Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBB01 9 08 / 02 AULA "B" oggetto IN NOME DEL POPOL ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.10522/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N.12874/99 Dott. Luciano VIGOL Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.4655 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.21.11.2001 da FARO s.r.l. in persona dell'amministratore unico sig. Giovanni Papeo, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Bia, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Francesco de Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Pellegrini, come da procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 4518
contro
CA DO TAT TOL rapp.to e difeso dal prof. avv. Domenico Garofalo, presso il h quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. Garofalo), giusta procura speciale a margine 01 (studio Ghera del controricorso,
- controricorrente -
e
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e FA NZ, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente e da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e FA NZ, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale
contro
FARO s.r.l. intimata avverso il ricorso incidentale - 2 2 e
contro
TA TT OL CA DO rapp.to e difeso dal prof. avv. Domenico Garofalo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 01 (studio Ghera - Garofalo), giusta procura speciale a margine del controricorso avverso il ricorso incidentale, controricorrente avverso il ricorso incidentale l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. per 00555/99 del 11.02/01.04.1999, R.G. n. 01945/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv. ti Antonio Pellegrini, in virtù di delega dell'avv. Bia Raffaele, per la RO s.r.l., Antonino Sgroi, per l'NP, e prof. Eduardo Ghera, in virtù di delega dell'avv. prof. Domenico Garofalo, per AT AL;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e il rigetto di entrambi. Svolgimento del processo 11013 del 17/31 ottobre 1996 il Pretore diCon sentenza n. Bari rigettava le domanda proposte da AL AT contro la RO s.r.l. (in appresso RO) e l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso NP), diretta, in via principale, alla condanna dell'NP al pagamento in suo favore 3 della indennità di mobilità dalla data del licenziamento (01 gennaio 1995), e alla condanna della RO al pagamento in favore dell'NP dei contributi previdenziali e assicurativi per i periodi dalla data del licenziamento (15 settembre 1993) alla data della reintegra (01 gennaio 1994) e successivamente dal 09 novembre 1994 all'01 gennaio 1995, e, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda nei confronti dell'NP, alla condanna della RO al risarcimento del danno in misura della indennità di mobilità maturata dalla data del licenziamento. I l Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello del AT, condannava la RO versamento in favoreal dell'NP dei contributi con accredito al lavoratore sulla base dei minimi tariffari contrattuali per il periodo dal 15 settembre 1993 all'01 aprile 1994 e dal 09 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, condannava l'NP al pagamento in favore del AT della indennità di mobilità maturata a decorrere dal 16 dicembre 1994; spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della RO e ( 1 ) dell'NP in solido tra loro. Osservava il Tribunale: il verbale di conciliazione sindacale del 10 gennaio 1994, per le espressioni usate non poteva che essere interpretato nel senso che le parti avevano voluto ripristinare ex tunc il rapporto di lavoro piuttosto che non risultava, infatti, il terminecostituirne uno nuovo;
revoca del riassunzione, era espressamente menzionata la h 4 vi era espressa rinunzia alle retribuzioni licenziamento, medio tempore;
a seguito di reciproche concessioni, maturate pertanto, le parti avevano inteso revocare il licenziamento, con reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e la rapporto senza soluzione di continuità; ripristino del e per il principio che il licenziamento conseguentemente, illegittimo interrompeva la continuazione della prestazione ma non il rapporto di lavoro e quello assicurativo, la RO era tenuta al versamento dei contributi per i periodi rivendicati in rilevando la rinuncia del lavoratore allericorso, a nulla retribuzioni, che non poteva essere riferita al versamento dei contributi per la indisponibilità del relativo diritto;
