Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, è, a norma dell'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimamente composto il collegio arbitrale nel caso in cui il componente nominato dall'amministrazione appaltante sia non un funzionario della stessa amministrazione o un avvocato dello Stato (come prescritto dalla menzionata disposizione normativa) ma un consigliere di Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Commissario ad acta, MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
FERROCEMENTO - RECCHI SpA, già FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIERO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
A.M.A.P. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 07569/99 proposto da:
A.M.A.P. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 6, presso l'avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZONE MATTEO, giusta procura speciale per Notaio Guglielmo La Fata di Corleone rep. n. 737960 dell'1.4.99;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FERROCEMENTO - RECCHI SpA, già FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIERO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3604/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Giacobbe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per la resistente, EN, l'Avvocato D'Amelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, Acquedotto di Palermo, gli Avvocati Mazzone e Moscarini, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 26 febbraio 1982, la (oggi cessata) Cassa per il Mezzogiorno affidò in appalto alla EN - Costruzioni e lavori pubblici spa (ora EN Recchi spa, a seguito dell'incorporazione in EN della Recchi Costruzioni Generali s.p.a.) i lavori per la costruzione del serbatoio d'acqua potabile di Monte Grifone nel comune di Palermo, per l'importo netto di L. 8.700.434.834.
I lavori furono consegnati il 13 aprile 1983 e, per evitare una faglia individuata in fase di progettazione esecutiva, furono sospesi al fine di procedere ad una variante, che comportava lo spostamento dell'ubicazione del serbatoio e una diversa conformazione degli imbocchi.
Il verbale di sospensione fu sottoscritto dall'impresa con riserva, che fu espressa anche alla ripresa di lavori in relazione alla mancata emissione dei decreti di occupazione delle aree interessate dall'opera. L'impresa eccepì l'illegittimità della sospensione e chiese di essere indennizzata per i costi improduttivamente sostenuti, nonché per la riduzione o stralcio di alcuni nuovi prezzi concordati con la direzione dei lavori.
In prosieguo fu elaborata altra perizia di variante, per la necessità di consolidare l'ammasso roccioso sovrastante l'imbocco della galleria di accesso, e fu ancora disposta la sospensione dei lavori in attesa dell'approvazione della perizia di adeguamento tecnico ed economico per le ulteriori scelte progettuali. Con atto del 12 novembre 1990 fu stipulata la cessione del contratto di appalto dalla Cassa (Agensud) all'Azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP).
Nel corso delle opere l'impresa iscrisse nei registri di contabilità 17 riserve, con le quali chiedeva il riconoscimento dei compensi per maggiori costi relativi ai lavori di cui alle perizie di varante, in relazione a prezzi concordati con la direzione lavori e ridotti dall'amministrazione; il rimborso dei maggiori oneri conseguenti alle due sospensioni e ai rallentamenti per il ritardo nell'approvazione delle perizie di variante e nel perfezionamento delle procedure di espropriazione;
la determinazione del compenso revisionale secondo i prezzi noti all'epoca dell'offerta; il ristoro dei maggiori oneri per l'interferenza di altra impresa nell'area dei lavori, nonché a causa della ritardata e limitata autorizzazione all'uso di esplosivi e per le conseguenze di un attentato dinamitardo avvenuto il 21 dicembre 1986. Chiese altresì il pagamento del prezzo di lavorazioni in economia e l'applicazione ai lavori oltre il sesto quinto dell'intero compenso revisionale senza detrazione di alea.
L'amministrazione non assunse determinazione in ordine alle richieste e l'impresa promosse giudizio arbitrale con atto notificato il 13 maggio 1991.
Un secondo giudizio arbitrale per le medesime questioni fu promosso dall'impresa con atto notificato il 28 dicembre 1992 nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, con riguardo alla cessione del contratto avvenuta in corso di esecuzione dell'appalto.
Gli arbitri furono tutti nominati per il primo giudizio. Per il secondo giudizio l'impresa e gli altri organi istituzionali nominarono le stesse persone già nominate nel primo, mentre l'Azienda municipalizzata non provvide alla nomina del proprio arbitro. Fu, quindi, attivata la procedura per la nomina a cura del presidente del tribunale di Roma, il quale designò lo stesso arbitro già indicato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) nel primo arbitrato. L'Agenzia chiese il rigetto delle domande dell'impresa, deducendone l'infondatezza. L'Azienda (AMAP) eccepì l'irregolare costituzione dei collegio arbitrale per difetto, in un suo componente, della qualificazione richiesta dall'art. 45 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962. Nel merito chiese il rigetto delle domande dell'impresa perché infondate. Il collegio arbitrale, costituitosi per entrambi gli arbitrati, riunì i due procedimenti ed emise il lodo sottoscritto il 7 aprile 1994.
