Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Il principio secondo il quale, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario - trova applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del D.L. n. 366 del 1987 (cooperative impegnate nell'attuazione di programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli), essendo anche le cooperative regolate da leggi speciali soggette alle norme previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale, in quanto compatibili, giusta disposto dell'art.2517 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA RESTAURO MONUMENTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso l'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 843/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione del 10 giugno 1992 il commissario governativo della Cooperativa Restauro Monumenti 1^ cooperativa di affidataria di lavori socialmente utili, disciplinata dal d.l. 4 settembre 1987 n. 366, convertito in legge 3 novembre 1987 n. 452 - dispose l'esclusione dalla società del sig. NT EO "per avere il socio dopo le sue dimissioni dalle carceri omesso di documentare l'asserito interposto appello avverso la sentenza di condanna come era stato invitato a fare".
La deliberazione fu impugnata dal sig. EO dinanzi al tribunale di Napoli, ma con esito negativo. Il tribunale, infatti, ritenne applicabile nella specie la disposizione dell'art. 12, comma 3, del citato decreto legge, e ne dedusse che, essendosi il socio assentato dal lavoro per oltre quindici giorni per una causa diversa da quella di malattia, unica causa che detta norma consente di addurre a giustificazione dell'assenza, la sua esclusione dalla cooperativa costituisse un atto dovuto.
Il sig. EO si rivolse allora alla locale corte d'appello, la quale, con sentenza depositata il 31 marzo 1999, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda ed annullò la contestata deliberazione di esclusione del socio condannando la cooperativa al rimborso delle spese processuali di controparte. Osservò la corte che al giudice dinanzi al quale sia impugnata la deliberazione di esclusione di un socio da una cooperativa compete di verificare la fondatezza in fatto ed in diritto unicamente delle circostanze addotte a giustificazione del provvedimento di esclusione, e che, nella specie, l'esclusione era stata motivata soltanto col rilievo che l'EO, dopo le sue dimissioni dalle carceri, aveva omesso di documentare l'asserito interposto appello avverso la sentenza di condanna. Ma tale motivazione, riferita a fatti risalenti a quasi tra anni prima, appariva del tutto incongrua, dal momento che ne' risultava il socio fosse mai stato invitato a fornire detta documentazione, ne' comunque egli avrebbe potuto farlo giacché il suo arresto conseguiva ad una condanna inflitta con sentenza ormai definitiva. Per "mera completezza" la corte affermò poi anche di non poter condividere l'opinione del primo giudice, a parere del quale l'assenza dal lavoro del socio per oltre quindici giorni ne renderebbe sempre e comunque obbligatoria l'esclusione, con la sola e tassativa eccezione della giustificazione per causa di salute, ai sensi della disposizione di legge dianzi citata. Quella disposizione invece, a parere della corte d'appello, non escluderebbe affatto che l'assenza possa essere giustificata anche da altri insuperabili impedimenti, come la necessità di espiare una pena detentiva, ed il tenore del provvedimento adottato nel caso di specie dal commissario governativo della cooperativa stava a confermarlo. Per l'annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa, formulando tre motivi di doglianza, illustrati con successiva memoria.
Il sig. EO ha resistito con controricorso.
