Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'Avvocato MARIO MENGHINI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SANTILLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.B.I. FACTOR - COMPAGNIA DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 25126/00 proposto da:
C.B.I. FACTOR - COMPAGNIA DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso l'avvocato GIOVANNI DESIDERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COMUNE DI SETTIMO TORINESE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 732/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Menghini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Paggi, per delega dell'Avvocato Desideri, depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, previa riunione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.10.1990 veniva stipulato fra il comune di Settimo Torinese e l'impresa MA un contratto di appalto per i lavori di ricostruzione di un immobile sito in via A. Volta n 3, da destinarsi ad edilizia residenziale, lavori da finanziare con i fondi previsti dalla L. n. 457/1978. Il prezzo dell'appalto veniva determinato in complessive L. 1.525.159.514, da liquidare a corpo, mentre eventuali varianti avrebbero dovuto essere liquidate a misura.
Il 9^ ed il 10^ SAL venivano deliberati dalla G.C., con atto n. 1586 del 14.8.1992, e gli atti venivano quindi trasmessi alla commissione tecnica costituita presso l'IACP. per la verifica ed approvazione necessarie in quanto opere finanziate ai sensi della L. n. 457/1978. Nel frattempo venivano predisposte le bozze degli SAL 11^ e 12^ ed il Sindaco, su richiesta della ditta appaltatrice, rilasciava in data 27.10.1992 dichiarazione attestante l'avvenuta redazione degli atti in questione.
In data 27.10.1992 perveniva al Comune di Settimo Torinese lettera della ditta MA con la quale la ditta significava di essere in credito di L. 510.470.041 in virtù dei quattro SAL su indicati, gli ultimi due predisposti solo in bozza.
In risposta a tale richiesta, con nota in data 3.11.1992, l'Amministrazione comunale chiariva che erano stati approvati solo i primi dieci SAL e che erano stati sospesi i lavori per procedere alla verifica delle opere.
L'I.A.C.P. comunicava al Comune che era possibile pagare solo la somma di L. 52.982.380 in relazione al 9^ SAL mentre per il resto era necessario procedere al riesame ed alla predisposizione degli atti tecnico-contabili.
Nel frattempo veniva accertato che con il 9^ e 10^ SAL erano state contabilizzate forniture non più in cantiere sicché era necessario procedere al controllo delle effettive consistenze. Con lettera 6.4.1993 l'Amministrazione comunale chiariva alla 10^ Factor, cessionaria del credito della MA, che il pagamento del 9^ e 10^ SAL era stato sospeso in attesa della verifica del materiale depositato e che gli SAL 11^ e 12^ non erano stati approvati.
In data 18.6.1993 la direzione lavori e l'impresa sottoscrivevano una nota nel registro di contabilità, con la quale si dava atto che, a seguito della revisione della contabilità, era emerso un credito dell'amministrazione comunale di L. 190.252.845.
Su tali basi venivano revocati gli SAL 9^ e 10^ ed approvato lo SAL 11^ portante il debito residuo dell'impresa, pari a L. 190.252.845, richiesto all'impresa con nota 2.8.1993.
Con deliberazione n. 1108 del 3.8.1993 il Comune revocava gli SAL 9^ e 10^ ed approvava lo SAL 11^ contenente la contabilizzazione del debito dell'impresa su indicato, a favore della quale dovevano essere contabilizzati la revisione prezzi ed i compensi di cui all'art. 348 comma 2 L. 2248/1865.
Il Comune inoltre avviava la procedura di rescissione del contratto tenuto conto sia della vicenda attinente alle forniture che dell'artificiosa emissione di fatture su SAL mai approvati. In data 28.7.1993 veniva notificato al comune di Settimo Torinese decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Torino, con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore della 10^ Factor la somma di L. 514.808.620, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Proponeva opposizione il Comune osservando che:
a) correttamente erano stati revocati gli SAL 9^ e 10^, sulla base della revisione della contabilità sottoscritta dalla stessa impresa MA;
b) gli SAL 11^ e 12^ non esistevano, per essere stati solo predisposti in bozza e mai approvati.
