Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2019, n. 3768
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Sentenza 26 novembre 2019

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In caso di sospensione cautelativa dei cd. "arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2019, n. 3768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3768
    Data del deposito : 26 novembre 2019

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