sussisteva, contemporaneamente, il requisito temporale di anzianità aziendale per la indennità di mobilità richiesta;
le spese erano dovute in solido tra loro dagli appellati per il principio della soccombenza. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la RO s.r.l. con unico motivo di censura. L'NP e il AT si sono costituiti con controricorso, l'NP proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. Il AT si è costituito con controricorso avverso il ricorso incidentale. La RO s.r.l. non si è costituita avverso il medesimo ricorso incidentale. h 5 La RO e il AT hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale la RO s.r.l. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 37 del r.d.l. 04 ottobre 1935, n. 1827, 23, quarto comma, della legge 04 aprile 1952, n. 218, dei principi vigenti in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché degli artt. 2113, 1965 e 1362 e segg. C. C.; omessa ed decisivo dellainsufficiente motivazione circa un punto controversia prospettato dalle parti: il primo licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo il 16 settembre 1993, impugnato stragiudizialmente il 16 settembre 1993, era stato conciliato con verbale di accordo del 10 gennaio 1994, a seguito di iniziata procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 in data 17 dicembre 1993; con detto accordo le parti della procedura per riduzione diavevano stabilito la revoca personale per effetto di uno stipulando contratto di solidarietà cd. difensivo della durata di sei mesi per l'intero organico aziendale;
in relazione al licenziamento del AT, l'accordo prevedeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro a successivo al rilascio da parte decorrere dal giorno dell'Autorità prefettizia del decreto di nomina a guardia relativa licenza di posto d'armi, particolare giurata e della 6 2 con espressa rinunzia del dipendente a qualsiasi pretesa per il periodo di omessa prestazione lavorativa dalla data del licenziamento a quella futura di ripresa del lavoro, quest'ultima in concreto verificatasi il I° aprile 1994; il 24 novembre 1994 era stata avviata nuova procedura ex lege n. 223 del 1991, conclusasi con verbale del 14 gennaio 1995, con il quale le parti si erano accordate per n. 8 licenziamenti con decorrenza dall'01 gennaio 1995 e incentivazione economica di somma fissa, tra i quali il AT, peraltro medio tempore licenziato per giusta causa dal 23 novembre 1994, e su insistenza delle organizzazioni sindacali fatto rientrare nella rosa dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale e quindi con la medesima decorrenza dell'01 gennaio 1995; nel verbale di conciliazione all'uopo sottoscritto il 15 gennaio 1996 il AT accettava il licenziamento rinunziando espressamente ad ogni pretesa economica dalla data del primo licenziamento (15 settembre 1993) al 31 dicembre 1994; non essendoci stato alcun provvedimento autoritativo che potesse di cui sopra, annullare e/o invalidare gli accordi transattivi tenuto conto che per i periodi di sospensione del rapporto di era dovuta alcuna retribuzione e/o alternativo lavoro non risarcimento danni, non erano dovuti neanche i contributi assicurativi e previdenziali in favore della relativa posizione del lavoratore. Il ricorso è infondato. 7 Sono pacifici gli elementi di fatto: di un primo settembre 1993 per giustificato motivolicenziamento in data 15 oggettivo;
di impugnativa di esso con lettera 16 settembre 1993; di successiva procedura per licenziamento collettivo avviata dalla società in data 17 dicembre 1993; di verbale di accordo a chiusura della detta procedura ex lege n. 223 del 1991 dell'01 gennaio 1994 con revoca dei licenziamenti e contratto di solidarietà per tutti i dipendenti della durata di sei mesi, er per quanto riguarda il AT di impegno datoriale alla reintegrazione del lavoratore a decorrere dalla data del decreto di nomina di quest'ultimo a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi, e con rinuncia del dipendente a qualsiasi emolumento a titolo di retribuzione e/o danni per il periodo non lavorato e fino alla effettiva reintegrazione, poi effettivamente avvenuta in data 01 aprile 1994; di una successiva procedura per licenziamento collettivo avviata dalla società in data 24 novembre 1994, e cioè in prossimità della scadenza del termine del 31 dicembre 1994 di valenza del contratto di solidarietà; di conclusione di detta seconda procedura