Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 2
A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ai fini del calcolo dei contributi, previdenziali e assistenziali, costituisce retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se le erogazioni non siano legate da un rigoroso vincolo di corrispettività con specifiche prestazioni lavorative, rimanendo escluse dalla retribuzione imponibile le sole somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati nel comma secondo dello stesso articolo. Il nesso di dipendenza anzidetto può ritenersi sussistente anche in relazione a somme che il datore di lavoro si sia impegnato a versare in forza di transazione con il lavoratore (relativa alle pretese di questo ultimo, sia di carattere immediatamente retributivo che afferenti ad altri diritti nascenti dal rapporto di lavoro), sempreché le erogazioni concordate con tale negozio, al fine di eliminare una lite (sorta o soltanto prevista), conservino - secondo un'indagine riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata - funzione di corrispettivo (nell'ampio senso suindicato) della prestazione di lavoro. (Fattispecie riferita all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 314 del 1997).
In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'art. 3, comma decimo, della legge n. 335 del 1995 va interpretato nel senso che il richiamo in esso contenuto ai termini di prescrizione di cui al comma nono del medesimo articolo deve intendersi riferito al termine decennale previgente - e non al termine ridotto quinquennale decorrente dal primo gennaio 1996 - stante l'evidente intento del legislatore di favorire l'Istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato "procedure" nei confronti dei soggetti debitori.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione dei contributi previdenziali - INPS: Messaggio 16 maggio 2012, n. 8447Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2012
L'Istituto nazionale di previdenza sociale è intervenuta in prescrizione dei contributi previdenziali, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 fornendo alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizionali disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012 [1]. Anzitutto nel messaggio di cui si tratta l'INPS afferma che una denuncia [2] che sia stata presentata dopo lo scadere del termine quinquennale dalla scadenza del versamento dei contributi non rappresenta un atto idoneo a rendere operante il meccanismo citato. In nessun caso, specifica ancora l'istituto, si potranno recuperare i contributi per cui, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione di 5 anni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI SS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, BOLLANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 210/98 del Tribunale di CUNEO, depositata il 09/07/98 R.G.N. 321/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo motivo ed assorbito il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto 16 maggio 1996, la s.p.a. IA IS proponeva opposizione avanti al PR - giudice del lavoro di Cuneo avverso il decreto in data 30 marzo 1996 col quale le era stato ingiunto di pagare all'INPS L. 68.649.578 per contributi afferenti al periodo 1^/31 ottobre 1988 e L. 147.511.956 per somme aggiuntive. Con sentenza in data 10 marzo 1998, il PR rigettava l'opposizione e l'appello della società veniva respinto, con sentenza in data 23 giugno/9 luglio 1998,dal Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede. In primo luogo il giudice di appello rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla società ai sensi dell'art.3 della legge 8 agostol995, n. 335, rilevando che la prescrizione stessa era stata interrotta con raccomandata del 31 ottobre 1990. In secondo luogo, il giudice di appello disattendeva l'assunto della ricorrente secondo cui le somme erogate ai lavoratori e non assoggettate a contribuzione non avrebbero avuto natura retributiva essendo state pagate in adempimento di una asserita transazione novativa. In realtà, secondo il giudice di appello, la transazione era intervenuta nel corso di una controversia tra i lavoratori, i quali pretendevano che l'indennità di turno fosse computata anche sulle retribuzioni indirette, e la società che si opponeva a tale pretesa e tuttavia al solo fine di evitare la lite aveva offerto una determinata somma che i lavoratori avevano accettato con rinuncia alle maggiorazioni sugli istituti indiretti.