Con esso dichiarò la regolarità della propria composizione;
affermò la legittimazione passiva, con vincolo solidale, di entrambe le amministrazioni pubbliche convenute;
in relazione ai quesiti formulati dall'impresa condannò le suddette Amministrazioni a pagare all'impresa medesima le seguenti somme: L. 776.189.188, oltre interessi, quanto al quesito n. 1 (imposizione di nuovi pressi, inferiori a quelli concordati con la direzione dei lavori); L. 1.181.304.989, oltre interessi, quanto al quesito n. 2 (rallentamenti e sospensione dei lavori per ritardata approvazione della perizia n. 2 e per ritardo negli espropri); L. 95.875.020, oltre interessi, in relazione al quesito n. 4 (danno per interferenze nei lavori); L. 398.090.354, oltre interessi, in relazione al quesito n. 5 (danni per ritardata autorizzazione all'uso di esplosivi per scavo); L. 593.510.930, oltre interessi, in relazione al quesito n. 6 (limitazioni all'uso di esplosivo in galleria); L. 352.202.940, quanto al quesito n. 10 (sospensione dei lavori per il distacco di massi dalla parete est del Monte Grifone ed oneri successivi alla ripresa per ritardata approvazione della perizia n. 4 limitatamente al ritardo addebitabile alla stazione appaltante); L. 715.183.050, oltre interessi, in relazione al quesito n. 11 (ridotta produzione in galleria dal giugno 1988 al febbraio 1989 per ritardata approvazione della perizia n. 4); L. 595.714.484, oltre interessi in relazione al quesito n. 12 (sospensione dei lavori per ritardata approvazione della perizia n. 4); L. 222.051.968, oltre interessi, in relazione al quesito n. 13 (mancato accredito di lavorazioni in economia).
Il collegio arbitrale, infine, rigettò i restanti quesiti (nn. 3, 7, 8, 9 e 14). Con distinti atti notificati, rispettivamente, il 27 giugno e il 29 luglio 1994 il Commissario ad acta ex art. 9, comma 5 septies del D. L.vo 3 aprile 1993, n. 96, per conto del Ministero
dei lavori pubblici, il Ministero dell'industria, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle risorse agricole e forestali, il commissario liquidatore dell'Agensud, da una parte, e l'Azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo, dall'altra, proposero impugnazione contro il lodo, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità.
La EN si costituì e chiese il rigetto delle impugnazioni, proponendo in subordine impugnazione incidentale condizionata. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 7 dicembre 1998, rigettò in parte, e dichiarò inammissibili per altra parte, le impugnazioni proposte con gli atti notificati il 27 giugno e il 29 luglio 1994, condannando le Amministrazioni impugnanti al pagamento delle spese del giudizio. La Corte distrettuale considerò in ordine alla questione relativa alla irregolare formazione del collegio arbitrale per violazione dell'art. 45 D.P.R. n. 1063 del 1962, che pur prescindendo dal fatto che l'eccezione non fosse proponibile da parte del commissario ad acta perché proprio l'Agensud aveva dato luogo alla dedotta irregolarità nominando come suo arbitro un magistrato amministrativo (l'eccezione era pur sempre proponibile dall'azienda municipalizzata), il motivo d'impugnazione andava respinto;
che, infatti, la nomina del consigliere di Stato doveva ritenersi conforme alla normativa all'epoca in vigore;
che non era fondata la censura mossa al lodo, nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva e la responsabilità solidale di entrambe le Amministrazioni, ed andava altresì respinta la questione di difetto di giurisdizione sollevata dal commissario ad acta;
che, invero, si doveva affermare la giurisdizione ordinaria, poiché il collegio arbitrale aveva esaminato incidentalmente un rapporto tra enti pubblici, disciplinato comunque anche da norme di diritto privato quanto al contratto di appalto, ed esattamente il detto collegio aveva rilevato che tra tutte le parti era stata stipulata una cessione del medesimo contratto di appalto, quale negozio plurilaterale, di cui poteva giovarsi l'impresa qualora il tenore delle clausole fosse stato diretto a fissare la responsabilità del cedente in solido con quella del cessionario in ordine ai diritti della stessa impresa;
che in base all'art. 2 dell'atto di cessione restavano a carico dell'Agensud gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili prima della cessione e comunque derivanti da contenzioso (amministrativo o giurisdizionale) per fatti antecedenti alla medesima, onde giustamente l'impresa aveva fatto valere ogni pretesa nei confronti dell'agenzia, rimasta passivamente legittimata per espressa previsione dell'atto di cessione, mentre la legittimazione passiva dell'azienda derivava da altre previsioni di tale atto (successione al cedente in tutti i rapporti derivanti dall'appalto); che erano in parte infondati ed in parte inammissibili, perché attinenti al merito e a questioni di fatto, gli altri motivi d'impugnazione dedotti. Contro la menzionata sentenza il Ministero dei lavori pubblici, commissario ad acta ex art. 9 comma 5 septies del D. L.vo n. 96 del 1993, il Ministero dell'industria commercio e artigianato,
il Ministero delle politiche agricole hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati anche con memoria. La EN ha resistito con controricorso. A sua volta l'A.M.A.P. ha proposto controricorso e ricorso incidentale (illustrato anche con memoria): cui resiste la società con ulteriore controricorso.
