Sentenza 24 febbraio 2000
Massime • 1
L'ordine di carcerazione non può configurarsi come ordinanza in materia di misure cautelari, in quanto questa ultima categoria va riferita ai provvedimenti di carattere decisorio e non semplicemente esecutivo. Ne consegue che avverso il provvedimento di carcerazione non è proponibile l'appello ex articolo 310 cod. proc. pen., ma esclusivamente l'incidente di esecuzione, esperibile, anche durante il giudizio di cognizione, per controversie inerenti l'esecuzione di decisioni non più suscettibili di modifica o di revoca.
Commentario • 1
- 1. La legittimità dell’iter argomentativo della motivazione della sentenza per relationemAssenza Carmelo · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2016
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Civile, n. 4791 pubblicata l'11 marzo 2016, è illegittima la sentenza per relationem del Giudice di secondo grado se “… il “decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica “ab externo” dell'esame critico svolto dal Giudice di appello sulle singole censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata…”. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2000, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 24/2/2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 985
3. " ZI TI " REGISTRO GENERALE
4. " RI UC BN " N. 42666/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MO SC nato in [...] il [...].
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 29-7-99. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. Udito il difensore Avv. Valerio Vianello Accorretti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
In data 7-7-99 la Corte di appello di Palermo, sezione terza, ordinava che MO SC - condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. dal Tribunale locale - fosse ricondotto in carcere, rilevando che lo stesso in data 4-7-99 era stato scarcerato in virtù di una mera comunicazione del 28-10-98 del Presidente della sesta sezione del citato Tribunale all'amministrazione penitenziaria la quale del resto era incorsa in errore materiale non tenendo conto della sospensione, da essa Corte disposta ai sensi dell'art. 304 c. 1 c.p.p., dei termini di fase della custodia cautelare in precedenza inflitta al predetto ne' dei giorni feriali.
L'appello dell'imputato avverso tale ordinanza veniva respinto dal Tribunale del riesame con decisione 29-7-99 che è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dal predetto il quale ha dedotto violazione di norme processuali e costituzionali.
Questa Corte osserva.
Innanzitutto deve ritenersi che l'atto del Presidente del Tribunale del 28-10-98 non costituisse un provvedimento con cui si disponeva la scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine di durata della misura, ma semplice atto dichiarativo diretto a puntualizzare una determinata situazione.
Quanto sopra si ricava dalla forma e dal contenuto del medesimo: esso in realtà non si presenta come ordinanza, ma come nota e la necessità della scarcerazione viene comunicata (letteralmente:
"comunica") e non disposta, fra l'altro precisandosi che in caso di intervento della sentenza di appello "la nuova data di cessazione della misura dovrà essere determinata dalla Corte di appello", così evidenziandosi come, anche nel presente caso, si fosse operata semplice determinazione e conseguente segnalazione. D'altro canto non v'è dubbio che la natura di un atto possa essere individuata, oltre che in relazione al suo testo, altresì alla luce dei poteri in effetti spettanti al suo autore: orbene sotto codesto profilo assume rilievo la circostanza che il Presidente del Tribunale non abbia istituzionalmente alcun potere in materia cautelare per cui un provvedimento dispositivo della scarcerazione per decorrenza dei termini da lui emesso risulterebbe assolutamente inesistente. Ne deriva che la Corte di appello, dinnanzi alla quale ormai pendeva il procedimento principale e che aveva nel frattempo disposto la sospensione dei termini della custodia cautelare ex art. 304 c.1 c.p.p., ha legittimamente ordinato - agendo quale giudice che procede e che dà esecuzione al provvedimento genetico da esso modificato nella sua decorrenza artt. 279 c.p.p., 91 disp. att. c.p.p. che il MO fosse ricondotto in carcere: invero la scarcerazione era avvenuta senza la sussistenza di un titolo che la giustificasse e si era verificata una sorta di evasione incolpevole.
Tanto premesso, occorre puntualizzare che l'ordine di carcerazione non può configurarsi come ordinanza in materia di misure cautelari ex art. 310 c.p.p., essendo questa categoria da intendersi riferita ai provvedimenti a carattere decisorio e non semplicemente esecutivo:
pertanto avverso il medesimo non era proponibile l'appello, ma esclusivamente l'incidente di esecuzione esperibile, anche nel corso del giudizio di cognizione, per controversie inerenti l'esecuzione di decisioni non più suscettibili di modifica o di revoca. (Cass.10.10.91 n. 00 880 RV. 188948).
Alla inammissibilità, come sopra illustrata, dell'appello - che va rilevata anche in questa sede secondo il dettato dell'art. 591 c. 4 c.p.p., di portata generale in tema di gravame - segue automaticamente quella del presente ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000. La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter. disp. att. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2000