Sentenza 26 novembre 2019
Massime • 1
In caso di sospensione cautelativa dei cd. "arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2019, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
03768-20 REPUBBLICA ITALIANA In come del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PPTMA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA ANNA SARACENO Presidente Sent. n. sez. 3627/2019 CC 26/11/2019 LUIGI FABRIZIO MANCUSO - R.G.N. 28536/2019 TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI Relatore ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanze del 23/11/2018 del Tribunale di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette lc conclusioni de Publico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento con rinvio provvedimento amplaymats. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata epigrafe, previa ratifica» della sospensione cautelativa ordinata dal Magistrato di sorveglianza, disponeva la «revoca» della detenzione domiciliare operante nei confronti di SO RI ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Nella motivazione della decisione, dopo essersi premesso che con decreto del 7 marzo 2018 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli concedeva la prosecuzione degli arresti domiciliari», si osservava che il *** condannato aveva commesso nel corso della misura condotte di evasione in data 1 aprile 2015 e in data 27 settembre 2017, per le quali era stato arrestato e sottoposto a giudizio "con rito direttissimo;
di talché, in ragione della «gravità della violazione contestata ... la misura alternativa » andava «revocata>.
2. Propone ricorso per cassazione SO RI, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze - affidate a due motivi - in forza delle quali chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in quanto le violazioni considerate erano state commesse prima dell'inizio della misura alternativa, sicché non potevano incidere su questa inerendo all'originaria misura cautelare.
2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen., non essendo intervenuta la doverosa valutazione della condotta in termini di effettiva incompatibilità con la misura alternativa, in quanto manifestazioni di devianze dal percorso rieducativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. L'art. 656 cod. proc. pen. consente al condannato, che si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e deve scontare una pena non superiore a quelle indicate dal comma 5 (senza che ricorrano le situazioni di cui ai commi 7 e 9 dello stesso articolo), di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione. Prevedendo tale sospensione, il comma 10 dello stesso articolo chiarisce che nella specie il condannato, fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'eventuale applicazione di una delle misure alternative, rimane nello 2 stato detentivo in cui al momento si trova, ossia in una condizione da equiparare a quella della sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Il medesimo comma 10 affida al magistrato di sorveglianza la competenza in ordine alla gestione della custodia domestica nel periodo di cui trattasi, secondo le attribuzioni che sono riconosciute dal richiamato art. 47-ter Ord. pen. Di conseguenza il magistrato di sorveglianza, una volta individuata una delle situazioni di incompatibilità con la prosecuzione della misura indicate dal comma 6 del succitato art. 47-ter, può disporre la sospensione cautelativa del regime domiciliare in corso, investendo poi il Tribunale di sorveglianza ai fini delle determinazioni ad esso attribuite dall'art. 51-ter Ord. pen., da adottare, a pena di inefficacia di detta sospensione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Le decisioni che in tal modo intervengono non si sostanziano propriamente in una convalida del provvedimento interlocutorio emesso cautelativamente dal magistrato di sorveglianza, ma comportano un'ampia verifica in materia di prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa, con le conseguenti determinazioni incidenti sul regime dell'esecuzione della pena in corso. Nel caso degli “arresti domiciliari esecutivi” di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., l'iter procedimentale e decisionale appena descritto, avente ad oggetto la verifica dei presupposti che giustificano la misura alternativa, deve confrontarsi con una situazione in cui non è però intervenuto il provvedimento di ammissione. Sicché, l'accertamento di cui trattasi non può che riguardare la possibilità o meno di tale ammissione e di conseguenza della prosecuzione della restrizione domestica. Nell'ambito di un unico procedimento, nel contradditorio, concernente l'accesso al beneficio, vanno individuate le rituali richieste avanzate in tal senso, per procedere poi ad apprezzare l'esistenza dei presupposti che giustificano la misura alternativa, anche alla luce dei rilievi in sede di sospensione cautelativa (in tal senso, in motivazione, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, Rv. 276599; Sez. 1, n. 54109 del 24/03/2017, non massimata). Le valutazioni ad ampio spettro che da ciò conseguono possono estendersi anche a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelare precedente al passaggio in giudicato della sentenza, quali appunto quelle di violazione degli arresti domiciliari comportanti l'evasione. Non ci si può però esimere dal dare conto, tramite adeguata motivazione, della concreta significatività di dette condotte, in sé e alla stregua del confronto con le altre conoscenze acquisite sui comportamenti precedenti e successivi;
così da rappresentarsi, in ragione di un complessivo iter valutativo, l'effettiva e attuale verifica delle condizioni richieste per la concessione della misura alternativa. Tanto tenendo presente che il divieto enunciato dall'art. 58-quater Ord. pen. in relazione alla concessione dei benefici penitenziari al condannato che sia stato 3 ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 385 cod. pen., presuppone che l'affermazione di responsabilità per tale reato sia intervenuta con sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 22865 del 10/05/2011, Rv. 250446) e dà corpo a una preclusione che può operare solo per i fatti riguardanti l'esecuzione della pena e sempre in modo non assoluto (Sez. 1, n. 7514 del 25/02/2011, Rv. 249805).
3. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli non si è uniformato alle disposizioni normative e alle coordinate interpretative sopra rappresentate, come ben risulta già dall'attribuzione al decreto di sospensione di inesistenti effetti in ordine alla concessione del beneficio, dagli impropri riferimenti a violazioni della «misura alternativa» per fatti precedenti l'ordine di esecuzione, dai contenuti decisionali enunciati nel dispositivo nel senso della «ratifica del provvedimento di sospensione» e della «revoca» di una «misura alternativa» prima non concessa. Invece, come sopra rilevato, la decisione da assumere atteneva alla possibilità o meno dell'ammissione al beneficio sulla base delle rituali richieste pervenute e di un iter valutativo che non poteva risiedere nel mero richiamo dei fatti di evasione, con evidenza riferibili alla sola misura degli arresti domiciliari. Ma, anche volendo considerare che si sia nella sostanza disposto il diniego dell'ammissione alla misura alternativa, va rilevato che la citazione nel provvedimento degli arresti per i fatti di evasione risalenti al 2015 e al 2017 non può rappresentare alcuna condizione normativamente preclusiva;
né, in seguito, il generico accenno alla «gravità della violazione» può soddisfare gli obblighi di motivazione in materia, poiché non rimane spiegata la reale significatività in atto di tale violazione nell'ambito della complessiva verifica dei presupposti di legge.
4. In forza di tutte le considerazioni svolte, che evidenziano decisive violazioni e lacune motivazionali, si impone l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale, il quale provvederà in piena libertà di giudizio, avendo però cura di attenersi alle direttive sopra rappresentate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 26 novembre 2019. ✓ Presidente Il Consigliere estensore Roberto Binenti Rosa Anna SaracenoRose blowing face 4