I ricorsi - inizialmente assegnati alle Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione (prospettata con il 2° motivo della impugnazione principale in ragione di una asserita configurabilità del contratto intercorso tra le parti come "concessione di costruzione" e della pretesa riconducibilità di ogni controversia ad essa relativa, alla giurisdizione esclusiva del G.A.) - dopo la soluzione di detta questione in senso riaffermativo della giurisdizione del G.A. (per l'inerenza della lite a materia di diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto), vengono ora all'esame di questa Sezione I relativamente alle residue censure formulate dalle parti ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi sono già state riuniti dalle SS.UU. in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. 2. Respinta dalle medesime SS.UU per le ragioni riferite in narrativa l'eccezione di difetto di giurisdizione di cui al 2° mezzo del ricorso principale del pari immeritevoli di accoglimento risultano tutti i residui motivi (1, 3 a 6) della stessa impugnazione.
2.1 In primo luogo, l'eccezione (di cui al mezzo di apertura del ricorso in esame) di "illegittima composizione del Collegio arbitrale", per l'effettuata nomina di un consigliere di Stato quale componente, e non Presidente dello stesso, in asserita violazione dell'art. 45 d.p.r. n. 1063/62 - ancorché ammissibile (non ostante la sua mancata previa proposizione, da parte della Cassa nel procedimento arbitrale), in quanto trattasi di eccezione rilevabile ex officio per l'attinenza in tesi ad un radicale difetto della "potestas indicandi" (e non alla mera inosservanza di "formalità" della nomina ex n. 2 art. 829 c.p.c.) del Collegio arbitrale - è nel merito, comunque, infondata.
È pur vero, infatti, che il citato art. 45 d.p.r. n. 1063/62 (applicabile anche nei confronti della Cassa del Mezzogiorno: cfr. SS.UU. n. 3393/1994), in materia di arbitrati relativi ad appalti di lavori pubblici, espressamente prescrive che il Collegio arbitrale sia, in questo caso, composto - altroché da un consigliere di Stato in funzione di Presidente, da un consigliere della Corte di Appello e da un tecnico del Consiglio Superiore LL.PP. - da due ulteriori componenti nominati, rispettivamente, uno, dall'appaltatore, tra i liberi professionisti ed uno appunto, dall'amministrazione appaltante, tra "funzionari" della stesa P.A. od "avvocati dello Stato".
Ma - premesso che anche le norme eccezionali (tra le quali innegabilmente rientra quella in esame) sono suscettibili di interpretazione estensiva (così come, parallelamente, di interventi additivi della Corte costituzionale) perché l'extensio (o l'addictio) ne rispetti il "cadem ratio" (non conducendo così ad una erosione dell'area di disciplina della norma generale, ma ad una mera espansione di quella già propria della disposizione speciale:
cfr. C.C. nn. 314/85; 6/88; 427/90; 194/91 ex plur.) - deve, nella specie, appunto, considerarsi che, attesa la rispondenza della prescritta nomina ad arbitro di un funzionario della amministrazione o di un "avvocato dello Stato", all'esigenza di garantire (oltre alla imparzialità assicurata dalla terna di designazione esterna) anche la competenza a valutare le istanze e l'interesse della collettività da parte di un soggetto "non estraneo all'apparato organizzativo pubblico" (n. 3393/94 cit.), sarebbe certamente irragionevole ritenere che, per tal profilo, la nomina da parte dell'appaltante di un consigliere di Stato, di un componente, cioè, del massimo "organo di consulenza giuridica nell'amministrazione" (v. art. 100 Cost.), sia meno idonea della nomina di un avvocato dello Stato ad assicurare le riferite finalità della norma (finalità che la già richiamata Cass. n. 3393/94 ha ritenuto, viceversa, eluse, con conseguente illegittimità della composizione dell'Organo arbitrale, nel caso di designazione, da parte dell'appaltante, di un soggetto esterno alla compagine amministrativa, quale un avvocato del libero foro).
