Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3342
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Il principio secondo il quale, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario - trova applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del D.L. n. 366 del 1987 (cooperative impegnate nell'attuazione di programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli), essendo anche le cooperative regolate da leggi speciali soggette alle norme previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale, in quanto compatibili, giusta disposto dell'art.2517 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3342
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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