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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ID RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale del Riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL NO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive con le quali il difensore del ricorrente Avv. Massimiliano SE ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme disponeva il sequestro di beni mobili e immobili nella disponibilità di ID RA, indagato dei reati di cui agli artt. 416, 353, 648 ter, 1 cod. pen. Il Giudice della cautela, in particolare, disponeva il sequestro preventivo: • di tutti gli immobili e i terreni di cui era stata accertata l'illecita aggiudicazione in quanto beni pertinenti al reato di turbativa d'asta (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) • del profitto del reato di autoriciclaggio, individuato dalla Guardia di Finanza in base alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il successivo prezzo di vendita degli immobili acquistati mediante turbativa d'asta dal gennaio Penale Sent. Sez. 2 Num. 2694 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/10/2022 2016 al febbraio 2018 (sequestro per equivalente ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 648- quater cod. pen.). • delle possidenze mobiliari ed immobiliari riconducibili al ricorrente non proporzionate rispetto ai redditi dichiarati dal ID nel periodo 2006- 2017 (sequestro ex art. 240-bis cod. pen.). 2. In data 14 luglio 2020 il difensore dell'indagato chiedeva la revoca del sequestro preventivo affermando che i beni rinvenuti nella disponibilità del ID sarebbero proporzionati ai redditi lecitamente percepiti dall'indagato e rimarcando la frammentarietà delle indagini patrimoniali svolte dagli inquirenti, indagini che avrebbero ignorato le attività lavorative lecitamente svolte dal ricorrente. Secondo la ricostruzione difensiva la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrerebbe che il ID, grazie all'attività di gestione di quattro punti Conad, avrebbe accumulato, nel periodo 1983/2000, un patrimonio mobiliare pari ad euro 270.000,00 cui si aggiungerebbe una somma pari ad euro 350.000,00 consegnatagli da RE GI nel corso del 2006 a saldo di un pregresso rapporto debitorio. La difesa lamentava, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 648-ter cod. pen., norma entrata in vigore solo in data 1 gennaio 2015 e, quindi, in un momento successivo all'acquisto da parte del ricorrente di tutti gli immobili sottoposti a sequestro, immobili che, di conseguenza, non possono esser considerati profitto del reato di autoriciclaggio. 4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, con provvedimento del 24 luglio 2020, rigettava detta istanza di revoca, limitandosi a segnalare che il sequestro era stato effettuato anche in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen, fattispecie in relazione alla quale erano ancora in corso le indagini preliminari. 5. Il ID, in data 28 luglio 2020, proponeva appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti del sequestro ex art. 240-bis cod. pen. e l'illegittimità del sequestro per equivalente disposto ex art. 648-quater cod. pen. La difesa, oltre a riproporre le doglianze contenute nell'istanza di revoca del sequestro, eccepiva l'assenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro acquistati tra il 2006 ed il 2011 ed il reato di turbativa d'asta posto in essere dal 2016 in relazione ad immobili diversi da quelli sottoposti a sequestro. 2 7. ID RA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto il predetto appello. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 648-ter e 648-quater, 1, cod. pen. nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 7.1. La difesa chiede l'annullamento del sequestro disposto ex art. 321 comma 1, cod. proc. pen. lamentando la mancanza del vincolo di pertinenzialità tra i beni acquistati dal ID nel periodo 2006-2011 e le condotte di turbativa degli incanti poste in essere tra il 2016 ed il 2019 La motivazione è ritenuta erronea ed illogica nella parte in cui afferma che il ID è gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 cod. pen.; la difesa ha evidenziato, in proposito, che il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato associativo e, di conseguenza, rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale, decisione confermata dal Tribunale di Catanzaro a seguito del riesame proposto dalla Procura della Repubblica. A giudizio del ricorrente l'indicazione dell'anno 2006 come data di inizio dell'attività associativa sarebbe frutto di un errore materiale in quanto dagli atti di indagine emergerebbero esclusivamente condotte poste in essere dal 2016. 7.2. Il ricorrente eccepisce, inoltre, l'insussistenza dei presupposti del sequestro ex art. 240-bis cod. pen. Secondo la ricostruzione difensiva la documentazione bancaria prodotta in sede di riesame dimostrerebbe la piena compatibilità tra il patrimonio del ID (pari ad euro 630.000,00 tra liquidità ed investimenti in titoli ed obbligazioni) ed i redditi lecitamente percepiti dall'indagato nel periodo 1999-2006. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il ID non avrebbe fornito i parametri da cui desumere che dette somme sarebbero «poste attive» del suo patrimonio, affermazione che comporta l'apodittica inversione dell'onere della prova in ordine al presupposto della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio. 7.3. Il ricorrente lamenta, infine, l'erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. in considerazione del fatto che i beni in sequestro sono stati acquistati dal ID nel periodo 2006-2011 e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648-ter, 1, cod. pen. 3 8. Il difensore ha depositato in data 2 agosto 2022 motivi aggiunti segnalando l'infondatezza e la contraddittorietà delle conclusioni della parte pubblica e rimarcando l'apoditticità della motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto i beni sottoposti a sequestro non proporzionati ai redditi lecitamente percepiti dal ID. