Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 2
Nel rito del lavoro, qualora la produzione documentale sia giustificata dallo sviluppo del processo, va escluso il verificarsi della decadenza della parte dal diritto di produrre il documento non depositato con gli atti introduttivi del giudizio a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.
L'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore, ne' rileva in contrario il disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., alla cui applicabilità osta il disposto del decimo comma della norma speciale citata.
Commentari • 4
- 1. Inammissibile il ricorso del legale rappresentante di società estinta e cancellata dal registro delle imprese.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sono inammissibili le impugnazioni proposte, in persona del legale rappresentante, dalla società cancellata dal registro delle imprese estinta, e l'eccezione nei confronti dell'Erario che – ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – attribuisce effetto all'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, è applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi. Decisione: Ordinanza n. 19142/2016 Cassazione Civile – Sezione VI Classificazione: Societario, Tributario Il caso. Una società in accomandita …
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Sono inammissibili le impugnazioni proposte, in persona del legale rappresentante, dalla società cancellata dal registro delle imprese estinta, e l'eccezione nei confronti dell'Erario che – ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – attribuisce effetto all'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, è applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi. Decisione: Ordinanza n. 19142/2016 Cassazione Civile – Sezione VI Classificazione: Societario, Tributario Il caso. Una società in accomandita …
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- 4. Inammissibile il ricorso del legale rappresentante di società estintaGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2017
Sono inammissibili le impugnazioni proposte, in persona del legale rappresentante, dalla società cancellata dal registro delle imprese estinta, e l'eccezione nei confronti dell'Erario che – ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – attribuisce effetto all'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, è applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi. Decisione: Ordinanza n. 19142/2016 Cassazione Civile – Sezione VI Classificazione: Societario, Tributario Parole chiave: #accertamento, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SHIPPING & HOLIDAY BIZ s.r.l., in persona del liquidatore Dr. AN CE, e quest'ultimo in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Pacuvio n. 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che con l'avv. Marina Marinoni li rappresenta, e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Clementina Pulli, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 21 depositata il 13 febbraio 2001 (R.G. n. 145/00 L). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Guido Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso proposto dal CE e per il rigetto del ricorso della società. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in data 1^ e 3 luglio 1997, AN CE, in proprio e quale liquidatore della SH & LI IZ s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ingiunzione emessa dal Pretore di Venezia nei confronti di quella società (in precedenza denominata IS ), per il pagamento in favore dell'PS della somma di lire 802.936.696, a titolo di contributi e somme aggiuntive calcolate fino al 15 maggio 1997 - in relazione al periodo 1^ agosto 1984/30 settembre 1988 - oltre alle ulteriori somme aggiuntive, interessi e spese.
Resisteva l'Istituto previdenziale deducendo che la IS aveva fruito indebitamente degli sgravi per la M/n Capo Sud, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza n. 672 del 1994 del Pretore di Venezia. Il Tribunale di Venezia, al quale era stata attribuita la causa dopo la soppressione del Pretore, rigettava le opposizioni con sentenza depositata il 29 febbraio 2000, poi confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia depositata il 13 febbraio 2001. Il giudice del gravame rilevava la inammissibilità dell'impugnazione proposta dal CE in proprio, mentre, riguardo alla società, affermava la permanenza della sua legittimazione in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, ininfluente essendo la cancellazione della società dal registro delle imprese, inidonea a determinarne la estinzione. Disattendeva poi la eccezione di prescrizione sollevata dalla debitrice, data la interruzione della prescrizione avvenuta con la lettera raccomandata del 24 aprile 1992 di contestazione degli sgravi, pervenuta alla sede della società e comunque dalla stessa conosciuta, avendo essa proposto, il 14 maggio 1992, ricorso al Pretore per sentire accertare la legittimità degli sgravi contributivi, beneficio che era stato oggetto della contestazione. Ritualmente, inoltre, era stata acquisita al processo dal giudice di primo grado la lettera richiamata, poiché la produzione del documento, "già ampiamente preannunciata" era avvenuta prima dell'inizio della discussione orale. Infondato, infine, era il rilievo di indeterminatezza della domanda, essendo il credito fatto valere in giudizio riferibile al beneficio, indebitamente fruito dall'azienda, degli sgravi contributivi per il personale della M/n Capo Sud, nel periodo agosto 1984 - settembre 1988, e risultando le ragioni della pretesa creditoria individuabili sulla base del ricorso per ingiunzione e del prospetto allegato all'attestazione del dirigente PS.
Avverso la sentenza di appello la s.r.l. SH & LI IZ e il CE hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di dieci motivi.
L'PS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , violazione degli artt. 132 stesso codice, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., e critica la sentenza impugnata per avere disatteso il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla società, limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte in proposito dal giudice di primo grado, senza esaminare le censure formulate con l'appello.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2456 cod. civ. e sostiene l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale per non avere considerato che la cancellazione della società dal registro delle imprese comportava la estinzione della persona giuridica, e che quindi i creditori non soddisfatti della società avrebbero dovuto agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto da costoro riscosso in base al bilancio finale della liquidazione.
