Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", non solo non è limitato alla ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva (dovendo, viceversa, ritenersi esteso agli altri eventuali procedimenti -anche non penali- in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'indagato o imputato), ma non esige neanche il conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo, potendo detto mandato desumersi dalla natura stessa dell'incarico, che, per altro, non necessariamente deve esser tale da poter essere conferito solo a chi esercita la professione legale. (Fattispecie in tema di bancarotta, relativa a perquisizione presso uno studio legale e conseguente sequestro di titoli di credito, affidati dall'indagato ad un avvocato in vista della eventuale definizione in via concordataria e prefallimentare con i creditori).
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012
Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2001, n. 8963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8963 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 17/04/2001
Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITTORIO G. EBNER - Consigliere - N. 2331
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 48638/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
contro
RC ER (nato a [...] il [...]), avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., emessa in data 28 settembre/2 ottobre 2000.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. Vito Moretti;
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e Diritto
Nell'ambito del procedimento riguardante RC ER (amministratore di fatto della fallita società "Telesia s.r.l.", indagato poi connessi fatti di bancarotta fraudolenta) il P.M. presso il Tribunale di Torino ha emesso due decreti perquisizione locale e di sequestro di titoli di credito vari, assistenti nello studio dell'avv. Alfredo Aria (provvedimenti del 27 luglio 2000 e del 31 luglio 2000), prefigurando la loro natura di "corpo del reato o comunque cosa pertinente", dopo che il Curatore fallimentare aveva segnalato che gli stessi titoli - di possibile pertinenza del patrimonio concorsuale - erano stati affidati in deposito fiduciario al professionista legale per il pagamento, prospettato in sede pre- fallimentare a titolo di definizione concordata, del 50 per cento dei complessivi debiti assunti dalla società.
Il Tribunale di Torino, dato ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha annullato i decreti, accreditando come fondata la prima doglianza del riesame richiesto dal RC. Ha, infatti, rilevato, alla stregua di principi giurisprudenziali richiamati, che i decreti di perquisizione sono inficiati da nullità per violazione della disciplina di cui all'art. 103 c.p.p.: in particolare, ha precisato, a fondamento della decisione, che certamente al predetto avv. Aria competeva la speciale tutela della precisione normativa, trattandosi di professionista legale incaricato dal RC per l'iniziativa pre-fallimentare di concordato stragiudiziale col ceto bancario sui debiti consolidatosi (ed ha aggiunto che già rileva, in termini di nullità assoluta, che dell'esecuzione dei provvedimenti non sia stato dato avviso, come prescritto, al Consiglio dell'ordine forense di Milano).
Il P.M. ricorrente ha premesso la ricostruzione della vicenda processuale anche in riferimento all'inutile iniziativa del Curatore per la spontanea consegna dei titoli ed alla necessità dei conseguenti decreti di perquisizione locale e di preventivo invito alla loro consegna nei confronti del professionista legale, che li deteneva.
E, a sostegno del gravame, ha dedotto, in articolato motivo, che l'ordinanza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui agli artt. 103 e 247 ss. c.p.p., avendo i giudici di merito indebitamento esteso l'ambito della tutela anche ai professionisti legali nominati per la difesa in procedimenti di natura civile. Ed ha evidenziato che, peraltro, l'avv. Aria, sprovvisto di specifico mandato difensivo, ha espletato soltanto l'incarico di tentare il concordato stragiudiziale, in attività non riservata, cioè in via esclusiva, ai professionisti legali. In tal modo, secondo il ricorrente, si è pervenuti ad irrazionale interpretazione della norma, in contrasto con la disciplina sul segreto professionale di cui all'art. 256 c.p.p., difettando il presupposto di applicabilità (esistenza di incarico professionale nell'ambito di procedimento penale), sostanzialmente ipotizzandosi un inesistente generale "privilegio di categoria" a favore dei professionisti legali, irragionevolmente estendendosi la tutela di cui all'art. 103 c.p.p. ad attività di natura "comunque" difensiva ed omettendosi il collegamento della interpretazione ai principi normativi correlativi in materia di decreto professionale (neppure opposto dall'avv. Aria a fronte della notificazione e dell'esecuzione dei decreti annullati). La censura è, tuttavia destituita di fondamento.
Rileva considerare, infatti, quale sia la portata della norma di cui all'art. 103 c.p.p. per l'applicabilità delle garanzie previste in favore di professionisti legali, che abbiano prestato attività in procedimenti diversi da quello per il quale vengono disposti perquisizioni e sequestri.