con verbale del 14 gennaio 1995 di licenziamento, a di n. 8 dipendenti, tra i quali il far data dall' 01.01.1995, precedentecosì convertito consensualmente un AT - licenziamento dello stesso per giusta causa con decorrenza 23.11.1994 - e l'assegnazione ad ogni lavoratore di una somma di denaro (lire 3.750.000); di definizione della posizione del 8 2 AT con verbale di conciliazione individuale del 15 gennaio 1996 contenente rinunzia del lavoratore a qualsiasi domanda, ragione ed azione "essendo stato soddisfatto di ogni sua pretesa per danni, retribuzioni e quant'altro eventualmente spettantegli per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, senza alcuna eccezione. Rinunzia espressamente, in particolare, ad ogni pretesa economica relativamente al periodo trascorso dalla data del primo licenziamento sino al 31 dicembre 1994, data di operatività del licenziamento per riduzione di personale”. Sulla base di tali elementi di fatto il giudice di appello ha riferimento alla interpretazione ritenuto, con particolare giurisprudenziali in tema di dell'accordo e ai principi licenziamenti, che la volontà delle parti nell'accordo dell'01 gennaio 1994 fosse stata quella di revoca del provvedimento, reintegrazione del AT nel posto di lavoro e ripristino della prestazione lavorativa, con conseguente ininterrotta valenza del rapporto dal 05 giugno 1986 al 31 dicembre 1994. Sulla base dei medesimi elementi la società oggi ricorrente, rilevando una pretesa applicazione in concreto della disciplina ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, oppone la illegittimità della statuizione, assumendo, in buona sostanza, una ipotesi di rapporto di lavoro, e che quindi, sospensione consensuale del non essendo dovuta la retribuzione ovvero, in mancanza di essa, il pari risarcimento del danno per espressa rinunzia del AT 9 all'una e/o all'altro, non erano neanche dovuti i relativi contributi. La censura va decisamente disattesa. In realtà la sentenza impugnata desume il ripristino del rapporto di lavoro ex tunc dalle chiare ed univoche espressioni letterali usate dalle parti nell'accordo sindacale del 10 gennaio 1994 di chiusura della procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, ed ha solo, di conseguenza, negato qualsiasi valenza interruttiva del rapporto alla mancata prestazione di lavoro e all'espressa rinunzia da parte del AT alle retribuzioni medio tempore maturate 01 in luogo di esse, al risarcimento del danno. A ben vedere, cioè, la censura non affatto pertinente, coinvolgendo essa non la interpretazione espressa dal Tribunale sulla volontà delle parti trasfusa nell'accordo, ma le sole ed esclusive conseguenze determinate circostanze sopra indicate della mancata prestazione dalle due lavorativa e della rinunzia alle retribuzioni e/o al risarcimento del danno. Più precisamente la censura avrebbe dovuto rivolgersi all'accertamento della volontà negoziale sulla valenza ex tunc della revoca del provvedimento espulsivo, e non premettere, con evidente salto logico, la diversa interpretazione della revoca con valenza ex nunc, per far discendere da essa l'effetto della non dovuta contribuzione. correttamente il Tribunale, premessa la Orbene, dell'Accordo nei termini sopra indicati, ha interpretazione 10 4 ritenuto, invece, irrilevanti ai fini della continuità del rapporto di lavoro tra le parti le dette due circostanze, così orientandosi nel senso del consolidato principio giurisprudenziale (Corte Cost. n. 0007/85 del 06.12.1995- 18.01.1986: "Ora, sia i giudici di merito che la Corte di cassazione ritengono che: a) a seguito e per effetto deldell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, principio della cd. stabilita' reale, il licenziamento, poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del lavoro ma non il rapporto di lavoro con la che non viene meno nemmeno il rapportoconseguenza assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione anteriore al licenziamento anche per c) per il periodo quanto riguarda la prestazione tra il licenziamento e la reintegrazione, il danno si identifica con la retribuzione...", edrisarcito anche Cass. 04 luglio 1996, n. 06095, Cass. 04 febbraio 1997, n. 01045). In realtà, la revoca unilaterale del licenziamento, e cioè dell'atto interruttivo della sola prestazione, agisce ex tunc senza influire sulla continuità del rapporto di lavoro, e quindi di quello previdenziale (fra l'altro quest'ultimo