Il Tribunale di Torino con sentenza in data 21.4.1998 riteneva in relazione agli SAL 9^ e 10^ che il solo credito rilevante era quello risultante dal collaudo finale, che prevedeva un credito dell'Amministrazione di L. 170.437.380 e in relazione agli SAL 11^ e 12^ che non era ravvisabile un illecito da parte del Comune, consistente in ambigue comunicazioni in quanto trattasi di atti pubblici conoscibili da ogni interessato.
Avverso tale sentenza proponeva appello la CBI Factor incorporante la 10^ Factor chiedendo la condanna del comune al pagamento della somma di L. 283.894.000 per gli SAL 9^ e 10^ e del risarcimento del danno, pari a L. 283.894.000, per gli SAL 11^ e 12^.
La Corte di appello di Torino con sentenza in data 8.5.2000 respingeva la richiesta di pagamento degli SAL 9^ e 10^ e condannava il Comune di Settimo Torinese a pagare alla C.B.I. Factor, a titolo di danno, la somma di L. 283.894.000, da rivalutarsi, a decorrere dal pagamento effettuato dalla 10^ Factor alla ditta MA, oltre agli interessi nella misura del 5%, sulla somma annualmente rivalutata.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su due motivi il Comune di Settimo Torinese. Resiste con controricorso la C.B.I. Factor, che propone altresì ricorso incidentale fondato su unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Ciò premesso si osserva che, con il primo motivo di cassazione, l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione di norme di diritto. Assume che la responsabilità del Comune è stata individuata dalla Corte di appello nella lettera 27.10.1992 senza tenere conto che la volontà della P.A. si manifesta soltanto per atti scritti e procedimenti tipici.
In particolare il pagamento delle rate di acconto presuppone l'esistenza di due documenti: la redazione dello stato di avanzamento lavori - SAL, approvato da parte del direttore lavori e la redazione del certificato di pagamento delle rate, approvato da parte del competente organo comunale.
Nella specie gli SAL 11^ e 12^ non erano ancora stati sottoscritti da parte del direttore lavori e non erano stati emessi i certificati di pagamento sicché la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere sufficiente, a giustificare un'affermazione di responsabilità del Comune, la lettera scritta dal Sindaco che affermava l'avvenuta redazione degli SAL.
Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta difetto di motivazione sul punto relativo all'esclusione di una condotta colpevole da parte della C.B.I. Factor.
In particolare nessuna motivazione è stata resa sul fatto che è stata la condotta del MA a determinare l'errore di valutazione della controricorrente, avendo questa preordinato un'apparente situazione creditoria nei confronti del comune. I due motivi del ricorso, strettamente connessi, possono essere unitariamente valutati e respinti.
Al riguardo si osserva che è effettivamente esatto che la volontà dei comuni debba essere manifestata per iscritto e con atti tipici. Ipotesi ricorrente nella specie posto che la risposta del Comune di Settimo Torinese alla richiesta dalla C.B.I. Catosr è stata data per iscritto dal soggetto abilitato e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente, vale a dire il Sindaco.
La prima censura va quindi disattesa.
Riguardo alla seconda censura, attinente alle forme della contabilità pubblica, si osserva che la contabilità dei lavori pubblici non è direttamente consultabile da soggetti estranei al rapporto di appalto, sicché la CBI Factor doveva necessariamente fondare le proprie decisioni sulle informazioni fornitegli dalla impresa MA e dal Comune di Settimo Torinese, parti del contratto di appalto.
Da ciò consegue che rettamente la Corte territoriale, al fine di accertare la responsabilità del comune, ha fatto riferimento alla lettera del sindaco, valutandone il contenuto in senso negativo per l'Amministrazione.
