Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PRE1 0 6 8 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, Oggetto EZ ONE AVON Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 21772/99 Cron.92776MERCURIO Consigliere Dott. Ettore Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.U.O.A. CENTRO UNIVERSITARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 28, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lọ rappresenta e difende unitamente all'avvocato ETTORE OPPORTUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 2329 presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, -1- e difeso dagli avvocati FABRIZIO rappresentato DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega CORRERA, in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1295/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 18/08/99 R.G.N. 156/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PILEGGI per delega PROSPERETTI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Verona, quale giudice di rinvio nella controversia fra l'INPS ed il Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale (CUOA), relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il dr.Giuseppe Caldiera ed i consorzio stesso, ha ritenuto esistente fra le parti tale rapporto. Il convincimento del giudice d'appello che ha previamente indicato gli indici individuativi del lavoro subordinato è fondato sulla prova testimoniale da cui era - in base ad un'analisi delle mansioni affidate dal consiglio risultato d'amministrazione al dr.Caldiera- che il rapporto era caratterizzato da:
1- assenza di qualsiasi di una qualsiasi organizzazione d'impresa;
2- assenza di un qualsiasi rischio relativo al suo operato:
3- inserimento dello stesso in posizione di vertice all'interno dell'organizzazione amministrativa del consorzio con sovraordinazione rispetto ai dipendenti ( He concessione di permessi e ferie) 4- mensilizzazione della somma dallo stesso percepita come compenso come riconosciuto dallo stesso dr. Caldiera. Secondo il Tribunale non appare indice di un rapporto di lavoro di natura autonoma la circostanza che egli rispondesse nei confronti del consiglio d'amministrazione, essendo ciò, piuttosto, prova del suo inserimento al vertice della piramide amministrativa aziendale, e connesso alla qualità della prestazione di tipo direttivo, con innegabile margine di autonomia funzionale inerente alle mansioni svolte. Il consorzio chiede la cassazione della sentenza;
l'INPS resiste con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2094 cc. e vizio di motivazione in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti. Secondo il ricorrente, nessuno degli elementi indicati dal Tribunale è idoneo- da solo- ad assurgere ad indice individuativo della subordinazione del dr.Caldiera. A suo avviso, la decisione, consapevole della non utilizzabilità dei parametri indicati punti nei primi 1, 2 e 4 de llo svolgimento del processo, avrebbe fatto leva sul potere gerarchico che il predetto aveva sugli altri lavoratori. L'errore macroscopico della sentenza è quello di essersi preoccupata esclusivamente Bet p idetto potere deliza ✓ alcun elemento, neppure indiziario, in ordine all'esistenza di un rapporto fra il consiglio d'amministrazione ed il dr. Caldiera, che ponesse quest'ultimo in una situazione di subordinazione. La censura è infondata. Ed infatti il Tribunale, dopo aver correttamente individuato gli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, ha proceduto ad una verifica, in concreto degli stessi nell'ambito del rapporto intercorso fra le parti. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale, individuato nella prova testimoniale l'ambito in cui accertare la natura del rapporto, non ha affatto privilegiato fra i quattro indici enunciati quello costituito dall'esercizio del potere gerarchico sugli altri dipendenti. 2 Al contrario, il Tribunale,alla luce degli indici indicati dalla giurisprudenza di legittimità come rilevatori della subordinazione, li ha congiuntamente valutati: traendo dalla loro coesistenza il convincimento di una subordinazione, intesa come soggezione esistente nei confronti del datore di lavoro, sia pure con quelle particolari con tozionidi autonomia operativa tipica del rapporto dirigenziale. In relazione a tale operazione logico- giuridica, il ricorrente non denuncia alcun vero difetto in essa, sia dal punto di vista logico, che da quello motivazionale. Esso, in realtà, denunciando la❞neutralità" dei fatti ritenuti, invece, sintomatici dal Tribunale di un rapporto di subordinazione ,oppone, inammissibilmente nella presente sede, il suo convincimento a quello del Tribunale. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 11 maggio 2001 Il Consigliere es. Seylation Il Presidente IL CANCELLIERE I D Depositato in Cancelleria , O L L Oggi, LUG. 2001 A O E S B S R P I A IL/CANCELLIERE D T , A R A N E I Z O O T S C E O 3