I due primi motivi, da trattarsi congiuntamente, involgendo la medesima questione ed essendo il secondo assorbente del primo, sono infondati, alla luce del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, e che qui va ribadito, secondo cui l'atto formale di cancellazione di una società commerciale dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i terzi, con la conseguenza che qualora, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata omessa la definizione di un determinato rapporto, il creditore, oltre ad agire in via sussidiaria nei confronti dei soci pro quota, ex art. 2456, secondo comma, cod. civ., può anche esperire azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore, allo scopo di far valere nei confronti della medesima il proprio credito rimasto insoddisfatto (cfr. Cass. 4 ottobre 1999 n. 11021, e v. pure Cass. 20 ottobre 1998 n. 10380, Cass. 14 maggio 1999 n. 4774, Cass. 3 novembre 1999 n. 12274). Il terzo motivo, nel denunciare la violazione degli artt. 2456 e 2697 cod. civ., addebita alla sentenza impugnata di non avere verificato l'avvenuta riscossione di somme da parte dei soci dopo la redazione del bilancio di liquidazione, condizione essenziale per poter agire nei loro confronti.
La censura è inammissibile, poiché riguarda la azione - diversa da quella qui proposta - nei confronti dei soci in ordine alla loro obbligazione pro quota, che si affianca a quella della società. I successivi tre mezzi di annullamento denunciano violazione degli artt. 3 e 24 Cost., 2697 cod. civ., 416, 420 e 442 cod. proc. civ. (quarto motivo), violazione dell'art. 1334 cod. civ. (quinto motivo), violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 Cost. (sesto motivo). La Corte territoriale non avrebbe dovuto prendere in esame il documento prodotto dall'PS con le note autorizzate, poiché la sua allegazione era tardiva, era indicato un destinatario diverso dalla SH, con un indirizzo non coincidente con la sede legale della società IS cui la lettera era diretta, nessuna prova era stata fornita circa il contenuto delle note di rettifica, e tale ultima doglianza, formulata in appello, era stata trascurata dal giudice del gravame.
Anche questi tre motivi, che per la connessione delle argomentazioni dedotte, vanno congiuntamente trattati, sono privi di fondamento. Relativamente alla produzione in giudizio della raccomandata 15 aprile 1992 inviata dall'PS e contenente trentaquattro note di rettifica, la Corte territoriale ha evidenziato che essa, oltre ad essere inserita nel fascicolo relativo al ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene non specificata tra i documenti allo stesso allegati, era stata prodotta assieme alle note dell'PS depositate l'11 febbraio 1999, "per meglio contrastare l'eccezione di prescrizione (nonostante la piena conoscenza della stessa giusta le risultanze del citato giudizio pretorile), prima dell'udienza di discussione appositamente rinviata per ben due volte". Orbene, la sentenza impugnata deve andare esente dalla censura concernente l'esame della lettera non prodotta ritualmente con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ritenuto giustificata la produzione dallo sviluppo del giudizio, ipotesi quest'ultima che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 20 gennaio 2003 n. 775) esclude il verificarsi della decadenza della parte dal diritto di produrre il documento non depositato con gli atti introduttivi del giudizio a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.. Osserva peraltro il Collegio che il giudice del merito ha evidenziato come la società avesse mostrato un contegno difensivo, che presupponeva la conoscenza della lettera richiamata dall'istituto con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado. Riguardo alle altre doglianze, la sentenza impugnata ha accertato, con statuizione non soggetta a censura, che la società IS è la medesima società SH, odierna ricorrente, ma con diversa denominazione sociale, per cui il mutamento di denominazione integra una modificazione solo formale del soggetto, senza incidere sui rapporti sostanziali (e processuali) che ad esso fanno capo. Il riferito accertamento rende irrilevanti le deduzioni svolte dalla ricorrente di non avere avuto conoscenza della lettera, argomentazioni peraltro contrastanti, come pure sottolineato dalla sentenza impugnata, con il comportamento manifestato nel precedente giudizio di merito dinanzi al Pretore di Venezia, conclusosi con la sentenza n. 674 del 1992. Il settimo e l'ottavo motivo denunciano, l'uno, vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., l'altro, violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e nullità del procedimento. Censurano la sentenza impugnata per non avere motivato sul rigetto della eccezione di indeterminatezza della domanda, sollevata dalla società SH in base alla non corrispondenza tra il credito azionato dall'PS e quanto risultava dal contenuto del plico raccomandato in data 15 aprile 1992. La Corte territoriale ha in sostanza aggirato "la questione senza affrontarla, con ciò violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato". Inoltre le discordanze rilevate tra il credito azionato riferito al periodo agosto 1984/settembre 1988, per gli sgravi contributivi concernenti il personale imbarcato sulla M/n Capo Sud, e quello di cui alle note di rettifiche, in cui veniva indicato come periodo di contribuzione ottobre 1985/settembre 1988 e il personale della M/n Capo Nord, discordanze del tutto trascurate, rendevano privo di dimostrazione il credito dell'istituto.
