Sentenza 23 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
*SENTE DA AI SENSI DEL D.P.2. 26/4/19. N. 131 TAB. ALL. B - N. S ее 67732 MATERIA REGISTRA 009 73 / 0 3 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITA OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 1333/00 Dott. Francesco - Presidente Cron. 2101 Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER CI NUBILA Consigliere Od. 11/06/02 Dott. Vincenzo FICO Consigliere Dott. Nino FALCONE Rel Consigliere Dott. Giuseppe - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA 67732 sul ricorso proposto da: N. elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASETTO MAURO, COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CAFFURI, giusta procura in calce;
1 ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legio;
2002 - controricorrente 2632 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD TRENTO;
intimato avverso la sentenza 11. 90/98 della Commissione tributaria regionale TRENTO, depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha conclus per il rigetto del ricorso;
accoglimento della domanda subordinata relativa alle sanzioni. -2- Svolgimento del processo AU TO ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassazione di somme ricevute nel 1987 e nel 1988 nella qualità di funzionario del Credito italiano s.p.a., versate dal datore di lavoro a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione sostenuto in dipendenza di un trasferimento non richiesto in altra città e nel 1987 a titolo di diaria di trasferimento. Il canone non è stato sottoposto a ritenuta di acconto, mentre la diaria è stata sottoposta allo stesso trattamento fiscale dell'indennità di trasferta. La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato la domanda, e la Commissione Regionale ha confermato la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso deducendo motivi. TI Ministero delle Finanze ha resistito con contraricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 23, 64 e 67 d.p.r. n.600/73; omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte privata, perché non esisterebbe una obbligazione tributaria propria del sostituito per somme corrisposte dal sostituto e da questo non assoggettate alla ritenuta fiscale d'acconto, sul presupposto clic la sostituzione tributaris determina un “vero e proprio mutamento del soggetto passivo", in virtù del quale il sostituito, per alcuni atti (dichiarazione, versamenti diretti, accertamento) rimane estraneo. Ritiene la Corte che questa doglianza non può essere condivisa poiché gli obblighi del sostituto sono chiaramente strumentali rispetto alla obbligazione tributaria principale del dipendente che, per essere l'unico possessore del reddito tassabile, ha sempre una sua legittimazione passiva, sostanziale e processuale. Il lavoratore è l'autore ed il protagonista del fatto che costituisce il presupposto dell'imposta che si deve applicare, e non può essere ritenuto estraneo esclusivamente perché il legislatore, per rendere più agevolc il prelievo, ha ritenuto di inserire nella vicenda un altro soggetto, che ha l'obbligo di effettuare una ritenuta che dovrà essere poi conteggiata dal titolare del reddito di cui si discute, allorché verrà presentata la relativa dichiarazione. Nessuno potrebbe sostenere legittimamente che il soggetto che produce un reddito di lavoro dipendente non ha l'obbligo di dichiararlo e di pagare la relativa Irpef per il fatto che il datore non ha effettuato la ritenuta a titolo di acconto. Gli obblighi del sostituto, anche se sono obblighi propri di questo soggetto, sono sempre e comunque obblighi strumentali rispetto agli obblighi principali od indeferribili di chi possiede il reddito, e sono obblighi diretti esclusivamente a facilitare il prelievo dello Stato, e non possono avere la forza di escludere la legittimazione, sostanziale e processuale dell'unico possessore del reddito. Su questa base, poi, può senz'altro escludersi la solidarietà nel caso di sostituzione a titolo di acconto, sia per la diversità della fonte normativa che pone gli obblighi, e sia per la diversità della entità del debito d'imposta (che non è quella che determina il sostituto, ma è quella che determina il sostituito al momento della dichiarazione). La norma che disciplina la situazione giuridica del sostituto (art. 64 del d.p.r. n. 600/73) si trova sintomaticamente nel testo di legge che regola i profili procedimentali e strumentali delle vicende Tributarie, e tale norma si incentra sulla obbligatorietà della rivalsa per rafforzare gli obblighi “propri" del sostituto e per consentire alla amministrazione finanziaria di svolgere la sua attività accertatrice anche nei confronti di un soggetto che pur non essendo possessore di redditi, può compiere inadempimenti che diventano rilevanti sul piano tributario e che legittimano un intervento recuperatorio e sanzionatorio. Quando un tale intervento dovesse verificarsi, il sostituito ha la "facoltà e non l'obbligo di intervenire, come emerge chiaramente dal citato art 64, che ha una sua validità sul piano logico nel momento in cui tiene distinte le posizioni dei due soggetti e consente, ma non impone una loro valutazione unitaria sul piano dell'accertamento. Da qui allora è agevole deurre l'inesistenza di un litisconsorzio necessario, o di una solidarietà nella fase dell'accertamento. Ognuno dei due soggetti (sostituto e sostituito) da un suo obbligo e ognuno dovrà pagare la somma che potrebbe essere identica e potrebbe anche non esserla (come normalmente avviene nella gran parte dei casi). La solidarietà, invece, è prevista in sede di riscossione nel caso di ritenuta a titolo d'imposta non effettuata