Trattasi di accertamento in fatto, debitamente motivato,immune da vizi logici e giuridici che, in quanto tale, si sottrae al giudizio di legittimità.
Riguardo quindi alla condotta dell'impresa MA va rilevato che rettamente la Corte territoriale non ha preso in considerazione la condotta della stessa in quanto non era parte del giudizio. Consegue che qualora il comune ricorrente ritenga che la MA abbia concorso, in tutto o in parte, a determinare il danno, certamente subito dalla CBI Factor, potrà rivalersi nei confronti della MA stessa, ricorrendone le condizioni di legge, in autonomo giudizio, non potendo la condotta di questa essere oggetto di valutazione in un giudizio nel quale non e parte. Il ricorso principale va pertanto respinto.
Passando quindi all'esame del ricorso incidentale si osserva che con l'unico motivo di cassazione la C.B.I. Factor deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1248, 1175, 1375, 1260, 2700 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente incidentale che la Corte di appello dopo avere affermato che:
a) la corresponsione di acconti non pregiudica nessuna questione relativa all'esattezza dell'adempimento;
b) il credito dell'appaltatore diventa certo solo dopo il collaudo, ha negato, nella specie, l'operatività dell'art. 1248 che esclude la facoltà del debitore ceduto, dopo la notifica della cessione, di compensare eventuali suoi crediti nei confronti del cessionario. In effetti nella specie la P.A. ha emesso gli SAL 9^ e 10^ che sono così entrati nel patrimonio del Factor, senza possibilità di revoca se non nei limiti del plus eventualmente pagato dal committente. Ne consegue che la P.A. ha adottato un provvedimento illegittimo in quanto ha dato degli obblighi dell'appaltatore un'interpretazione a sè favorevole, costituendosi un credito che ha poi opposto in compensazione alla società cessionaria.
Al contrario la Corte territoriale avrebbe dovuto negare la possibilità del Comune di procedere all'operata compensazione ai sensi dell'art. 1248 c.c., posto che trattasi di crediti nascenti da distinti rapporti, derivante quello del Factor dagli SAL 9^ e 10^, emessi a fronte di prestazioni rese in esecuzione di un contratto, con corrispettivo originariamente previsto a corpo, e quello del Comune da una rivisitazione della contabilità, eseguita solo dopo la consegna dell'opera.
Le ragioni creditorie della C.B.I. Factor sono pertanto legittime considerato che il rapporto sinallagmatico fra appaltatore e committente è stato da questo stravolto in base ad un'operata autotutela priva di fondamento.
Il ricorso incidentale è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su tre argomentazioni:
a) la corresponsione di acconti non pregiudica alcuna questione relativa all'esattezza dell'adempimento;
b) il credito dell'appaltatore diventa certo solo dopo il collaudo;
c) la compensazione è ipotizzatile solo in relazione a crediti nascenti da distinti rapporti.
Le prime due argomentazioni che costituiscono il necessario presupposto della terza non risulta siano state censurate dalla C.B.I. Factor sicché deve ritenersi ormai acquisito al giudizio il principio che le somme relative agli SAL 9^ e 10^ erano modificabili fino all'espletamento del collaudo, al termine del quale è risultato un credito del Comune di L. 170.437.380 sicché le maggior somme originariamente liquidate non erano entrate a far parte del patrimonio del Factor perché non dovute.
Ne consegue che nascendo il credito della C.B.I. Factor esclusivamente dalla cessione delle somme effettivamente dovute per gli SAL 9^ e 10^ alla ditta MA, non è ravvisabile nella specie la duplicità di rapporti assunta dalla ricorrente incidentale, trattandosi al contrario solo di un unico rapporto,- esecuzione del contratto di appalto -, con diversità di valutazione in ordine ai conteggi del dovuto.
Rettamente quindi la Corte territoriale ha escluso la richiesta compensazione, rimanendo non applicando l'art. 1248 c.c.. Pertanto entrambi i ricorsi vanno respinti.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi li respinge, spese compensato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004