Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 28734
CASS
Sentenza 7 giugno 2011

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Gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. (Nella specie gli inerti, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 28734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28734
    Data del deposito : 7 giugno 2011

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