Posto che il dato letterale non consente limitazioni applicative ai soli difensori incaricati nel procedimento penale in relazione al quale i provvedimenti siano stati disposti (per modo anche per i difesori incaricati in procedimenti diversi si impone, "a pena di nulità" secondo il terzo comma dello stesso art. 103, il preventivo avviso dell'Autorità giudiziaria procedente al consiglio dell'ordine forense del lugo, "perché il previdente o un consigliere delegato possa assistere alle operazioni"), della validità di siffatta interpretazione risulta il supporto giurisprudenziale di Cass. sez. Un. 12 novembre 1993, Grollino, e di Cass. Sez. Un. 12 novembre 1993, De Gasperini. Si è confermato, infatti, che l'operatività dei limiti e delle garanzie in parola non è subordinata alla condizione che ispezioni, perquisizioni e sequestri siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva, così estendendosene l'applicazione a tutela di qualsiasi avvocato, anche non penalista. La conclusione evidenziata è che, pertanto, anche il professionista, che, pur non rivertendo il ruolo di difensore penale, detenga scritture, documenti ad altri oggetti di provenienza dell'assistito, è garantito da ingerenze dell'autorità giudiziaria - sempre che a giustificazione del possesso vi sia un incarico professionale - anche con la previsione del necessario ed indefettibile intervento dell'ordine professionale, nonostante la persistente tutela del segreto professionale e la sua opponibilità. I corollari interpretativi di siffatto indirizzo giurisprudenziale si apprezzano nella individuazione delle cose inerenti all'"oggetto della difesa" in quelle che riguardino qualsiasi procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti, od abbia espletato, un mandato difensivo espressamente conferito dall'interessato (Cass., Sez. 2^, 22 maggio 1997, Acampora, CED n. 20870-71-72-73), in riferimento, quindi, anche ai procedimenti civili (Cass. Sez. 5^, 19 marzo 1997, Spinapolice, CED n. 208068), essendosi ribadito che le garanzie previste nell'art. 103 c.p.p. sono collegate alla funzione difensiva in genere e non al fatto che l'attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali.
La soluzione adottata dall'ordinanza impugnata risulta conforme ai principi enunciati nei richiamati precedenti giurisprudenziali, che, in quanto adeguati alla portata della disciplina prevista in materia, non consentono nella fattispecie diversa valutazione in relazione all'oggettiva constatazione di mancato espletamento degli incombenti richiesti, "a pena di nullità", dal terzo comma dell'art. 103 c.p.p.. Al riguardo risultano destituite di fondamento anche le ulteriori argomentazioni del P.M. ricorrente, di insussistenza dei presupposti di applicabilità della norma, per mancato conferimento di uno specifico mandato difensivo in favore dell'avv. Aria, per la natura dell'incarico conferito (di favorire il concordato stragiudiziale pre-fallimentare) e per la possibilità di conferimento di tale incarico anche a soggetti non professionisti penali.
Per tali profili vale considerare, in contrario, che: - la sussistenza di specifico mandato difensivo, siccome non conferito per alto formale, si desume, oltre che dall'ammissione della persona assistita, dai fatti oggettivi "concludenti" dall'effettivo espletamento di iniziative definitorie stragiudiziali e dell'affidamento fiduciario di titoli di credito per beni consistente entità; - l'incarico conferito all.avv. Aria ottiene propriamente allo svolgimento del procedimento civile pre-fallimentare riguardante la posizione della società rappresentate dal RC, nell'ambito del quale si inserisce come connaturale la fase di iniziativa di concordato stragiudiziale con i creditori interessati, posto che il correlativo esito favorevole può comportare effetti processuali rilevati di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 22. Della legge fallimentare, essendo a tal fine evidentemente preordinato l'intervento difensivo proprio dello stesso avv. Aria;
- resta di puro rilevo congetturale il riferimento a compromissione del principio di eguaglianza nella mancata precisione di estensione delle garanzie alle persone, diverse dai professionisti legali, che abbiamo assunto l'incarico di promuovere concordati stragiudiziali in favore di debitori richiedenti (posto che, in apri caso, tale compromissione non è ipotizzabile in via di principio - la tutela è conferita ai professionisti legali a ragione della loro specifica attività difensiva -, si è già evidenziato che l'avv. Aria, intervento in procedimento civile pre-fallimentare proprio in virtù della legittimazione connessa alla qualità professionale, ha espletato l'incarico difensivo particolare in riferimento - e, quindi, nell'ambito - a tale procedimento, che, per la sua natura giurisdizionale, non consente assistenza difensiva ad opera di oggetti che non siano professionisti legali, seppure non sia applicabile in materia il principio dell'assistenza processuale tecnica obbligatoria delle parti interessate).
La complessiva infondatezza del gravame comporta il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002