Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
È configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372, comma primo, cod. civ., anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti. In particolare, è suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione e quindi il mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva considerato il fatto in sè del decorso del tempo solo come inidoneo ai fini della prescrizione, omettendo del tutto di valutarlo sotto il profilo della sua rilevanza in relazione alla lunghezza del periodo di non attuazione del rapporto - per oltre quattro anni -, nonché di tenere conto di altre circostanze di fatto, ipoteticamente significative di una volontà risolutoria, quali la percezione da parte del lavoratore del TFR senza alcuna riserva, la sottoscrizione per accettazione della risoluzione del rapporto e la mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalità di esso nel periodo antecedente alla proposizione dell'azione giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA FRA PRODUTTORI LATTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO AUTIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM IT, elettivamente domiciliata in ROMA IOTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 31/03/00 R.G.N. 1642/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato AUTIERI;
udito l'Avvocato PANICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con riscorso depositato in data 24 luglio 1995, NI AL adiva il Pretore di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della s.r.l. Cooperativa fra Produttori di Latte, con una pluralità di contratti a tempo determinato, svolgendo mansioni di operaia addetta alla produzione della mozzarella, alla lavorazione della pasta, al confezionamento, al lavaggio ed alla cassa, secondo l'orario contrattuale;
che i contratti a tempo determinato riguardavano i seguenti periodi: a) 7 luglio 1988/7 settembre 1988; b) 1 dicembre 1988/7 gennaio 1989; c) 22 giugno 1989/9 settembre 1989; d) 6 novembre 1989/28 dicembre 1989;
e) 23 agosto 1990/30 agosto 1990; f) 3 gennaio 1991/2 giugno 1991;
che per nessuno dei suddetti contratti ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 1 l. 230/62 o dell'art. 23 l. 56/87, ne' era risultata legittimata la proroga prevista dalla l. 230/62; che al termine di ogni rapporto di lavoro, al quale andava applicato il CCNL per gli operai dell'industria alimentare, veniva licenziata verbalmente, sul presupposto dello spirare del termine apposto al contratto;
che la società al momento del licenziamento occupava più di quindici dipendenti.
Tanto premesso, la AL chiedeva dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati fra le parti, con la conversione dei rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, sin dal 7 luglio 1988, con ordine alla Cooperativa di immediata reintegra nel posto di lavoro, ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro e conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dall'ultima cessazione alla riammissione in servizio o al risarcimento del danno in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate nello stesso periodo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Si costituiva in giudizio la Cooperativa fra Produttori di Latte evidenziando che il rapporto in oggetto, per ammissione della stessa ricorrente, aveva avuto termine in data 2 giugno 1991 - senza alcuna contestazione da parte della AL per oltre quattro anni - e pertanto doveva ritenersi risolto per mutuo consenso. Aggiungeva che il comportamento della lavoratrice, la quale al termine dell'ultimo rapporto di lavoro sottoscriveva per accettazione la risoluzione del rapporto, aveva ingenerato nella società resistente il legittimo convincimento che la AL avesse fatto acquiescenza al recesso.
Eccepiva, inoltre, la intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti a termine instaurati in epoca precedente al 3 gennaio 1991, deducendo che l'ultimo contratto era stato concluso per la necessità di sopperire ad una esigenza occasionale e straordinaria riconducibile all'accresciuto conferimento di latte da parte dei soci.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Con sentenza del 17 aprile 1997 il Pretore, ritenendo risolto il rapporto consensualmente per "facta concludentia", rigettava il ricorso.
Avverso detto provvedimento proponeva appello la AL, insistendo nelle argomentazioni già esposte in primo grado ed evidenziando, in particolare, che dalla mancata impugnazione da parte sua della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non poteva farsi discendere l'acquiescenza alla risoluzione, data la imprescrittibilità dell'azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole appositive del termine, e che il licenziamento verbale, poiché inesistente, non poteva incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e sul conseguente diritto della lavoratrice alle retribuzioni maturate sino alla reintegra. La Cooperativa convenuta resisteva al gravame sulla base delle difese esposte dinanzi al Pretore, a sostegno delle quali invocava l'applicazione dell'art. 18 del CCNL dell'Industria Alimentare, riguardante la disciplina del rapporto a tempo determinato. Con sentenza del 22/31 marzo 2000, l'adito Tribunale di Latina, ritenendo che la circostanza, costituita dalla proposizione della domanda, da parte della AL, circa cinque anni dopo la conclusione del rapporto, non consentisse di desumere "l'inconfutabile disinteresse della lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro", accoglieva il gravame, condannando la Cooperativa appellata alla riammissione in servizio della ricorrente ed al pagamento delle retribuzioni (con esclusione degli intervalli non lavorati), con decorrenza 24 luglio 1995.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.r.l. Cooperativa fra Produttori Latte, formulando tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la AL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo mezzo d'impugnazione, da esaminarsi per primo perché logicamente prioritario rispetto agli altri, la Cooperativa ricorrente denuncia violazione della legge n. 230 del 1962 e di atto avente forza di legge (art. 18 del CCNL Alimentaristi) come richiamato dalla legge n. 56 del 1987, nonché erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, deduce la Cooperativa che il Tribunale di Latina avrebbe erroneamente ritenuto che non sussistessero i presupposti per porre in essere, fra le parti, rapporti a termine ex lege n. 56 del 1987 ed ex art. 18 CCNL (art. 4 del precedente CCNL riformulato in maniera conforme nell'art. 18 cit.), nonostante le parti collettive avessero previsto la stipula di contratti a tempo determinato anche al di fuori dei casi previsti dalla legge n. 230 del 1962 con specifico riferimento, in primis, ad esigenze connesse al ricevimento di prodotti ed alla lavorazione degli stessi.
