Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
L'art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. (Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2017, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
05200 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1587 Giovanni Conti Massimo Ricciarelli UP 15/11/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 49363/2016 -Relatore - Maria Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BA OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2016 della Corte di appello di Genova visti gli atti, provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. OR BA, a mezzo del suo difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, che lo aveva dichiarato responsabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (importazione illecita di grammi 557 di cocaina). Secondo la Corte di appello, era infondata la questione processuale dedotta dall'imputato in ordine alla revocabilità della scelta del rito abbreviato ai sensi да G dell'art. 441-bis cod. proc. pen., posto che il P.M. aveva soltanto integrato l'originaria contestazione indicando il quantitativo di stupefacente, e che comunque la scelta del rito non era più revocabile, in quanto era stata già fissata dal Giudice dell'udienza preliminare la udienza per la celebrazione del rito. Quanto alla responsabilità penale, la Corte di appello riteneva che la prova del diretto coinvolgimento dell'imputato nell'importazione del pacco contenente la cocaina discendesse da una serie di convergenti circostanze: il pacco era stato fatto arrivare dalla Spagna dal coimputato RÀ tramite corriere Fedex, con un apparente carico di liquori, con destinatario "L CI (il RÀ qualificandosi per quest'ultimo aveva chiesto informazioni al corriere); il BA era al corrente dell'arrivo di tale pacco, presentandosi nel proprio locale appena avvisato del suo arrivo;
LU IA aveva abbandonato da tempo il locale e non avrebbe palesato la sua vera identità; il BA, che era legato da un rapporto duraturo di amicizia con il RÀ, aveva scambiato con quest'ultimo messaggi di tipo criptico, chiaramente riferibili al traffico di stupefacenti;
il BA aveva inviato al IA un messaggio, che dimostrava la cooperazione con il RÀ; RÀ non avrebbe affidato ad un ignaro ricevente un pacco dal contenuto così importante. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte di appello non accoglieva la richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., poiché il contributo al reato prestato dall'imputato non poteva definirsi secondario, avendo reperito il nominativo del destinatario e messo a disposizione il suo locale per la ricezione della sostanza, e la difesa non aveva saputo indicare elementi favorevolmente valutabili.
2. Nel ricorso si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 441-bis e 423 cod. proc. pen., avendo il P.M. modificato, integrandola, l'imputazione originaria e non essendo stato consentito di recedere dalla scelta del rito abbreviato;
la Corte di appello avrebbe mal intenso la questione proposta con l'appello (che non atteneva all'indeterminatezza dell'imputazione), ritenendo viepiù la questione tardiva (mentre l'art. 441-bis cod. proc. pen., non prevede alcun termine di decadenza); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., essendosi la Corte di appello limitata a sostenere che il ricorrente era a conoscenza dell'arrivo del pacco contenente liquori e che era direttamente interessato alla consegna e pienamente consapevole del contenuto del pacco, operando una ricostruzione erronea della vicenda, per il travisamento dei dati processuali e per la omessa considerazione degli elementi indicati dalla difesa, 2 да mentre da una corretta valutazione delle stesse si doveva pervenire alla conclusione della mancanza della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" della commissione da parte del ricorrete del reato contestato (quanto in particolare alla conoscenza del contenuto del pacco, alla organizzazione del trasporto e all'accordo con il RÀ); vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., sostenuto da ragionamento fittizio e non valutando le censure versate nell'appello (non gravità del reato e minimo contributo fornito, quale mero ricevente del pacco, e condizioni di vita e i motivi a delinquere). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione per le ragioni di seguito illustrate.
2. In ordine alla prima censura, è sufficiente rilevare che nel caso in esame non si versava nell'ipotesi evocata dal ricorrente prevista dall'art. 441-bis cod. pen. La previsione di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. stabilendo che, in sede di giudizio abbreviato l'imputato a fronte della contestazioni di cui all'art. 423 cod. proc. pen. (modificazione dell'imputazione per fatto diverso, reato connesso ex art. 12, comma primo, lett. b) o circostanza aggravante) possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardino (come nella specie) fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato (tra tante, Sez. 5, n. 7047 del 27/11/2008, dep. 2009, Reinhard, Rv. 242962; Sez. 6, n. 24014 del 01/03/2011, Fisanotti, non mass.).
3. Le critiche versate nel secondo motivo, relative alla ritenuta responsabilità penale, si presentano generiche, rispetto al tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha ben esposto, senza salti logici e in modo convincente, tutti gli elementi logico-fattuali convergenti nella dimostrazione dell'ipotesi accusatoria, confrontandosi con tutte le censure versate nell'appello. Quanto alla denuncia di travisamento, al di là della genericità con cui la questione è stata sollevata in questa sede, la censura, come proposta, esula dal perimetro dell'art. 606 cod. proc. pen. Va ribadito infatti che il vizio di travisamento della prova non può mai tradursi nella rilettura delle evidenze 3 эф probatorie, notoriamente riservata al solo giudice del merito: non viene in considerazione la reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma soltanto la verifica che detti elementi sussistano (tra tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
4. Miglior sorte non può essere attribuita all'ultimo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha in modo puntuale e coerente indicato le ragioni della suddetta decisione, evidenziando come non potessero essere utilmente valutabili le circostanze indicate nell'appello (incensuratezza e ruolo secondario nella condotta illecita). Le diverse argomentazioni spese nel ricorso si rivelano pertanto aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, nella misura in cui individuano ulteriori profili che avrebbero dovuto essere valutati, anche non consentite in questa sede.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Ersilia Calvanese Queti DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB 2018 IL FUNZ AUDIZIARIO EAL R Piera Esposito 4