Poiché nel primo motivo di doglianza era stato prospettato un preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il primo presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., che unicamente siffatta questione fosse decisa dalle sezioni unite, ed in data 4 giugno 2000 queste hanno pronunciato sentenza non definitiva di rigetto del suaccennato motivo di gravame. Il ricorso è stato quindi nuovamente assegnato a questa sezione per la pronuncia sui restanti motivi e discusso all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le sezioni unite di questa corte, con sentenza n. 8088 del 4 giugno 2002, hanno rigettato il primo motivo di ricorso affermando che, nelle cooperative impegnate nell'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli, sottoposte a gestione commissariale e disciplinate dal decreto legge 4 settembre 1987, n. 366 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452), l'impugnazione avverso il provvedimento di espulsione adottato dal commissario governativo nei confronti del socio risultato assente dal posto di lavoro senza giustificato motivo è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2527 c.c.. Restano ora da vagliare gli altri due motivi del ricorso proposto dal legale rappresentante della Cooperativa Restauro Monumenti 1^. Con tali ulteriori motivi di gravame - che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - la cooperativa ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia violato la disposizione dell'art. 12, comma 3, del d.l. 4 settembre 1987 n. 366, convertito in legge 3 novembre 1987 n. 452. Si duole inoltre della motivazione dell'impugnata sentenza, che a suo dire sarebbe errata ed insufficiente su un punto decisivo della controversia. Il nucleo delle censure in esame risiede nel rilievo che la disposizione da ultimo citata prevede espressamente, come atto dovuto da parte del commissario governativo, l'espulsione dalle cooperative di lavoro contemplate da detta normativa dei soci che si assentino dal posto di lavoro;
e specifica poi che "in ogni caso l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi comporta l'esclusione dalla società", aggiungendo che "tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo". A parere della ricorrente, la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'assenza dal lavoro possa invece essere giustificata anche da motivi diversi da quelli di salute e, stante il chiaro tenore della riportata disposizione, nessun rilievo avrebbe avuto la circostanza che, nella deliberazione di esclusione del socio, il commissario governativo avesse fatto riferimento ad una motivazione diversa. Ciò tanto più che dagli atti di causa risultava con evidenza come proprio la prolungata assenza dal posto di lavoro fosse stata la reale causa di esclusione dalla cooperativa del sig. EO e come costui ne fosse sempre stato ben edotto.
2. Il ricorso non può essere accolto giacché presenta profili d'inammissibilità ed appare, per il resto, infondato.
2.1. Occorre infatti anzitutto osservare che il primo motivo di doglianza investe in modo esplicito e diretto solo i passaggi dell'impugnata sentenza concernenti l'interpretazione da dare alla disposizione dell'art. 12, comma 3, del citato d.l. 4 settembre 1987 n. 366. Ora, è vero che il giudice d'appello si è soffermato a trattare tale argomento, per marcare il proprio dissenso sul punto da quanto affermato dal tribunale, ma le osservazioni in proposito formulate hanno avuto, nell'economia della decisione, un rilievo affatto marginale e di mero rincalzo.
La decisione della corte territoriale, infatti, si fonda su un diverso e risolutivo argomento: l'argomento per cui, nel giudizio di opposizione all'esclusione di un socio da una cooperativa, è consentito al giudice valutare unicamente la legittimità dei motivi posti a fondamento del provvedimento di esclusione. E la corte, in punto di fatto, ha accertato che il provvedimento di esclusione di cui si discute nel presente giudizio non era basato sulla prolungata assenza del socio dal lavoro, bensì sulla mancata risposta alla richiesta con cui il socio medesimo era stato sollecitato a documentare di aver interposto appello avverso la pronuncia di condanna per la quale si era visto in precedenza per alcun tempo privato della libertà personale. Motivazione che la corte d'appello ha giudicato inidonea a giustificare l'impugnato provvedimento di esclusione per due ragioni: perché la cooperativa non aveva dimostrato di aver mai inoltrato al socio una tale richiesta, e perché questa comunque non appariva plausibile in quanto la menzionata pena detentiva era stata scontata dal socio a seguito una sentenza di condanna divenuta definitiva e quindi non più soggetta a gravame.
La diversa questione se sia o meno consentito al socio delle cooperative disciplinate dalla citata legge giustificare la propria assenza dal lavoro per motivi dipendenti da cause diverse dalla malattia - questione sulla quale si era invece incentrata la decisione di primo grado - è stata affrontata dalla corte d'appello, come espressamente indicato in motivazione, "per mera completezza". E la stessa corte, pur affrontandola, non ha mancato di precisare che il provvedimento di esclusione non avrebbe potuto comunque esser considerato legittimo sulla scorta di premesse in fatto diverse da quelle unicamente fatte valere in detto provvedimento. Nell'impugnata sentenza, più ancora che di una ulteriore ed autonoma ratio decidendi, la dissertazione sull'interpretazione da dare al citato art. 12 si configura, quindi, come un ampio obiter dictum. La censura della ricorrente, nella parte in cui specificamente si appunta su di essa, appare perciò inammissibile per difetto di decisività del punto censurato.