Pertanto, la considerazione espressa dal Tribunale, secondo cui "la produzione di mozzarelle non ha carattere stagionale" era in aperto contrasto con la richiamata normativa, oltre che svincolata dall'istruttoria orale espletata nei gradi di merito, da cui era emerso che la Cooperativa si trovava periodicamente nella necessità di dover sopperire ad incrementi del conferimento del latte da parte dei soci, non programmabili, perché rimessi, in buona parte, alle non sempre prevedibili variazioni climatiche.
Il motivo, così sinteticamente riportato, non può trovare accoglimento.
È pur vero, infatti, che il Tribunale ha sostenuto - in ciò avendo come riferimento le ipotesi tassativamente previste dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - che la produzione della mozzarella - cui era finalizzata l'attività del Consorzio - non aveva carattere stagionale ed, inoltre, che le mansioni svolte dalla ricorrente non assumevano i caratteri della straordinarietà od occasionalità, tenuto anche conto del fatto che i periodi interessati dai contratti a termine stipulati con la AL riguardavano indifferentemente periodi diversi dell'anno, svincolati da particolari esigenze aziendali o, quanto meno, da incrementi produttivi non prevedibili ex ante;
ma è altrettanto vero che, collocandosi in altra prospettiva, non ha trascurato di esaminare la questione anche sotto il profilo dall'applicabilità al caso in oggetto dell'invocato art. 18, comma 4^, n. 1, CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare. Ed, in proposito, ha correttamente affermato che detto articolo ha ampliato le ipotesi previste dalla legge n. 230/62 (come consentito dall'art. 23 della legge 23 febbraio 1987 n. 56), prevedendo l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche nei casi in cui ricorrano "esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge".
Sennonché il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'assunto della Cooperativa, osservando che nessuna delle indicate circostanze era stata dimostrata, non emergendo dagli atti alcuna prova del fatto che la società avesse dovuto affrontare dette necessità - solamente dedotte - e tanto meno della riferibilità delle stesse alla pluralità di contratti a termine stipulati con la AL. Nè - sempre ad avviso del Tribunale - alcun apporto nel senso auspicato dalla società poteva trarsi dalle dichiarazioni della teste Covicchio, secondo cui periodicamente la Cooperativa, per far fronte alle maggiori richieste di mercato e per lavorare il maggior quantitativo di latte conferito, aveva bisogno di più personale, trattandosi di affermazioni irrilevanti dal punto di vista probatorio, in quanto del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro specifico e concreto.
Nessuna delle lamentate violazioni di legge è data, dunque, riscontrare nell'iter argomentativo seguito dal Giudice a quo, e neppure il dedotto vizio di motivazione.
Come è noto, secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Cass. 13 aprile 1999 n. 33615; Cass.
2.6.1995 n. 6189), al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 8 maggio 2000 n. 5806). Parimenti il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre quando le ragioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione siano fra loro inconciliabili elidendosi a vicenda sì da rendere incomprensibile la ratio decidendi, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve cioè apparire tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento, e non nella diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Cass. 23 luglio 1994 n. 6868; Cass.16 marzo 1994 n. 2498). Conseguentemente la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori della dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica (contraddittoria) ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri (insufficiente). Nel caso specifico il dedotto vizio di motivazione deve essere escluso proprio perché il Tribunale ha dato - come sopra chiarito - ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento.