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01). Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quali ragioni ritenere che il sequestro sia stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ablativa. Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argonnentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 4 2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti del sequestro impeditivo è del tutto aspecifica nonché manifestamente infondata non ravvisandosi alcuna violazione di legge. I giudici dell'appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze investigative, hanno affermato che i beni sottoposti a sequestro preventivo costituiscono il profitto generato dalla reiterata commissione dei delitti- scopo dell'associazione a delinquere, associazione che era operativa «dall'anno 2006 e tuttora permanente» e che era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati quali la turbativa d'asta, l'estorsione e l'autoriciclaggio. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto argomentato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416, 353, 629 e 648-ter, 1 cod. pen. (vedi pagg. 72-73 e 249-250 dell'ordinanza genetica e pag. 2 dell'impugnata ordinanza) si limita ad affermare, in modo del tutto apodittico ed aspecifico, l'erroneità dell'indicazione dell'anno 2006 come data di inizio dell'attività illecita dell'associazione a delinquere di cui il ID era il promotore e la conseguente insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e le contestate turbative d'asta. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che ricorre il difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514-01). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono, infatti, estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (così Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01, e Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01). 5 Ne consegue che, in sede di misure Cautelari reali, il giudice deve limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad operare un attento controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale sulla base del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus commissi delicti (vedi fra le tante Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). 2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto la carenza dei presupposti del sequestro ai fini della confisca dei beni immobili ed immobili del ricorrente è manifestamente infondata non ravvisandosi l'eccepita violazione dell'art. 240-bis cod. pen. Il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., presuppone unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, che questi sia stato indagato di uno dei cc.dd. "reati spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv.280986 - 01). Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze investigative, hanno ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416, 353, 629 e 648-ter, 1 cod. pen.; inoltre entrambe le ordinanze, con motivazione puntualmente correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, hanno affermato la manifesta sproporzione del valore dei beni in disponibilità del ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dello stesso (vedi pagg. 72-73 e 249-250 dell'ordinanza genetica e pag. 2 dell'impugnata ordinanza). I giudici dell'appello, con argomentazione logicamente articolata, hanno indicato le ragioni per le quali le produzioni documentali della difesa sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione frutto della accertata sproporzione, pur a fronte dei redditi richiamati dal ricorrente che non sono comunque in grado di comprovare, per il loro ammontare nel corso degli anni, il rilevante patrimonio ingiustificatamente accumulato, anche in considerazione della ritenuta incompletezza della documentazione prodotta (vedi pag. 1 dell'ordinanza impugnata). Deve pertanto essere escluso che a fronte della approfondita valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi reddituali del nucleo familiare colpito da provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, in sede di ricorso per cassazione possano essere riproposti, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti l'accertamento del requisito della sproporzione 6 Così deciso il 28 ottobre 2022 - ove il giudice del riesame, come nel caso di specie abbia compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza e di violazione di legge deducibile con il presente ricorso (vedi in proposito Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 3. Il motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 648 -quater cod. pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca previsto dall' art. 321 cod proc pen. anche in relazione al profitto generato dalla commissione del delitto di associazione a delinquere, reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, posto in essere proprio al fine di occultare i profitti dall'attività associativa (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Di conseguenza il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato, a seguito della riqualificazione giuridica della tipologia del disposto sequestro, non è riconducibile in alcun modo al sequestro previsto dall'art. 648 -quater cod. pen. Questo Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza o mancanza di motivazione sia all'erronea qualificazione giuridica