Secondo il Tribunale la disposizione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 imponeva di considerare retribuzione ai fini contributivi tutto ciò che in denaro o in natura il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro e che tale fosse la causa dei pagamenti effettuati ai lavoratori dal datore di lavoro non poteva dubitarsi in quanto oggetto della lite era proprio l'obbligo relativo al pagamento delle retribuzioni indirette.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. IA IS s.p.a. con tre motivi illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo, la ricorrente denuncia art. 360 c.p.c. - art. 3 commi 9 e 10 L. 335/95 - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto omessa;
insufficiente ed erronea motivazione e si duole che il Tribunale abbia ritenuto che la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta, mentre tra i fatti di causa (ottobre 1988), il verbale ispettivo (settembre 1989), la nota dell'INPS (ottobre 1990) e la notificazione del decreto ingiuntivo (11 aprile 1996) era decorso un tempo superiore a cinque anni e il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno dar conto per quale ragione, ciò malgrado, la prescrizione fosse stata interrotta.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evidentemente ritenuto l'avvenuta interruzione della prescrizione in virtù di un atto (raccomandata del 31 ottobre 1990 la cui efficacia interruttiva non è, in astratto, contestata, sostenendosi solo, dalla società ricorrente, che dopo tale atto era comunque maturato un ulteriore periodo prescrizionale di cinque anni) che era intervenuto nel corso della prescrizione decennale e dopo il quale non era decorso un eguale periodo prescrizionale. All'estrema concisione della motivazione del giudice di merito, trattandosi di questione di diritto, può supplire la Corte, osservando che, ai sensi dell'art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui i singoli contributi devono essere versati. L'art. 3, comma nono, lett. a), della legge 8 agosto 1995 n.335 (recante: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha ribadito che le contribuzioni di previdenza di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti si prescrivono in dieci anni;
ha disposto, tuttavia, che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Il successivo comma decimo ha poi stabilito che i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data [17 agosto 1995: v. art. 17] di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Il richiamo dei termini di prescrizione di cui al comma 9, per ragioni logiche, non può ritenersi riferito al termine ridotto (a cinque anni) a partire da una certa data, ma al termine decennale previgente, stante l'evidente intento del legislatore di favorire l'Istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori (atti e procedure i cui effetti restavano così salvi e non pregiudicati dal più breve termine di nuova introduzione).
Ne consegue che alla data di notificazione del decreto ingiuntivo (11 aprile 1996) non era decorsa la prescrizione decennale che aveva nuovamente iniziato decorrere dopo l'atto interruttivo dell'INPS del 30 ottobre 1990 e che, conseguentemente, la decisione del Tribunale sul punto, è corretta.
Col secondo motivo, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per art. 360 c.p.c. - art. 12 L. 153/69 - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto omessa;
insufficiente ed erronea motivazione ed afferma che non vi era un rapporto genetico, ma meramente occasionale, tra il rapporto di lavoro e la transazione, perché, anzi, i lavoratori rinunciarono alle loro pretese, sicché le erogazioni di cui si discute conseguirono unicamente al diverso titolo della transazione novativa, del tutto estranea agli antefatti ed alla pregressa controversia sotto il profilo sostanziale e causale. La mera occasionalità dell'erogazione con il rapporto di lavoro in atto non era sufficiente a far ritenere applicabile l'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. A tal proposito, la motivazione del Tribunale era comunque carente. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che - seppure con propria sentenza del 18 maggio 1999, n. 4811, dopo avere illustrato le peculiarità della fattispecie giuridica della transazione novativa (negozio di secondo grado, ma non ausiliario, sibbene principale, talché a differenza che nella transazione propria, rappresenta la sola fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, non concorrente con quella costituita dal rapporto originario) ha ritenuto che la somma dovuta dal datore di lavoro ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 cit., non possa essere considerata corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro, essendo questo estinto nel momento della transazione novativa - nella peculiare fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, il Tribunale, con giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o per errori di diritto, ha accertato, in fatto, che le somme, pur in presenza di una transazione che le parti (del rapporto di lavoro e non del rapporto previdenziale, essendo rimasto estraneo l'Istituto all'accordo transattivo) avevano dichiarato novativa, in realtà erano state erogate a causa ed in dipendenza del rapporto di lavoro, perché la lite evitata con il negozio transattivo aveva ad oggetto proprio la corresponsione in favore dei lavoratori di somme a titolo di retribuzione indiretta che trovavano la loro causa nel rapporto di lavoro al quale la transazione era geneticamente legata da un nesso non meramente occasionale (nemmeno, diversamente dall'ipotesi esaminata da Cass. n. 4811 del 1999 cit., risulta che la transazione abbia estinto il rapporto di lavoro). Nè la ricorrente ha minimamente argomentato in punto di eventuale soccombenza virtuale della società medesima nella controversia evitata per effetto della transazione, talché possa eventualmente escludersi l'originaria spettanza delle somme erogate ai lavoratori in relazione alle quali viene esercitata la pretesa contributiva dell'INPS. In senso conforme a questa decisione la Corte suprema si è pronunciata con la sentenza 11 aprile 1998, n. 3748, la quale ha posto pure in rilievo come spetti al giudice di merito accertare la natura funzionale, ossia sostanziale, delle somme erogate a seguito dell'accordo transattivo in considerazione dell'ampio concetto di retribuzione accolto dall'art. 12 della legge 153 del 1969 citata (nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 6, comma primo, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314).
