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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220032652408000 C.U. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6794/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.
29520220032652408000 notificata in data 17.03.25, dell'importo complessivo di € 776,25, relativa al ruolo
2022/003444 per i seguenti dettagli di addebiti:
a) partita 20200306 contributo unificato RG 538/20 per € 270,00;
b) partita 20201026 sanzione art. 16, co. 1 bis DPR 115/2002 per € 480,00.
In particolare, il ricorrente rilevava l'inesistenza dei presupposti per l'emissione della cartella, violazione di legge ed eccesso di potere. La cartella impugnata si basa sull'asserito insufficiente versamento del C.U. tributario in relazione al ricorso n. 538/20; secondo l'Ufficio della CGT il ricorrente avrebbe omesso di versare l'importo di € 270,00, cui è stata aggiunta la sanzione del 200%. Tuttavia, il predetto giudizio si concludeva con l'accoglimento e l'annullamento dell'atto. Ad avviso dell'Ufficio, il contribuente al momento della iscrizione a ruolo del giudizio n. 538/20 avrebbe dovuto versare un contributo unificato in relazione all'intimazione
(€ 30,00) ed in più un contributo unificato per ogni fattura ricompresa nell'intimazione di pagamento (€ 30,00
x 8), per un totale di n. 9 contributi unificati;
così complessivamente € 270,00 (€ 30 x 9).
a) partita 20200306, codice tributo 2S26 “contributo unificato Art. 248 D.PR. 115/2002” € 270,00.
L'oggetto del ricorso n. 538/20 era un'intimazione di pagamento di € 1.764,60, per cui era dovuto un C.U. di € 30,00 in base al valore, che il contribuente ha regolarmente versato già al momento della iscrizione a ruolo, giusta dichiarazione di valore in calce al ricorso (All. 5 – ricevuta C.U.T. rg 538/20).
L'interpretazione dell'Ufficio è invece errata, atteso che non andava versato un ulteriore contributo per ogni fattura richiamata nell'intimazione impugnata. L'interpretazione dell'Ufficio sarebbe stata corretta nel caso di ricorso c.d. cumulativo, ossia di ricorso unico avverso numerosi atti mentre nel caso di specie veniva impugnato un unico atto.
b) partita 20201026, codice tributo 2S28 “contributo unificato - sanzione Art. 16, c.
1-bis D.PR. 115/2002”
€ 540,00.
L'importo preteso a titolo di C.U. per le singole fatture, ricomprese nell'intimazione di pagamento impugnata,
è stato ulteriormente maggiorato del 200% ex art. 16, c. 1 bis cit, a parere del ricorrente, non dovute perché il pagamento avveniva tempestivamente.
Secondo il ricorrente, avendo questi versato tempestivamente l'importo corretto, parametrato al valore dell'intimazione impugnata, non sarebbe dovuto alcun importo neanche a titolo di sanzione.
Si costituiva il Ministero dell'Economia rilevando, preliminarmente, di avere effettuato il discarico parziale del ruolo n. 2022/003444, partita n. 2020001000000107001IV202003061591-20 nella misura di € 30,00 già versati dal contribuente e solo per errore materiale non detratti dal totale del c.u.t. da iscrivere a ruolo;
dello sgravio parziale era stata data contestuale comunicazione al ricorrente e all'Agenzia delle Entrate
SS (all. n. 6).
Rilevava inoltre che tutte le eccezioni del ricorrente, essendo riferite al merito erano inammissibili nella misura in cui non erano stati impugnati gli atti prodromici e gli avvisi bonari di cui il Ministero forniva prova della notifica.
Inoltre, insisteva sul fatto che con il ricorso RGR 538/2020 erano state impugnate sia una intimazione ATO che le fatture sottese con specifiche eccezioni di merito, e ne era stato chiesto l'annullamento (“Occorre, pertanto, che l'Autorità adita dichiari l'illegittimità dell'intimazione impugnata e delle fatture azionate, con le più ampie conseguenze di legge, per i motivi sopra esposti, …”;“DOMANDE 1) accogliere il ricorso in oggetto e per l'effetto dichiarare nulla l'intimazione di pagamento TIA n.263315/19 del 29/7/19 ed i relativi atti prodromici ivi richiamati, stante l'assoluta illegittimità e comunque l'infondatezza della relativa pretesa”); e, dunque, influivano sul calcolo del c.u.t., che viene effettuato dall'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione in giudizio del ricorrente esclusivamente in base al valore della controversia.
Con memoria successivamente depositata, il ricorrente lamentava la regolarità della notifica degli atti prodromici in quanto, per l'invito bonario non vi sarebbe l'allegato e per l'atto di accertamento delle sanzioni la notifica per compiuta giacenza non appariva regolare.
