Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
I T E T E N I N O R I I O I Z D Z A E A R I T R L S A I L P I G O R E B R A UBBLICA ITALIANA A U A D Q A E E T T ME POPOLO ITALIANO T A CORTE SU PRE M 05 3 2 100 3 I E N R G E E G S T O E A Oggetto S M LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE PERSONE GIURIDICHE PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12717/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron.7269 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere ADAMO Rep. 860 Dott. Mario Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere - Ud. 04/02/2003 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: DELFA MONTAGGI INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2003 che lo rappresenta e difende ope legis;
257 - controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, 1 proc. Nr. R.R. 242/04). - depositato il 27/111/11/01, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso o l'inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO - che, con ricorso illustrato anche con memoria, la società DE GG AL srl ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di Appello di Venezia in epigrafe indicato che ha respinto la sua domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo civile nel quale era stata parte in asserita violazione §6, della Convenzione europea dei dirittidell'art.1, dell'uomo e dell'art. 2 della 1. n. 89/001; - che, in questa sede, si è costituito il Ministero Giustizia, per resistere con controricorso della all'avversa impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con il decreto avverso cui è ricorso, la Cor- te territoriale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del rilievo assorbente che la società istante non aveva dimo- strato, e neppure allegato, di avere subito alcun danno patrimoniale dalla durata (asseritamene eccessiva) del processo, né aveva del pari dimostrato o dedotto alcun danno non patrimoniale (all'immagine ' alla certezza delle scelte decisionali...) nei limiti in cui questo è reputato riferibile anche al soggetto giuridico privo della fisicità (non suscettibile per definizione di ri- cevere anche il danno cd. morale, per stress O soffe- renza psicologica) casualmente riconducibile al tempo 11 non ragionevole di durata "della procedura;
- che, con i due connessi motivi dell'odierna impu- gnazione, la ricorrente censura, appunto, siffatta sta- tuizione, sostenendo (con limitato riferimento al pro- filo della esclusa sussistenza di un danno non patrimo- giudici а quibus abbiano errato niale) che ciò che a suo avviso essi avrebbero nell'escludere - lettura desumere da una corretta dovuto invece dell'art. 6,S 1, della CEDU e cioè che il danno non - patrimoniale è anche per la persona giuridica "in re ipsa" una volta accertata la effettiva violazione del ' 3 termine ragionevole di durata del processo;
-che, al riguardo, questa Corte ha viceversa, in sede di prima esegesi della normativa di riferimento, già avuto occasione di escludere che, pure limitatamen- te al profilo del danno morale ° non patrimoniale , la legge 89/01 contenga alcun riconoscimento del preteso ' punto 7.2 danno "in re ipsa" (cfr. sentenze 11987/02 motivazione;
13422/02 punto5 ; 15449/02 e 11573/02, con riguardo in particolare alla persona giuridica ed alla tipologia di danni "non patrimoniali" a questa riferi- bili); che tale soluzione con cui anche questo Collegio J pienamente concorda è coonestata dai seguenti rilievi : - l'equa riparazione così come risulta delineata ' dal sistema introdotto con la legge 89/2001, non costi- tuisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena pri- vata, dovuta nei confronti dell'apparato per il solo fatto oggettivo del danno irragionevole;
- l'opzione del legislatore nazionale è segnatamen- te, infatti, identificabile nelle parole "per effetto" contenute nel primo comma dell'art. 2 della legge n. 89/2001. Con le quali l'indennizzo, lungi dall'essere collegato direttamente alla protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina invece sul rapporto eziologico tra quest'ultima e il 4 danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo. Mentre la necessaria relazione causale tra violazione e pregiudizio trova altresì la propria espressione nella regola secondo cui ex art. 2, terzo comma, della legge n. 89/2001, ai fini della liquidazione, rileva soltanto il periodo eccedente la durata ragionevole del giudi- zio;