o non versata, posto che in questa ipotesi vi è una sola somma da versare, identica per il sostituto e per il sostituito. certa e ben definita già nel momento in cui si effettua il versamento della somma che costituisce la basc imponibile su cui calcolare l'imposta. Quella somma deve calcolarla, trattenerla e versarla in via definitiva il sostituto allorchè paga delle somme di un certo tipo a terzi. Se ciò non avvieno, c se il sostituto viene iscritto a ruolo (evidentemente, dopo la formazione di un titolo legittimante), responsabile solidale è anche il contribuente perché si tratta della stessa somma da pagare al Fisco, non pagata al mothenio giusto dal sostituto. La solidarietà tra sostituto e sostituito in questa fattispecie e data dalla particolarità della sostituzione a titolo d'imposta, che comporta un prelievo a titolo definitivo, senza alcun obbligo per il contribuente sostituito (sempre che il sostituto abbia rispettato il suo obbligo). La particolarità di questa fattispecie, diversa per presupposti e per effetti rispetto a quella qui esaminata, non consente una estensione della disciplina della riscossione (e quindi della solidarietà) alla fase prodromica dell'accertamento nel caso della sostituzione a titolo d'acconto. Su questa base va disattesa anche la richiesta di utilizzazione del giudicato favorevole reso nei confronti del datore di lavoro in altro giudizio, formulata ai sensi dell'articolo 1306 c.c. dal ricorrente, sia perché non c'è alcuna solidarietà nella specie tra sostituto e sostituito, e sia perché trattasi di questione nuova formulata per la prima volta in sede di Cassazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.48, comma 1, del d.p.r.n.597/73 e dell'art. 48, comma 1 d.p.r. n.917/86, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'imero corpo normativo concernente la sua tassazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge ia generale (in relazione all'art. 300, comma 1, n.3 c.p.c.); motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1. n.5 c.p.c., implicando il concetto di reddito fiscale un incremento di ricchezza inesistente nella specie, dal momento che le somme corrisposte hanno avuto lo scopo di compensare un danno alla cui produzione il danneggiato è rimasto totalmente estraneo. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento di sede, effettuato dal datore di lavoro, ha loge reso necessario il rinvenimento di un alloggio nel nuovo di lavoro, per cui la Banca ha corrisposto, a titolo di indennizzo, entro limiti convenzionali, la differenza del canone, che ha natura risarcitoria e che non è quindi tassabile. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondala poiché la corresponsione di somme da parte del datore di lavoro a titolo di differenza canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contractuale e poiché tali somale fanno parte della retribuzione, mentre la natura risarcitoria di un pagamento è ricollegabile normalmente o ad un illecito aquiliano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come "contributo”). Tali somme hanno anche natura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il dasore di lavoro riceve dalla prestazione;
trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (c quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. a. 2389/00 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro "assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di allaggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni da questa Corte (off, per tutte le sentenze an. 3330/00, 15048/00, 10613/00), sicchè può sostenersi che comfettamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 48 del d.p.r. n.597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto di ricomprendere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della Lassabilità di tutte le somme (compensi ed "emolumenti", comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore, come mcritevoli di un trattamento differenzlato. E' la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo di conclusione D'altra parte, la prestazione resa in una città diversa da quella in cui normalmente si svolge l'attività lavorativa, presenta caratteristiche diverse a fronte delle quali anche la retribuzione è diversa. Ad ogni prestazione viene in effetti a corrispondere una retribuzione. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 3, del d.p.r. n. 597/73 e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sul presupposto che ha errato il giudice del merito a ritenere legittima la tassazione integrale della diaria di trasferta, e sul presupposto che è applicabile invece la stessa disciplina dell'indennità di trasferta. Ritiene la Conto che la doglianza è infondata alla luce dell'orientamento ormai consolidato espresso di recente, secondo il quale le indennità di trasferimento e le diarie corrisposte da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di un trasferimento in altra sede sono sottoposte a tassazione integrale (Cass. sentenze nn. 10613/00 e 1842/00) Il ricorrente ha osservato, per il caso che il tributo fosse ritenuto dovuto, che per le sanzioni si dovrebbero applicare le norme più favorevoli contenute nel d.lgs. n. 4/2/1997. Ritiene la Corte che, a parte la genericità del rilievo, in questa sede è preclusa una statuizione sul punto, non investito da specifica censura. Jon Men Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 11.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Presidente Icons, estens. Dr. Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcone Стик Ощ зана CELLERIADEPOSITATS GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 SV AN Oggi 1 IL CANCELLIERE C1 SV AN