Cass. pen., sez. II, sentenza 22/08/2000, n. 10816
CASS
Sentenza 22 agosto 2000

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Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione, non rileva - considerata l'indisponibilità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice - l'assenza di scopo di lucro nell'autore o il movente di carattere meramente privato, e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. (Nella fattispecie: procuratore legale).

Commentari3

  • 1Esercizio abusivo della professione forenseAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2014

  • 2Praticanti avvocati: l'esercizio abusivo di professione forense sporadico e gratuito non esclude il reatoAccesso limitato
    Fulvio Baldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2014

  • 3Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/08/2000, n. 10816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10816
Data del deposito : 22 agosto 2000

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