- il terzo comma dell'art.2, ad ulteriore conferma, richiama espressamente l'art. 2056 c.c., che a propria volta rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226, 1227 c.C., ovvero fa espresso riferimento a criteri i quali, sebbene riferiti principalmente al danno patrimoniale, richiedono una prova precisa del danno non patrimoniale ancorché attenuata dalla possi- bilità di una liquidazione equitativa, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di af- fermare, anche recentemente ed al suo massimo livello (Cass. Sezioni Unite 21 febbraio 2002 n. 2515); - che non varrebbe, d'altra parte in contrario ri- chiamare le recenti pronunzie di questa Corte (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713; nonché Cass. 10 maggio 2001 n. 6507) con le quali, con riguardo a pregiudizi (non pa- trimoniali) conseguenti alla lesione di diritti fonda- 5 mentali della persona (diversi dal diritto alla salute) collocati al vertice della gerarchia dei valori costi- tuzionalmente garantiti, è stato affermato che la vio- lazione di siffatti diritti costituisca di per sé sia il fatto causam dans dell'evento sia l'evento in sé di danno (cd. danno evento); - che dette pronunce si riferiscono ben, vero, ed unicamente ad ipotesi di "diritti fondamentali della persona" la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui vio- lazione "non può rimanere senza la sanzione minima ri- sarcitoria, costituendo, perciò, danno evento per sé risarcibile" (così Corte Cost. n. 184 del 1986, a pro- posito del diritto alla salute e del c.d. danno biolo- gico); che, tale non è però, il caso del diritto alla ragionevole durata del processo atteso che l'art. 111 della Costituzione - nell'assumere la ragionevole dura- ta come connotato del giusto processo prefigura un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdi- zionale che rileva come parametro di controllo della legge, che sia in tesi in contrasto con gli obiettivi della ragionevole durata dei processi, ed una garanzia soggettiva solo in termini di diritto socialmente con- dizionato (all'intervento, appunto, del legislatore or- 6 dinario), analogamente alla strutturazione che assume lo stesso diritto alla salute del suo aspetto (non op- positivo nei confronti dei singoli che attentino alla sua integrità ma) pretensivo, nei confronti dello Sta- to, di dati livelli di tutela;
-che neppure è infine sostenibile che la soluzione così accolta non sia coerente con il quadro di tutela apprestato dalla Convenzione Europea, cui innegabilmen- te il nostro legislatore ha inteso uniformarsi;
- che infatti ancorché in talune pronunzie della Corte di Strasburgo il danno non patrimoniale sia stato di fatto riconosciuto anche in difetto di una sua spe- cifica allegazione e dimostrazione - vero ё che, in linea di principio, anche la Convenzione non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata ec- cessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle "conseguenze" della violazione del termine ragio- nevole, rimettendo al diritto interno di "rimuovere" quelle ( eventuali) conseguenze (art 41) e preveden- do, in via sussidiaria, che la stessa Corte Europea ac- cordi, "se del caso", un equa soddisfazione alla parte lesa ove il diritto nazionale sia manchevole;
- che la sentenza impugnata si sottrae pure alla subordinata censura della società ricorrente, per cui dalla accertata violazione del termine ragionevole di 7 durata del processo, anche in difetto di prova di un danno patito dalla parte, dovrebbe comunque conseguire la condanna del Ministero convenuto "a dare pubblicità alla violazione," con il corollario della sua soccom- benza agli effetti di regolamento delle spese di lite;
-che invero l'art. 2 della ln.89/01, all'uopo invo- "cato, prevede bensì il ricorso ad adeguate forme di pubblicità della violazione, ma solo come mezzo sussi- diario di riparazione del danno non patrimoniale e quindi sempre in presenza e non prescindendo come si pretende- dall'esistenza di un siffatto danno;
- che il ricorso va integralmente, pertanto, respin- to;
che attesa anche la relativa novità delle questio- ni trattate, possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese, E Roma 4 febbraio 2003. N E O I N Z I O A I T R Z T I Il Consigliere estensore Il Presidente A A R P R I I T D R S I A E G I U (Antonio Saggio)Music Leffer (Mario Rosario Moreli E L Q R L E O A A I B A R T A E T D T E A G E M T G N O S E S E IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA SS ME a Pe LI Devente - 4 MOR 8