Col terzo motivo, la società deducendo: art. 360, commi 3 e 5 c.p.c. - art. 53 r.d.l. 1827/35 - art. 3 d.l. 103/91 (l. 166/91) -
art. 1 commi 217-218-222-224-225-233 L. 662/97 - art. 1 d.l. 538/96 - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - omessa, insufficiente ed erronea motivazione contesta la debenza di somme aggiuntive, sanzioni e interessi, in quanto la stessa società aveva provveduto ad esporre nei libri contabili obbligatori i compensi in argomento e l'omesso pagamento dei contributi dipendeva dall'interpretazione di norme di legge e da circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale che concorrevano a giustificare il proprio comportamento, così escludendo l'evasione contributiva. In subordine, la ricorrente chiede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 662/96 ed al d.l. 314/1997, se più favorevoli.
Il motivo non merita accoglimento: la genericità delle deduzioni comporta anche profili di inammissibilità. È, comunque, opportuno rilevare che la pretesa dell'INPS relativa alle sanzioni aggiuntive (non si è discusso nei giudizi di merito di altre sanzioni e di interessi) e la sentenza di merito che la ha accolta traggono fondamento dall'art. 111, primo comma, n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 che, in caso di omesso versamento dei contributi, prevede come dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva che può essere ridotta (comma secondo) dal comitato esecutivo dell'Istituto in caso di domanda di oblazione (ma non è dedotto che questa sia stata formulata nel caso di specie). L'art. 53 del r.d.l. n. 1935, n. 1827 cit. (invocato nella rubrica del motivo) concerne gli interessi di mora, dei quali, come detto, non si fa questione nella presente controversia. L'art. 3 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1^ giugno 1991, n. 166, prevede che l'importo delle somme aggiuntive possa essere ridotto in determinati casi con decreto ministeriale su motivata e documentata istanza dell'interessato, che non si deduce sia stata proposta e avrebbe riguardato, comunque, una attività amministrativa estranea e successiva all'affermazione giudiziale del debito. L'applicazione degli artt. 1 commi 217-218-222-224-225-233 L. 23 dicembre 1966, n. 662 e 1 d.l. 23 o 1996, n. 538 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 223, della legge n. 662/1966 ult. cit.) è chiesta dalla ricorrente solo in via eventuale (qualora tali disposizioni vengano considerate più favorevoli in materia di sanzioni amministrative) e quindi, a tutto concedere, nella relativa deduzione può identificarsi una critica meramente ipotetica, come tale inammissibile, alla sentenza impugnata.
Si deve, comunque, ricordare che in materia di illeciti e di sanzioni amministrative non vale un principio (analogo a quello espresso dall'art. 2, comma secondo e terzo, c.p.) di applicabilità, in. caso di. successione di norme, della norma più favorevole rispetto a quella vigente al momento del verificarsi dell'illecito (cfr. Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 30 agosto 1999, n. 9115; 21 giugno 1999, n. 6249; S.U. 29 gennaio 1994, n. 890). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese di questo giudizio in oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001