All'udienza del 13.11.2025, in presenza delle parti che insistevano nei rispettivi atti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere poiché il rappresentante del Ministero forniva prova del discarico parziale del ruolo n. 2022/003444, partita n. 2020001000000107001IV202003061591-20 nella misura di € 30,00 già versati dal contribuente e solo per errore materiale non detratti dal totale del c.
u.t. da iscrivere a ruolo.
Per il resto il ricorso va rigettato.
Parte resistente difatti forniva prova della notifica degli atti prodromici ed in particolare dell'avviso bonario e dell'atto di accertamento delle sanzioni. Non risultando opposti nei termini di legge, si sono resi definitivi, con conseguente inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, di qualsiasi eccezione relativa alla pretesa tributaria vantata dall'Ufficio.
La stessa Corte, con sentenza n. 16288/2021, ha poi affermato che: “L'invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, come tale impugnabile, ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza che il contribuente avvii una interlocuzione con l'amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso. La decadenza dalla facoltà di impugnare un atto può essere impedita soltanto dall'esercizio del diritto e cioè dalla presentazione dell'impugnazione, …”. Con tale pronuncia la
Suprema Corte, oltre a ribadire l'indiscussa impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, ha anche chiarito che, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte con la precedente citata pronuncia (Cfr. Cass. n. 23532/2020), l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito.
Successivamente, stante il perdurante mancato versamento di quanto richiesto (non contestato dal ricorrente), l'ufficio emetteva l'avviso di irrogazione sanzioni Prot. n. 4240/2020, notificandolo tramite
Raccomandata AR n. 78510803758-5, non ritirata dal ricorrente, che veniva informato con CAD
Raccomandata n. 785108037585 del 14/10/2020, perfezionandosi così la notifica per compiuta giacenza
(allegato n. 5).
Infondata in quanto estremamente generica risulta l'eccezione di irregolarità della notifica in quanto effettuata nel luogo di residenza del contribuente e nel rispetto della procedura di “compiuta giacenza”. Alla luce di quanto sopra, nel resto, l'atto va confermato. SI ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al discarico parziale del ruolo nr. 2022/003444 partita nr. 2020001000000107001I-V202003061591-20 nella misura di euro 30,00, rigetta nel resto.
Spese compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220032652408000 C.U. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6794/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.
29520220032652408000 notificata in data 17.03.25, dell'importo complessivo di € 776,25, relativa al ruolo
2022/003444 per i seguenti dettagli di addebiti:
a) partita 20200306 contributo unificato RG 538/20 per € 270,00;
b) partita 20201026 sanzione art. 16, co. 1 bis DPR 115/2002 per € 480,00.
In particolare, il ricorrente rilevava l'inesistenza dei presupposti per l'emissione della cartella, violazione di legge ed eccesso di potere. La cartella impugnata si basa sull'asserito insufficiente versamento del C.U. tributario in relazione al ricorso n. 538/20; secondo l'Ufficio della CGT il ricorrente avrebbe omesso di versare l'importo di € 270,00, cui è stata aggiunta la sanzione del 200%. Tuttavia, il predetto giudizio si concludeva con l'accoglimento e l'annullamento dell'atto. Ad avviso dell'Ufficio, il contribuente al momento della iscrizione a ruolo del giudizio n. 538/20 avrebbe dovuto versare un contributo unificato in relazione all'intimazione
(€ 30,00) ed in più un contributo unificato per ogni fattura ricompresa nell'intimazione di pagamento (€ 30,00
x 8), per un totale di n. 9 contributi unificati;
così complessivamente € 270,00 (€ 30 x 9).
a) partita 20200306, codice tributo 2S26 “contributo unificato Art. 248 D.PR. 115/2002” € 270,00.
L'oggetto del ricorso n. 538/20 era un'intimazione di pagamento di € 1.764,60, per cui era dovuto un C.U. di € 30,00 in base al valore, che il contribuente ha regolarmente versato già al momento della iscrizione a ruolo, giusta dichiarazione di valore in calce al ricorso (All. 5 – ricevuta C.U.T. rg 538/20).
L'interpretazione dell'Ufficio è invece errata, atteso che non andava versato un ulteriore contributo per ogni fattura richiamata nell'intimazione impugnata. L'interpretazione dell'Ufficio sarebbe stata corretta nel caso di ricorso c.d. cumulativo, ossia di ricorso unico avverso numerosi atti mentre nel caso di specie veniva impugnato un unico atto.
b) partita 20201026, codice tributo 2S28 “contributo unificato - sanzione Art. 16, c.
1-bis D.PR. 115/2002”
€ 540,00.