eventualmente contenuta nel provvedimento genetico (vedi Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL NO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive con le quali il difensore del ricorrente Avv. Massimiliano SE ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme disponeva il sequestro di beni mobili e immobili nella disponibilità di ID RA, indagato dei reati di cui agli artt. 416, 353, 648 ter, 1 cod. pen. Il Giudice della cautela, in particolare, disponeva il sequestro preventivo: • di tutti gli immobili e i terreni di cui era stata accertata l'illecita aggiudicazione in quanto beni pertinenti al reato di turbativa d'asta (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) • del profitto del reato di autoriciclaggio, individuato dalla Guardia di Finanza in base alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il successivo prezzo di vendita degli immobili acquistati mediante turbativa d'asta dal gennaio Penale Sent. Sez. 2 Num. 2694 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/10/2022 2016 al febbraio 2018 (sequestro per equivalente ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 648- quater cod. pen.). • delle possidenze mobiliari ed immobiliari riconducibili al ricorrente non proporzionate rispetto ai redditi dichiarati dal ID nel periodo 2006- 2017 (sequestro ex art. 240-bis cod. pen.). 2. In data 14 luglio 2020 il difensore dell'indagato chiedeva la revoca del sequestro preventivo affermando che i beni rinvenuti nella disponibilità del ID sarebbero proporzionati ai redditi lecitamente percepiti dall'indagato e rimarcando la frammentarietà delle indagini patrimoniali svolte dagli inquirenti, indagini che avrebbero ignorato le attività lavorative lecitamente svolte dal ricorrente. Secondo la ricostruzione difensiva la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrerebbe che il ID, grazie all'attività di gestione di quattro punti Conad, avrebbe accumulato, nel periodo 1983/2000, un patrimonio mobiliare pari ad euro 270.000,00 cui si aggiungerebbe una somma pari ad euro 350.000,00 consegnatagli da RE GI nel corso del 2006 a saldo di un pregresso rapporto debitorio. La difesa lamentava, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 648-ter cod. pen., norma entrata in vigore solo in data 1 gennaio 2015 e, quindi, in un momento successivo all'acquisto da parte del ricorrente di tutti gli immobili sottoposti a sequestro, immobili che, di conseguenza, non possono esser considerati profitto del reato di autoriciclaggio. 4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, con provvedimento del 24 luglio 2020, rigettava detta istanza di revoca, limitandosi a segnalare che il sequestro era stato effettuato anche in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen, fattispecie in relazione alla quale erano ancora in corso le indagini preliminari. 5. Il ID, in data 28 luglio 2020, proponeva appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti del sequestro ex art. 240-bis cod. pen. e l'illegittimità del sequestro per equivalente disposto ex art. 648-quater cod. pen. La difesa, oltre a riproporre le doglianze contenute nell'istanza di revoca del sequestro, eccepiva l'assenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro acquistati tra il 2006 ed il 2011 ed il reato di turbativa d'asta posto in essere dal 2016 in relazione ad immobili diversi da quelli sottoposti a sequestro. 2 7. ID RA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto il predetto appello. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 648-ter e 648-quater, 1, cod. pen. nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 7.1. La difesa chiede l'annullamento del sequestro disposto ex art. 321 comma 1, cod. proc. pen. lamentando la mancanza del vincolo di pertinenzialità tra i beni acquistati dal ID nel periodo 2006-2011 e le condotte di turbativa degli incanti poste in essere tra il 2016 ed il 2019 La motivazione è ritenuta erronea ed illogica nella parte in cui afferma che il ID è gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 cod. pen.; la difesa ha evidenziato, in proposito, che il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato associativo e, di conseguenza, rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale, decisione confermata dal Tribunale di Catanzaro a seguito del riesame proposto dalla Procura della Repubblica. A giudizio del ricorrente l'indicazione dell'anno 2006 come data di inizio dell'attività associativa sarebbe frutto di un errore materiale in quanto dagli atti di indagine emergerebbero esclusivamente condotte poste in essere dal 2016. 7.2. Il ricorrente eccepisce, inoltre, l'insussistenza dei presupposti del sequestro ex art. 240-bis cod. pen. Secondo la ricostruzione difensiva la documentazione bancaria prodotta in sede di riesame dimostrerebbe la piena compatibilità tra il patrimonio del ID (pari ad euro 630.000,00 tra liquidità ed investimenti in titoli ed obbligazioni) ed i redditi lecitamente percepiti dall'indagato nel periodo 1999-2006. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il ID non avrebbe fornito i parametri da cui desumere che dette somme sarebbero «poste attive» del suo patrimonio, affermazione che comporta l'apodittica inversione dell'onere della prova in ordine al presupposto della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio. 7.3. Il ricorrente lamenta, infine, l'erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. in considerazione del fatto che i beni in sequestro sono stati acquistati dal ID nel periodo 2006-2011 e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648-ter, 1, cod. pen. 3 8. Il difensore ha depositato in data 2 agosto 2022 motivi aggiunti segnalando l'infondatezza e la contraddittorietà delle conclusioni della parte pubblica e rimarcando l'apoditticità della motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto i beni sottoposti a sequestro non proporzionati ai redditi lecitamente percepiti dal ID. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01). Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quali ragioni ritenere che il sequestro sia stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ablativa. Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argonnentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 4 2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti del sequestro impeditivo è del tutto aspecifica nonché manifestamente infondata non ravvisandosi alcuna violazione di legge. I giudici dell'appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze investigative, hanno affermato che i beni sottoposti a sequestro preventivo costituiscono il profitto generato dalla reiterata commissione dei delitti- scopo dell'associazione a delinquere, associazione che era operativa «dall'anno 2006 e tuttora permanente» e che era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati quali la turbativa d'asta, l'estorsione e l'autoriciclaggio. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto argomentato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416, 353, 629 e 648-ter, 1 cod. pen. (vedi pagg. 72-73 e 249-250 dell'ordinanza genetica e pag. 2 dell'impugnata ordinanza) si limita ad affermare, in modo del tutto apodittico ed aspecifico, l'erroneità dell'indicazione dell'anno 2006 come data di inizio dell'attività illecita dell'associazione a delinquere di cui il ID era il promotore e la conseguente insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e le contestate turbative d'asta. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che ricorre il difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514-01). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono, infatti, estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (così Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01, e Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01). 5 Ne consegue che, in sede di misure Cautelari reali, il giudice deve limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad operare un attento controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale sulla base del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus commissi delicti (vedi fra le tante Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). 2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto la carenza dei presupposti del sequestro ai fini della confisca dei beni immobili ed immobili del ricorrente è manifestamente infondata non ravvisandosi l'eccepita violazione dell'art. 240-bis cod. pen. Il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., presuppone unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, che questi sia stato indagato di uno dei cc.dd. "reati spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv.280986 - 01). Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze investigative, hanno ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416, 353, 629 e 648-ter, 1 cod. pen.; inoltre entrambe le ordinanze, con motivazione puntualmente correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, hanno affermato la manifesta sproporzione del valore dei beni in disponibilità del ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dello stesso (vedi pagg. 72-73 e 249-250 dell'ordinanza genetica e pag. 2 dell'impugnata ordinanza). I giudici dell'appello, con argomentazione logicamente articolata, hanno indicato le ragioni per le quali le produzioni documentali della difesa sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione frutto della accertata sproporzione, pur a fronte dei redditi richiamati dal ricorrente che non sono comunque in grado di comprovare, per il loro ammontare nel corso degli anni, il rilevante patrimonio ingiustificatamente accumulato, anche in considerazione della ritenuta incompletezza della documentazione prodotta (vedi pag. 1 dell'ordinanza impugnata). Deve pertanto essere escluso che a fronte della approfondita valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi reddituali del nucleo familiare colpito da provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, in sede di ricorso per cassazione possano essere riproposti, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti l'accertamento del requisito della sproporzione 6 Così deciso il 28 ottobre 2022 - ove il giudice del riesame, come nel caso di specie abbia compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza e di violazione di legge deducibile con il presente ricorso (vedi in proposito Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 3. Il motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 648 -quater cod. pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca previsto dall' art. 321 cod proc pen. anche in relazione al profitto generato dalla commissione del delitto di associazione a delinquere, reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, posto in essere proprio al fine di occultare i profitti dall'attività associativa (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Di conseguenza il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato, a seguito della riqualificazione giuridica della tipologia del disposto sequestro, non è riconducibile in alcun modo al sequestro previsto dall'art. 648 -quater cod. pen. Questo Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza o mancanza di motivazione sia all'erronea qualificazione giuridica eventualmente contenuta nel provvedimento genetico (vedi Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.