Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3213
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ai fini del calcolo dei contributi, previdenziali e assistenziali, costituisce retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se le erogazioni non siano legate da un rigoroso vincolo di corrispettività con specifiche prestazioni lavorative, rimanendo escluse dalla retribuzione imponibile le sole somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati nel comma secondo dello stesso articolo. Il nesso di dipendenza anzidetto può ritenersi sussistente anche in relazione a somme che il datore di lavoro si sia impegnato a versare in forza di transazione con il lavoratore (relativa alle pretese di questo ultimo, sia di carattere immediatamente retributivo che afferenti ad altri diritti nascenti dal rapporto di lavoro), sempreché le erogazioni concordate con tale negozio, al fine di eliminare una lite (sorta o soltanto prevista), conservino - secondo un'indagine riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata - funzione di corrispettivo (nell'ampio senso suindicato) della prestazione di lavoro. (Fattispecie riferita all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 314 del 1997).

In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'art. 3, comma decimo, della legge n. 335 del 1995 va interpretato nel senso che il richiamo in esso contenuto ai termini di prescrizione di cui al comma nono del medesimo articolo deve intendersi riferito al termine decennale previgente - e non al termine ridotto quinquennale decorrente dal primo gennaio 1996 - stante l'evidente intento del legislatore di favorire l'Istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato "procedure" nei confronti dei soggetti debitori.

Commentario1

  • 1Prescrizione dei contributi previdenziali - INPS: Messaggio 16 maggio 2012, n. 8447
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2012

    L'Istituto nazionale di previdenza sociale è intervenuta in prescrizione dei contributi previdenziali, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 fornendo alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizionali disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012 [1]. Anzitutto nel messaggio di cui si tratta l'INPS afferma che una denuncia [2] che sia stata presentata dopo lo scadere del termine quinquennale dalla scadenza del versamento dei contributi non rappresenta un atto idoneo a rendere operante il meccanismo citato. In nessun caso, specifica ancora l'istituto, si potranno recuperare i contributi per cui, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione di 5 anni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3213
Data del deposito : 5 marzo 2001

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