Sentenza 21 ottobre 2010
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La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche con riferimento alla fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
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- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La presunzione relativa di pericolosità prevista, dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari opera in modo diverso per il concorrente…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2021
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 275, c. 3; Cod. pen., art. 416-bis.1) Il fatto Il Tribunale di Messina confermava la misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip dello stesso Tribunale in danno di un indagato gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. oltre che di sei diverse ipotesi di truffa ex art 640 bis cod. pen. (due solo tentate) tutte aggravate dall'agevolazione o dal metodo mafioso ex ad 416 bis.l. dello stesso codice. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso l'indagato per il tramite dei difensori di fiducia adducendo tre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 42922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42922 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
429 22 / 10 SENTENZA n. 1595
REGISTRO GENERALE n. 25291/10
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2010
REPUB BLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. ES Serpico
- Presidente
1. Dott. Tito Garribba
- Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza
- Consigliere
3. Dott. IO Conti
- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ES Lo IC, nato a [...] il [...] contro l'ordinanza del 14 maggio 2010 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 23 aprile 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ES Lo RO, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.: capo A) e di illecita concorrenza mediante minaccia (artt. 513-bis c.p. e 7 legge n. 203/1991: capo E).
L'ordinanza rappresenta come, dalle indagini riguardanti questo procedimento, sia emerso un vero e proprio sistema operante nella provincia di Caltanissetta e di altre zone della Sicilia, in cui a fronte di prestazioni o forniture, le ditte che lavoravano per la Calcestruzzi s.p.a. emettevano una fattura per un prezzo maggiorato e, dopo aver ricevuto il pagamento, restituivano una parte del denaro che veniva distribuito alle organizzazioni mafiose operanti nel territorio dove insistevano gli impianti della Calcestruzzi. In questo modo le associazione mafiose potevano contare su continue entrate economiche, garantendo in cambio alla Calcestruzzi di operare in regime di monopolio nel settore delle forniture di calcestruzzo. Nell'ambito di tale sistema il ruolo di Lo RO sarebbe consistito,
nella ricostruzione dei giudici, nell'avere, quale titolare dell'omonima ditta, effettuato in via esclusiva le prestazioni di trasporto di inerti provenienti dalla cava IN.CA. di Caltavuturo e destinati all'impianto di Riesi della Calcestruzzi
s.p.a., inerti utilizzati per i lavori di realizzazione della strada Licata-Torrente.
L'imputato si sarebbe, quindi, prestato al meccanismo delle soprafatturazioni delle prestazioni di trasporto, dando un contributo stabile all'associazione mafiosa operante nel territorio e rappresentata da IU IO IN, esponente di spicco della famiglia di Cosa Nostra di Riesi, condotta che ha dato luogo alla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa e, allo stesso tempo, alla contestazione del reato di cui all'art. 513-bis c.p.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati in base alle dichiarazioni di alcuni coindagati, tra cui in particolare
IU IN, AT RN e TO LÌ, riscontrate da quanto riferito da -
IO RT, persona informata dei fatti, e dall'esame della documentazione acquisita da cui risulterebbero le soprafatturazioni nel periodo tra il 1999 e il
2001.
2. Il difensore di Lo RO ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato in ordine ai reati contestati, rilevando anche l'illogicità manifesta della relativa motivazione. In particolare, il ricorrente ritiene che il
Tribunale non abbia ricercato i riscontri, estrinseci ed individualizzanti, alle dichiarazioni accusatorie di AT RN, IO RT, ES
ZZ, TO LI e IU IN, riscontri necessari anche in materia cautelare.
Sotto un altro profilo rileva come non emerga alcun elemento né sulla commissione dei reati fine, né in ordine all'esistenza di un contributo apprezzabile da parte dell'indagato al rafforzamento dell'associazione. Peraltro, il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto quanto prodotto dalla difesa da cui risulta che: :
a) la ditta Lo RO di cui alla partita IVA 0203550849 avviata nel 1997 ha cessato l'attività il 31.12.2002; b) la ditta Lo RO di cui alla partita IVA
02273010849 avviata il 30.5.2002 è cessata in data 9.7.2003; ; c) che da allora l'indagato ha svolto attività di bracciante agricolo;
d) che il compendio aziendale costituito da tre automezzi e da due semirimorchio è stato dismesso all'inizio del
2003; e) che l'attività lavorativa tra gli anni 1999 - 2001 è stata caratterizzata da un modesto volume di affari, f) che i trasporti eseguiti negli anni considerati nel capo di imputazione sono stati esigui ed hanno riguardato soprattutto la società
Impresal; g) che pochi sono stati i trasporti eseguiti per conto della Calcestruzzi
s.p.a., anche perché il prezzo offerto era di gran lunga inferiore rispetto a quello praticato da altre imprese. Infine, rileva come non vi sia alcun elemento indiziario o di prova circa il ricorso a violenza o minaccia al fine di scoraggiare la concorrenza.
Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce la assoluta carenza di elementi probatori circa la sua partecipazione all'associazione, evidenziando l'inidoneità
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della chiamate in correità a sostenere i gravi indizi di colpevolezza, trattandosi di dichiarazioni de relato (AT RN) ovvero che non si riferiscono affatto a
Lo RO (ES ZZ, IO RT, TO LI); per quanto riguarda IU IN si sostiene che le sue accuse sono inverosimili e comunque non riscontrate.