2.2 A sua volta il terzo motivo del ricorso principale - con cui si deduce che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto la legittimazione passiva anche della Agensud cedente, unitamente a quella della cessionaria AMAM in violazione dei principi sulla cessione del contratto - è inammissibile nella parte in cui sollecita un non consentito riesame, nel merito, della clausola (sub art. 2) del predetto contratto come interpretate dai giudici del merito nel senso che, con essa si mantenevano a carico della cedente gli eventuali oneri commessi a riserve e fatti anteriori alla cessione"; ed è, poi, infondato (detto motivo) nella residua sua parte, volta a sostenere che quella clausola impegni "esclusivamente il cedente e il cessionario" e non possa farsi valere dal ceduto che "è terzo rispetto al relativo rapporto".
Vero è infatti, in contrario, per tal secondo profilo, che la cessione del contratto, diversamente dalla mera cessione del credito, è contratto trilaterale (non già bilaterale subordinato al consenso del terzo (cfr. nn. 2160/72; 2460/73; 2674/80; 8098/90;
7752/92 ex plur.).
Con la conseguenza - correttamente ritenuta dalla Corte di appello - che l'impresa ceduta, parte del contratto di cessione, ben poteva avvalersi della clausola dello stesso diretta a fissare una concorrente responsabilità del cedente in ordine a diritti a pretese di essa impresa.
2.3 Il successivo (4°) motivo concerne l'indennizzo riconosciuto all'impresa in correlazione ai maggiori costi unilateralmente imposti dall'appaltante e la censura sul punto non investe l'an o il quantum debeatur, per tal titolo, ma esclusivamente le modalità di presentazione della correlativa richiesta, pretesamente non conformi a quelle all'uopo (prescritte dagli artt. 2 ss. dal r.d. 350/1895. Al riguardo la Corte territoriale ha, però già escluso ogni violazione di legge sul rilievo che gli arbitri avevano correttamente accertato che l'impresa non aveva accettato i prezzi determinati dall'amministrazione e richiesto l'applicazione di quelli concordati con la direzione. Dal che la genericità, e la conseguente inammissibilità, anche di questo messo impugnatario (non risultando in ricorso specificate le modalità di inoltro della richiesta che si assumono violate e neppure i parametri di riferimento di tali asserite violazioni).
2.4 La residua (5°) doglianza della impugnazione principale è, a sua volta, infine, infondata.
Con essa si denuncia una sostanziale omissione di pronuncia, da parte della Corte romana sui motivi di impugnazione del lodo proposti dalla Agensud in ordine alla determinazione della base di calcolo per la liquidazione delle pretese economiche della impresa ed al computo della rivalutazione monetaria e degli interessi. Ma, sul punto, la risposta del giudice della impugnazione non è in realtà, mancata avendo viceversa esso espressamente rilevato l'inammissibilità di quei motivi perché "tutti attinenti al merito", "tanto che il Commissario ad acta si era limitato ad inserire come ragione della impugnazione la copia fotostatica delle deduzioni difensive svolte in sede arbitrale".
E questi, rilievi - anche in ragione della assertività della formulazione e della genericità di contenuto dell'odierna censura - danno conferma della estraneità dei riferiti motivi alla struttura del vizio di nullità del lodo deducibile con l'impugnativa ex art. 829 c.p.c.: come correttamente quindi ritenuto dalla Corte adì ta.
3. A non miglior sorte va incontro l'unico motivo del ricorso incidentale dell'AMAP.
Con detto mezzo la ricorrente lamenta, per parte sua, che non sia stato rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle "vicende precedenti all'atto di trasferimento dell'opera intervenuto tra la stessa AMAP e l'Agensud". E la censura così formulata è anch'essa inammissibile, oltreché per la sua novità, per l'attinenza, comunque, al merito, ponendosi apoditticamente in contrasti con l'interpretazione del contratto di cessione operata dalla Corte territoriale nel senso che la legittimazione passiva dell'AMP vi risultava "assentita in forza della previsione di sua successione a titolo particolare al cedente in tutti i rapporti derivanti dal contratto di appalto e quindi anche a tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegavano".
4. I due ricorsi vanno pertanto, entrambi respinti.
5. Attesa anche la novità della questione pregiudiziale determinante per l'esito della lite, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi e compensa le spese.
Roma, 2 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 GENNAIO 2002