponibile.
Parimenti infondata è la prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto, motivo, peraltro non dedotto con l'appello, secondo il testo dell'impugnata sentenza. A prescindere dall'inammissibilità di tale motivo, va, comunque, rilevato che la diversa ipotesi prospettata dalla difesa (ex art. 498 c.p.) si propone come quella di chi si "arroghi" qualità inerenti professioni per le quali è richiesta speciale abilitazione dello Stato, mentre, nella specie, il ricorrente, con la propria condotta, ha sostanzialmente svolto un ruolo di "esercizio abusivo" della professione forense, la cui relativa norma penale ex art. 348 c.p. ben può concorrere materialmente con l'ipotesi di cui al co. 2^ dell'art. 498 c.p., a prescindere dalla sopravvenuta depenalizzazione di tale reato ex art. 43 dlg. 507/99.
Parimenti infondata è la richiesta attinente la misura del trattamento sanzionatorio, posto che questo, ove, come nella specie, sufficientemente supportato da motivazione in rapporto alle condizioni ex art. 133 c.p., rientra nella sfera di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, ne' rilevandosi violazioni di legge nella misura edittale della pena in concreto inflitta al ricorrente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 agosto 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2000