Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2010, n. 8665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8665 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 152
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 35170/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON ON N. IL 21/08/1963;
2) SE RI N. IL 05/01/1976;
avverso l'ordinanza n. 1160/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 06/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Annamaria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NE AN e EP IC avverso l'ordinanza in data 6.7.2009 con cui il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa in data 20.6.2009 dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti del NE e del EP con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia carceraria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo (30 kg.) di sostanza stupefacente del tipo cocaina e porto e detenzione illegale di 4 pistole (commessi il 18.6.2009).
Deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 8 c.p.p., comma 3 poiché la competenza territoriale apparteneva all'A.G. di
Napoli ivi essendo iniziata l'attività illecita della detenzione e trasporto della sostanza stupefacente.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
È vero che l'art. 8 c.p.p., comma 3 radica la competenza territoriale nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato permanente, come quello più grave (ex artt. 12 e 16 c.p.p.) di detenzione per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma la circostanza che l'illecito carico occultato sull'autocarro condotto dal coindagato Lo SS RO SA, sequestrato in provincia di Catania, sia partito dal territorio napoletano, non vale ad implicare che anche la presa in consegna del detto carico sia avvenuta nella medesima zona, tanto più che, trattandosi di cospicua quantità di stupefacente, notoriamente prodotto all'estero (segnatamente in Sudamerica), dovrebbe anche accertarsi il luogo d'introduzione di esso nel territorio dello Stato italiano. Altrettanto è da dire, come osservato dal Giudice del riesame, in ordine al luogo, anch'esso ignoto, in cui è intervenuto l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore della illecita merce. Infatti quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, è norma a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta l'assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle diverse condotte in un unico reato, senza peraltro che le stesse perdano la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che deve dunque essere individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa. (Fattispecie in tema di importazione e successiva consegna in luoghi diversi di una partita di stupefacenti) (Sez. 4^, 19.11.2008 n. 6203 Rv. 244101). Insomma, non può trovare applicazione il criterio di cui all'art. 8 c.p.p. (dovendosi ritenere ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa: cfr. Sez. 6^, 6.4.2005, n. 15832 Rv. 231373), onde, occorre far ricorso a quelli suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, e, conseguentemente, riconoscersi la corretta individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Catania.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà degl'indagati, si deve disporre che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario competente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010