Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2025, n. 37796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37796 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalita d informazione giuridica omettere le generaita e gli altri das identificati indicat nefallegato providmento, a roma del fart 52 del DLvo n. 196 del 2003
IL CALLIERE
Composta da EMANUELE DI SALVO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
TE NT DA AF
37796-25
- Presidente -
Sent. n. sez. 842/2025 CC- 24/09/2025 R.G.N. 15095/2025
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VI LA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 7 novembre 2024 della Corte di appello di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla pena sostitutiva, con rigetto nel resto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Dario Barbera, del foro di Enna, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna - in esito al dibattimento - ha dichiarato TO BO responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7 di tale ultima disposizione, l'imputato è stato altresì condannato al ristoro dei danni patiti dalla parte civile ND TI da liquidarsi in separata sede ed al pagamento delle spese relative alla domanda risarcitoria, governate secondo soccombenza.
1.1. Più in particolare, il 26 luglio 2018, mentre percorreva la strada statale 120, nel comune di Nicosia (EN), alla guida del proprio veicolo, TO BO, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2 grammi per litro), tamponava da dietro il veicolo in cui si trovava la persona offesa, fermo sul ciglio della strada. A causa dell'urto la TI riportava le lesioni gravi di cui alla imputazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione TO BO a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si duole della "erronea valutazione delle prove" (p. 2 ricorso), con riguardo alla durata della malattia, che i giudici di merito hanno determinato sulla scorta di certificati medici non sostenuti da alcun esame strumentale, nonché date dichiarazioni della persona offesa, che per sua stessa ammissione riprese le ordinarie attività dopo un periodo di riposo di soli 15 giorni, così aggravando le proprie condizioni di salute. Il fatto, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 590, comma 1, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della diminuente di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., poiché non riconosciuta nella misura massima, sebbene al momento dell'impatto la vettura della TI si trovasse, di notte, ferma sul ciglio di una strada extraurbana, invadendo per metà la corsia di marcia del BO. Si osserva, quindi, che non poteva in alcun modo superarsi la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., e che, pertanto, la pena avrebbe dovuto essere ridotta nella misura massima.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione, in ordine alla richiesta, ritualmente avanzata alla Corte territoriale con le conclusioni scritte, di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis cod. pen.
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3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. All'esame dei motivi è utile premettere che, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito TO BO, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2 grammi per litro), mentre percorreva una strada statale nel comune di Nicosia (EN), alla guida del proprio veicolo, tamponava da dietro la vettura in cui si trovava la persona offesa ND TI. La vettura, di cui erano stati attivati gli indicatori di direzione, si trovava ferma sul ciglio della strada, con parziale invasione della carreggiata (p. 7 sentenza del Tribunale). Per effetto del tamponamento la TI, che pure indossava la cintura di sicurezza, veniva sbalzata in avanti, e riportava delle lesioni personali giudicate guaribili in 55 giorni.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Al di là del formale ed immotivato richiamo alla violazione della legge penale sostanziale (p. 2), il motivo è interamente versato in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione della prova, senza individuare uno dei vizi della motivazione deducibili nel giudizio di legittimità. Sul punto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'entità delle lesioni, ricavando elementi di prova non solo dal narrato della persona offesa, ma anche da una serie di certificati medici (pp. 8 e 9 sentenza di primo grado;
pp. 2 e 3 sentenza ricorsa), la cui attitudine dimostrativa è solo genericamente contestata dal ricorrente, con argomentazioni versate in fatto tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione delle prove, the assume essere stata erronea (p. 2 ricorso) & Assemble ERRCLEAMENTE LALITATE La Corte territoriale, inoltre, replicando ad analoga censura, ha sottolineato la compatibilità tra le lesioni di cui alla imputazione e l'incontestata dinamica del sinistro, escludendo che la durata delle stesse potesse ascriversi ad una condotta colposa della TI. D'altra parte, la durata della malattia, o dell'incapacità di attendere alle proprie occupazioni, è questione di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 4, n. 6775 del 13/12/2023, dep. 2024, [...], non mass.; Sez. 4, n. 12035 del 21/10/1982, [...], Rv. 156699-01; Sez. 1, n. 1700 del 18/12/1968, dep. 1969, [...]).
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2.2. Anche il secondo motivo, avente ad oggetto la ripartizione del concorso di colpa, è inammissibile. Osserva il Collegio che la Corte di appello, pur considerando l'imprudenza tenuta dalla TI, ha ritenuto prevalente l'apporto del BO nella causazione del sinistro, valutando l'insieme delle evidenze disponibili: il ricorrente, infatti, si mise alla guida (non solo con patente sospesa ma anche) in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a due grammi per litro. Inoltre, senza alcuna ragione si accostò al margine della carreggiata, non avvedendosi della presenza del mezzo fermo con gli indicatori di direzione azionati. Il BO pretende di devolvere alla Corte di cassazione l'esame della €449 condotta tenuta dalla persona offesa, sostenendo che ha avuto pari rilievo causale nella determinazione del sinistro. Tuttavia, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, [...], Rv. 271053 - 01; Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, [...], Rv. 258083 01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255099-01). Nella parte in cui, invece, si lamenta la violazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., che prevede la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti in caso di scontro tra autovetture, il motivo, oltre che formulato genericamente, è manifestamente infondato. Invero, costituisce ius receptum il principio con cui il ricorrente non si confronta in alcun modo per il quale tale presunzione non può trovare applicazione fuori del processo civile, poiché introduce una regula iuris in punto di distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i criteri di accertamento propri del giudizio penale (Sez. 4, n. 46836 del 17/12/2021, [...], Rv. 282414-01; Sez. 4, n. 16464 del 29/02/2008, [...], Rv. 239536 -01; Sez. 4, n. 4604 del 17/04/1996, [...], Rv. 205225-01). In tal senso, dunque, la motivazione della Corte di appello deve ritenersi rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui sembra ammettere l'operatività della presunzione (p. 4).
2.3. Anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile. Il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione quanto alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, avanzata con le conclusioni scritte formulate nel giudizio di appello (deciso ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176), nonostante la sentenza di primo grado sia stata emessa in data 6 novembre 2023, quindi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
150, nella parte di interesse (diversamente da quanto accaduto nel caso deciso con la sentenza richiamata in ricorso). Il Collegio sul punto richiama l'orientamento, che si condivide, secondo il quale il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 28486 del 10/07/2025, [...], non mass.; Sez. 3, n. 28364 del 25/06/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 28173 del 27/05/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, [...], Rv. 287820- 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287460-01). Si tratta di un principio che trova conferma in quanto già affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alle sanzioni sostitutive, ovvero che la loro applicazione non rientra tra i poteri officiosi del giudice dell'appello (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, [...], Rv. 269125-01). Oltre ad essere stata avanzata solo con le conclusioni scritte, la richiesta è stata poi formulata in termini del tutto generici, e dunque per tale ragione appare viziata da originaria inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L'appellante aveva infatti l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti alla concreta vicenda processuale (da ultimo, Sez. 4, n. 26830 del 02/07/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, [...], Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287460 -01). Pertanto, il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo l'omessa risposta sul punto fornita dalla Corte territoriale (Sez. 4, Ciciriello, cit.; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263157 -01).
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omessi i dati sensibili relativi alla persona offesa.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dei dati sensibili relativi alla persona offesa Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Davale Lauro
SEAQUITATO
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Дой SELLERIA
Fonzionari Giudiziario Sasianfranco Catenazzo
Il Presidentá Emanuele Di Salvo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.