L'importo preteso a titolo di C.U. per le singole fatture, ricomprese nell'intimazione di pagamento impugnata,
è stato ulteriormente maggiorato del 200% ex art. 16, c. 1 bis cit, a parere del ricorrente, non dovute perché il pagamento avveniva tempestivamente.
Secondo il ricorrente, avendo questi versato tempestivamente l'importo corretto, parametrato al valore dell'intimazione impugnata, non sarebbe dovuto alcun importo neanche a titolo di sanzione.
Si costituiva il Ministero dell'Economia rilevando, preliminarmente, di avere effettuato il discarico parziale del ruolo n. 2022/003444, partita n. 2020001000000107001IV202003061591-20 nella misura di € 30,00 già versati dal contribuente e solo per errore materiale non detratti dal totale del c.u.t. da iscrivere a ruolo;
dello sgravio parziale era stata data contestuale comunicazione al ricorrente e all'Agenzia delle Entrate
SS (all. n. 6).
Rilevava inoltre che tutte le eccezioni del ricorrente, essendo riferite al merito erano inammissibili nella misura in cui non erano stati impugnati gli atti prodromici e gli avvisi bonari di cui il Ministero forniva prova della notifica.
Inoltre, insisteva sul fatto che con il ricorso RGR 538/2020 erano state impugnate sia una intimazione ATO che le fatture sottese con specifiche eccezioni di merito, e ne era stato chiesto l'annullamento (“Occorre, pertanto, che l'Autorità adita dichiari l'illegittimità dell'intimazione impugnata e delle fatture azionate, con le più ampie conseguenze di legge, per i motivi sopra esposti, …”;“DOMANDE 1) accogliere il ricorso in oggetto e per l'effetto dichiarare nulla l'intimazione di pagamento TIA n.263315/19 del 29/7/19 ed i relativi atti prodromici ivi richiamati, stante l'assoluta illegittimità e comunque l'infondatezza della relativa pretesa”); e, dunque, influivano sul calcolo del c.u.t., che viene effettuato dall'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione in giudizio del ricorrente esclusivamente in base al valore della controversia.
Con memoria successivamente depositata, il ricorrente lamentava la regolarità della notifica degli atti prodromici in quanto, per l'invito bonario non vi sarebbe l'allegato e per l'atto di accertamento delle sanzioni la notifica per compiuta giacenza non appariva regolare.
All'udienza del 13.11.2025, in presenza delle parti che insistevano nei rispettivi atti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere poiché il rappresentante del Ministero forniva prova del discarico parziale del ruolo n. 2022/003444, partita n. 2020001000000107001IV202003061591-20 nella misura di € 30,00 già versati dal contribuente e solo per errore materiale non detratti dal totale del c.
u.t. da iscrivere a ruolo.
Per il resto il ricorso va rigettato.
Parte resistente difatti forniva prova della notifica degli atti prodromici ed in particolare dell'avviso bonario e dell'atto di accertamento delle sanzioni. Non risultando opposti nei termini di legge, si sono resi definitivi, con conseguente inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, di qualsiasi eccezione relativa alla pretesa tributaria vantata dall'Ufficio.
La stessa Corte, con sentenza n. 16288/2021, ha poi affermato che: “L'invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, come tale impugnabile, ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza che il contribuente avvii una interlocuzione con l'amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso. La decadenza dalla facoltà di impugnare un atto può essere impedita soltanto dall'esercizio del diritto e cioè dalla presentazione dell'impugnazione, …”. Con tale pronuncia la
Suprema Corte, oltre a ribadire l'indiscussa impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, ha anche chiarito che, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte con la precedente citata pronuncia (Cfr. Cass. n. 23532/2020), l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito.
Successivamente, stante il perdurante mancato versamento di quanto richiesto (non contestato dal ricorrente), l'ufficio emetteva l'avviso di irrogazione sanzioni Prot. n. 4240/2020, notificandolo tramite
Raccomandata AR n. 78510803758-5, non ritirata dal ricorrente, che veniva informato con CAD
Raccomandata n. 785108037585 del 14/10/2020, perfezionandosi così la notifica per compiuta giacenza
(allegato n. 5).
Infondata in quanto estremamente generica risulta l'eccezione di irregolarità della notifica in quanto effettuata nel luogo di residenza del contribuente e nel rispetto della procedura di “compiuta giacenza”. Alla luce di quanto sopra, nel resto, l'atto va confermato. SI ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al discarico parziale del ruolo nr. 2022/003444 partita nr. 2020001000000107001I-V202003061591-20 nella misura di euro 30,00, rigetta nel resto.
Spese compensate tra le parti.