Il rigetto del motivo ora esaminato, che giustifica la determinazione dei Giudici di merito circa la trasformazione dei rapporti a termine in un unico rapporto a tempo determinato, consente di spostare l'attenzione sul primo mezzo d'impugnazione, con cui la società ricorrente, denunciando violazione di legge (art. 2118 e ss. c.c., in relazione agli artt. 1372 e 1375 c.c.) nonché insufficiente ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto in vigore, e non già estinto, il rapporto intercorso tra la Cooperativa fra i Produttori del Latte e la AL, interpretando le circostanza di fatto - peraltro pacifiche - acquisite al processo, in senso non conforme a quanto affermato da questa Corte in materia. In particolare, la Cooperativa censura l'assunto del Tribunale secondo cui "... il decorso del tempo ... non può comportare di per sè rinuncia od acquiescenza, qualora ... l'inattività per un periodo prolungato da parte dell'interessato non sia accompagnata da atti formali o da altri elementi univoci e concordanti dai quali desumere l'inconfutabile disinteresse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro ..."; ma censura, soprattutto, le conseguenze tratte da tale assunto, che avrebbe indotto il Giudice a quo a non valutare gli elementi che avevano determinato la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto in maniera tale da evidenziare il completo disinteresse delle parti alla sua attuazione, e cioè, l'avere, la AL, percepito, alla scadenza dell'ultimo rapporto, il TFR senza alcuna riserva, la sottoscrizione per accettazione della risoluzione del rapporto, la mancanza di ogni contestazione della lavoratrice per circa cinque anni e quindi il suo completo disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il motivo è fondato.
Giova innanzi tutto precisare che, in ordine alla materia contenziosa sulla quale è incentrato tale mezzo, il Giudice d'Appello dà atto, tra l'altro, nella parte espositiva della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata, che - secondo la enunciazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo - la sequela dei dedotti contratti di lavoro a tempo determinato ebbe inizio nel luglio 1988 e termine il 2 giugno 1991; fa, però, altresì, presente che, fin dal primo grado di giudizio, la Cooperativa convenuta, nel costituirsi, deduceva che il rapporto in oggetto aveva sì avuto termine alla predetta data del 2 giugno 1991, ma senza alcuna contestazione per oltre quattro anni, da parte della AL, la quale, peraltro, sottoscriveva per accettazione la risoluzione del rapporto. Orbene, con il motivo in esame, la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto, accanto al decorso del tempo, degli altri elementi significativi della estinzione del rapporto per facta concludentia, tra cui anche l'avere la AL accettato il TFR senza alcuna riserva. La censura è fondata.
La giurisprudenza di legittimità - come già affermato in analoghe occasioni ammette - che il contratto di lavoro sia suscettibile di risoluzione consensuale in base alle disposizioni del codice civile applicabili ai contratti in generale e che la fattispecie negoziale possa essere riscontrata anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti, particolarmente di quei comportamenti coerenti alla situazione giuridica di inesistenza del rapporto. Il principio è state, più volte affermato proprio in relazione alla frequente evenienza della scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, con cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da rivelare il completo disinteresse delle parti alla sua attuazione e quindi il mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso (cfr. Cass. 29 marzo 1995 n. 3753; Cass.19 aprile 1990 n. 3213);
Cass. 23 maggio 1989 n. 2463). La Corte ha anche precisato che non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi (tra cui, principalmente, la lunghezza e le modalità dell'interruzione) che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale (cfr. Cass. 23 giugno 1989 n. 3034), tenuto conto che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo (cfr. Cass. 27 aprile 1992 n. 5012). Entro il quadro di principi tracciato dai precedenti menzionati e in relazione alle considerazioni contenute nel motivo di ricorso, va ulteriormente osservato che, al pari dell'esecuzione, anche il suo contrario assume valore dichiarativo, cosicché il comportamento, protratto per un tempo apprezzabile, che si risolve nella totale mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche, deve essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione risolutoria. Operano infatti principi di settore (la caratterizzazione professionale del lavoratore;
l'obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale alla soddisfazione di bisogni primari del dipendente;
la nascita dell'inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (per tali osservazioni, cfr. Cass. 3735/95 cit.). Ritiene il Collegio che il Tribunale di Latina non abbia applicato in maniera sostanzialmente corretta questi principi, considerando il fatto in sè del decorso del tempo solo come inidoneo ai fini della prescrizione, ma omettendo del tutto di considerarlo sotto il profilo della sua rilevanza in relazione alla lunghezza del periodo di non attuazione del rapporto (oltre quattro anni), nonché di considerare ulteriori circostanze di fatto, ipoteticamente significative di una volontà di risoluzione del rapporto, quali la sottoscrizione per accettazione della risoluzione del rapporto e la mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalità di fatto di esso nel tempo antecedente la proposizione dell'azione giudiziaria. La sentenza va quindi cassata con riguardo a detto motivo, restando assorbito il terzo, con cui si denuncia vizio di motivazione ed erroneità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla eseguibilità della stessa.
La causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello di Roma per il riesame, la quale provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001