Le due censure non possono essere accolte. Il giudice del gravame oltre a sottolineare la genericità del motivo di impugnazione della società a fronte delle puntuali osservazioni del primo giudice circa la riferibilità del credito agli sgravi contributivi indebitamente fruiti per il personale della M/n Capo Sud, nel periodo specificato in sentenza, ha aggiunto che le ragioni creditorie erano specificate nel ricorso per ingiunzione e dal prospetto allegato all'attestazione del dirigente PS.
Orbene, il richiamo da parte del giudice di appello alla esposizione delle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione, integra una motivazione per relationem, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10 aprile 2000 n. 4485, Cass. 28 gennaio 2000 n. 985) in sede di gravame è legittima, allorché, come nella specie, siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di primo grado e le censure proposte contro di esso, in guisa che l'iter argomentativo desumibile dall'integrazione, qui pure congruamente esplicitata, della parte motiva delle due pronunce risulti corretta e idonea allo scopo. E fissato l'oggetto della controversia dal ricorso per ingiunzione e dalla documentazione allegata, le asserite difformità della indicazione del periodo contributivo e della denominazione del natante restano prive di decisività.
Il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 252 disp. att. cod. civ., 12 delle disposizioni sulla legge in generale e
3 legge n. 335 del 1995. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice del merito, per avere affermato l'applicabilità della disposizione transitoria denunciata, non costituendo esso un principio di carattere generale e rientrando invece la fattispecie in esame nella previsione della normativa speciale sopravvenuta di cui alla legge n. 335 del 1995, con la conseguenza che il credito dedotto in giudizio si era prescritto sin dal 24 aprile 1997, antecedente quindi alla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 27 giugno 1997. Osserva il Collegio che certamente non è condivisibile il riferimento alla disposizione di cui all'art. 252, disp. trans. cod. civ. - in virtù del quale, se per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione la norma sopravvenuta sancisce un termine più breve di quello stabilito da leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente ed alle prescrizioni in corso, ma esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore - fatto del giudice di appello per escludere il decorso alla data della notificazione del decreto ingiuntivo (24 giugno 1997) della prescrizione quinquennale introdotta dall'art. 3, comma nono, legge 8 agosto 1995 n. 335. Qui infatti non si applica tale termine di prescrizione, ma continua ad applicarsi quello decennale, in base a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 3 della citata legge n. 335 del 1995, per le ipotesi in cui siano stati già compiuti atti interruttivi, come appunto nella specie (con la raccomandata del 15 aprile 1992 con le trentaquattro note di rettifica, con la quale l'PS contestava alla società l'applicazione indebita degli sgravi contributi), o siano iniziate (procedure finalizzate iniziate nel rispetto della normativa precedente (Cass. 3 settembre 2002 n. 12822, 5 marzo 2001 n. 3213, 11 dicembre 2001 n. 301). L'errore resta però senza conseguenze, essendo il dispositivo conforme a diritto, e si deve procedere soltanto alla correzione della sentenza impugnata nei termini di cui innanzi. L'ultimo mezzo di annullamento è riferito solo al CE e, nel denunciare violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal predetto litisconsorte. Nella relata di notificazione del decreto ingiuntivo - si assume in ricorso - era indicato il CE, e considerato che l'atto non era stato notificato presso la sede della società, ma alla residenza del medesimo CE e non risultando in quale veste il decreto fosse stato a lui consegnato, doveva concludersi per l'interesse dello stesso a resistere alla pretesa creditorio. Ad analoga conclusione deve pervenirsi, ad avviso del ricorrente, in considerazione della eventualità per il liquidatore della società, dopo la cancellazione di questa, di essere chiamato a rispondere, unitamente ai soci, nei confronti dei creditori sociali per i crediti non soddisfatti. Anche quest'ultima censura deve essere disattesa, poiché la Corte territoriale ha rilevato che la notificazione del decreto ingiuntiva fu eseguita al CE "nell'esclusiva qualità di liquidatore della società" e che lo stesso del resto non aveva formulato alcuna censura avverso la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione da lui proposta in proprio avverso l'ingiunzione.
Nè, infine, potrebbe ritenersi l'interesse ad impugnare in vista di una futura, eventuale azione nei suoi confronti a termini dell'art. 2456, secondo comma, cod. civ., come sostenuto dal ricorrente nell'ultima parte del motivo in esame, poiché in tal caso l'interesse non è ne' concreto ne' attuale.
Il ricorso va dunque rigettato e i ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.100/00= (seimilacento/00), di cui 6.000,00 (seimila/00) per onorari Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004