autonomo dal primo), sicché l'eventuale ripristino della prestazione stessa, sia esso per fatto unilaterale, ○ non, del datore di lavoro, 01 se si vuole, per fatti concludenti, sia esso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ha solo 11 q recuperare al rapporto in concreto il solo l'effetto di carattere della sinallagmaticità. Né, in realtà si (perduto) vede in qual modo la rinuncia alle retribuzioni medio tempore maturate possano incidere sull'obbligazione contributiva, atteso che non solo non rientra certamente nella disponibilità del lavoratore negoziare in qualche modo la posizione assicurativa, ma anche che, se proprio rinunzia alle retribuzioni vi è stata, presuppone proprio il diritto ad esse, cui è collegatoessa automaticamente l'obbligo contributivo. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'NP denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: poiché presupposto per la erogazione dell'indennità di mobilità era il riconoscimento dell'obbligo contributivo della RO per il 01 gennaio 1995, in mancanza di periodo 05 giugno 1986 accertamento di esso, doveva revocarsi la condanna dell'Istituto alla erogazione dell'indennità di mobilità a favore del AT. Il motivo è infondato. La condanna dell'NP al pagamento in favore del lavoratore della indennità di mobilità scaturisce automaticamente dalla sussistenza del requisito contributivo, alla cui fruizione il dipendente, licenziato con la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, ha diritto per effetto della dichiarata continuità del rapporto di lavoro e di conseguenza di quello previdenziale. 12 Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'NP denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: poiché il giudizio era stato provocato dal terzo (datore di lavoro) per aver omesso la contribuzione per il minimo necessario alla erogazione della indennità di mobilità, 1'NP non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali;
comunque il giudice di secondo grado non aveva il potere di liquidare le spese del primo grado, che il Pretore aveva ritenuto di compensare con riguardo proprio alle spese che aveva sostenuto l'ente previdenziale. Anche questo secondo motivo di ricorso incidentale infondato. L'Istituto previdenziale si è sostanzialmente opposto alla domanda del dipendente, facendo valere (vedi costituzione in appello), al fine di evitare la condanna al pagamento della richiesta indennità di mobilità, l'insussistenza del requisito "1 minimo previsto dalla legge 223/91, agli artt. 7 e 16, consistente in una anzianità di almeno dodici mesi", sposando la tesi della società, fatta propria dal Pretore, in luogo del riconoscimento, nei termini sopra indicati, del diritto del dipendente licenziato alla indennità di mobilità per la continuità del rapporto previdenziale come sopra accertato. In conseguenza ha espressamente concluso in grado di appello per la conferma della sentenza pretorile di rigetto della domanda 13 proposta dal lavoratore dipendente, risultando, poi, soccombente per la diversa statuizione adottata dal giudice del riesame. Quanto alle spese di primo grado, esse risultano rigovernate decisionedal Tribunale per effetto della modifica della appellata, e correttamente liquidate a favore del lavoratore in base al principio della soccombenza. Va solo osservato che non è dato rilevare, né risultano in qualche modo indicati, i termini e i motivi dell'opposto “straripamento di potere" da parte del giudicante. I ricorsi riuniti, pertanto, vanno rigettati, e la RO e oggi ricorrenti, vanno condannati in solido tral'Istituto, loro, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore del AT delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
C o r t e riunisce i ricorsi e li rigetta;
la condanna la società RO s.r.l. e 1'INPS Istituto Nazionale I D , della Previdenza Sociale, in solido tra loro, al rimborso in O L L 0 3 A 1 3 S O S favore di AT AL delle spese del giudizio di cassazione . B 5 A T I . T R D , N A ' in euro 35,00 A A oltre ad euro 2.000 (duemila) per onor L S T 3 L E S ' 7 E P - O S D 8 P I - I M 1 N di avvocato. S I 1 G N A E O E S D A I G E Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. D A T G E E N , O E L O T S R T E Il Consigliere est. I T A R S Dalle L I I L G D E E Il Presidente Giovanni Mazzarella O D R Geovann Ulfapparells IL CANCELLIER! Guglielmo Sciarelli^ Depositato in Cance fible warl 1 FEB.
2.0c 14 oggi, R P U S