Con il terzo motivo contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e rileva come la mancanza di esse possa essere desunta dal fatto che sin dal 2001 ha rescisso ogni rapporto con la Calcestruzzi s.p.a., anche in seguito al sequestro dell'azienda, sicché i giudici avrebbero dovuto ritenere superata la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. Innanzitutto deve rilevarsi una carenza nella motivazione sulla sussistenza degli elementi indiziari del reato di cui all'art. 513-bis c.p., in quanto i giudici non hanno evidenziato alcuna condotta specifica attribuita all'indagato che si sia concretizzata in atti di violenza o di minacce.
Perché sia configurabile il reato di illecita concorrenza è necessario che l'impedimento al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività
commerciale, industriale 0 comunque produttiva avvenga attraverso un
comportamento violento o intimidatorio (Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 44169, Di
Nuzzo; Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 9750, P.G. in proc. Buongiorno). Sebbene sia irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, è comunque indispensabile che l'illecita concorrenza sia realizzata, appunto, con modalità violente o minacciose.
L'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 513-bis c.p. dalla circostanza secondo cui ai vari autotrasportatori veniva proposto di lavorare a condizioni economiche da loro non scelte, ma imposte dall'esigenza di controllare il mercato e di assicurare costanti
4 guadagni alle famiglie mafiose;
inoltre, si è data rilevanza al fatto che gli autotrasportatori venivano scelti non attraverso regole concorrenziali ma in relazione alla loro vicinanza a Cosa Nostra e alla disponibilità nel prestarsi ad operazioni di soprafatturazione;
infine, l'ordinanza riferisce anche di episodi in cui soggetti legati alla criminalità organizzata avevano impedito la fornitura di inerti da parte di ditte non gradite, bloccando l'ingresso di camion all'impianto di
Riesi (dichiarazioni di RT).
Dei fatti presi in considerazione solo l'ultimo sarebbe idoneo a giustificare, sempre a livello di gravità indiziaria, la sussistenza del reato di cui all'art. 513-bis c.p., tuttavia nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale non risulta specificato se a tale condotta abbia preso parte anche Lo RO e quale ruolo abbia avuto nel contesto, dal momento che i giudici hanno fatto un generico riferimento a
"soggetti legati alla criminalità organizzata", senza individuarli.
Riguardo al resto, l'ordinanza del riesame si limita a descrivere le modalità
attraverso cui avveniva l'attribuzione delle forniture agli autotrasportatori, senza tuttavia indicare alcuna condotta intimidatoria e, anche in questo caso, senza specificare se tali condotte siano riferibili a Lo RO.
-3.2. Riguardo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, si rileva gli indizi di colpevolezza enucleati dalla stessa ordinanza impugnata depongano più che per il reato associativo, per la configurabilità, allo stato degli atti, di una forma di partecipazione esterna all'associazione di stampo mafioso.
Secondo i giudici, l'inserimento dell'indagato nell'organizzazione mafiosa viene affermato in quanto, prestandosi al meccanismo della soprafatturazione, avrebbe dato un contributo significativo al perseguimento dei fini del sodalizio illecito.
Si osserva che dal fatto di partecipare al sistema di soprafatturazione, così come descritto nell'ordinanza, non deriva automaticamente l'inserimento del soggetto nell'associazione mafiosa;
in altre parole, anche dando per scontato che il sistema fosse gestito dalla mafia, non per questo deve escludersi la possibilità
5 che la mafia stessa si servisse di persone non intranee all'organizzazione, ma che si limitassero a fornire il proprio contributo dall'esterno.
In particolare, le fonti di accusa citate dal Tribunale riferiscono che Lo RO
ha effettivamente eseguito trasporti di fornitura merci in favore della Calcestruzzi
s.p.a., ma ciò non autorizza, in difetto di altri elementi di prova, a ritenere che per questo contributo debba ritenersi partecipe dell'associazione, non risultando alcun stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, neppure sotto il profilo dell'affectio societatis.
Piuttosto, l'avere l'indagato accettato il meccanismo di attribuzione delle forniture secondo il modello imposto dall'organizzazione mafiosa può giustificare la qualificazione della sua condotta come concorrente esterno dell'associazione,
cioè come soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, abbia fornito "un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo", rafforzando la capacità operativa dell'associazione e quindi contribuendo, anche parzialmente, al programma criminoso della medesima.
3.3. Ciò ovviamente non incide sul piano della misura cautelare disposta, in quanto anche per il concorso esterno in associazione di stampo mafioso scatta la presunzione di pericolosità prevista, dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari, in quanto integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue il fine di agevolare l'attività di tali sodalizi (Sez.
II, 18 novembre 2004, n. 48444, Cozza).
Tuttavia, si ritiene che il diverso inquadramento delle condotte dell'indagato giustifichi comunque una rivalutazione delle esigenze cautelari, soprattutto sotto il profilo della eventuale rescissione dal sodalizio criminoso, da valutare non più in relazione ad una ipotesi di partecipazione all'associazione, ma di concorso esterno ad essa.
4. - Per queste ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame, che tenga conto di quanto stabilito nella presente decisione con riferimento sia al vizio di motivazione riguardante i
6 gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 513-bis c.p., sia alla verifica della sussistenza delle esigenze cautelari nella prospettiva evidenziata. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Caltanissetta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo ES Serpico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA)
oggi - 2 DIC 2010
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