2.2. La società ricorrente, soprattutto in alcuni passaggi dell'ultimo motivo di ricorso, sembra peraltro dolersi anche e proprio del fatto che la corte d'appello abbia trascurato di considerare l'effettiva ragione dell'esclusione del socio dalla cooperativa;
ragione che essa ricorrente identifica non con quella formalmente enunciata nel provvedimento di esclusione, nei termini già sopra riferiti, bensì appunto nell'assenza prolungata dal lavoro del socio medesimo, il quale sarebbe stato ben consapevole che proprio da questo era dipesa la sua esclusione.
Ma, a tal riguardo, va anzitutto ricordato che (come non ha mancato di rilevare anche la corte d'appello), nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione, la società ha veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto.
Essa perciò è tenuta a provare il fatto specifico in base al quale è stata adottata quella deliberazione, mentre non può invocare in giudizio, a sostegno della deliberazione medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale. Ed è appena il caso di aggiungere che tale principio, enunciato da questa corte con riferimento alla disciplina generale dettata dal codice civile in materia di cooperative (cfr. Cass. 8 luglio 1994 n. 6452), non può non trovare applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del citato d. l. n 366 del 1987. Infatti - come rilevato in questa stessa causa dalle sezioni unite nella citata sentenza n. 8088 - anche le società cooperative regolate da leggi speciali, per espresso disposto dell'art. 2517 c.c., sono soggette alle norme previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale, in quanto compatibili, e dunque ne condividono anche i principi.
Ciò premesso, è evidente che rientra tra i compiti del giudice di merito l'accertare quali siano in concreto i fatti addotti a sostegno della deliberazione di esclusione, sulla esistenza e sulla rilevanza giuridica dei quali il giudizio unicamente deve vertere;
e tale accertamento la corte napoletana ha compiuto nei termini già sopra ricordati. L'affermazione della ricorrente, secondo cui in detto accertamento sarebbero stati travisati i fatti ed ignorate risultanze processuali, è così generica da non configurare un'idonea censura di difetto o insufficienza di motivazione. Sarebbe invece occorsa la specifica indicazione di singoli fatti o elementi del processo, decisivi al fine di una diversa risoluzione della vertenza, di cui la corte territoriale abbia omesso di tener conto nella sua motivazione o in ordine ai quali abbia motivato il proprio convincimento in modo insufficiente o contraddittorio. Ma una tale specifica indicazione non è dato nel ricorso individuare. Resta perciò fermo, non potendosene ulteriormente discutere nell'ambito del giudizio di legittimità, l'accertamento del giudice di merito in ordine al fatto posto a base del contestato provvedimento di esclusione dalla cooperativa. Fatto identificato - come già detto - non già nell'assenza dal lavoro per un periodo significativo di tempo, bensì nella circostanza che il socio, dopo le sue dimissioni dalle carceri, aveva "omesso di documentare l'asserito interposto appello avverso la sentenza di condanna come era stato invitato a fare".
Ne discende, in diritto, l'infondatezza dell'assunto della ricorrente secondo cui la corte d'appello, facendo leva su una ragione diversa da quella enunciata nel provvedimento di esclusione del socio, avrebbe dovuto giudicare tale provvedimento legittimo in conseguenza della sua protratta assenza dal lavoro alla luce del più volte citato art. 12 del d. l. n. 366 del 1987. 3. Il ricorso deve esser pertanto definitivamente rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese dell'intero giudizio di legittimità (comprensivo anche della fase svoltasi dinanzi alle sezioni unite), che si liquidano in complessivi euro 2.150 (duemilacentocinquanta), di cui euro 2.000 (duemila) per onorari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.150 (duemilacentocinquanta), di cui euro 2.000 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003