Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L DI CASSAZIONE L O I E Z D A IN NOME DEL LO0 2472 / 02 R 9 REPUBBLICA ITALIANA T CORTE SUPREMA . S T I R G A E ' " R L 7 L 1 A E 3 1 D D 6 Oggetto 9 I E 1 S T - 5 N N - SEZIONE PRIMA CIVILE 3 E E SANZIONE S E S AMMINISTRATIVA I E G " G A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E L R.G.N. 5077/00 Presidente Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron.5985 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI CHIETI, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UR AN;
intimato avversO la sentenza n. 25/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 16/07/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2372 udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 FA DA, con ricorso 15 giugno 1996, proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali nn. 8099750 e 8009751 emesse in relazione a violazioni del codice della strada, deducendo, fra l'altro, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973. Il Pretore di Chieti, con sentenza depositata il 16 luglio 1999, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la iscrizione a ruolo era av- venuta oltre il termine di cui al su menzionato art, 17. Avverso tale sentenza il Prefetto di Chieti ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 28 febbraio 2000 a FA DA, formulando un uni- co motivo di gravame. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 206 del Codice della strada, dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e 17 del d.P.R. n. 602 del 1973. Si deduce in proposito la inapplicabilità del 2 termine di cui all'art. 17 su menzionato in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del CO- dice della strada. Il ricorso é fondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è ormai consolidata nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 al procedimento per la riscossione 5 delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque appli- cabile la decadenza prevista da tale norma a detta ri- scossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui le sue norme non debbano intendersi implicitamente esplicitamente derogate dalla specificità della disci- 3 plina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- i smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Chieti (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vi- gore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attri- buisce al Giudice di pace competenze in materia di op- posizioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di san- zioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applica- zione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. Detto Tribunale farà applicazione del su detto principio di diritto, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Chieti. Così deciso in Roma il 19 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Donato Plenteda Velinth. Auflag CORTE ZU MA DE CASSAZIONE IL CARCELLIERE Pine Somone LI SA Passine!! AT JA Depositato in Cancelleria 21 FEB. 2002 IL CANCELLIERE