Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di evasione, il detenuto che non rientri in istituto senza giustifcato motivo allo scadere del permesso premio concesso ai sensi dell'art. 30 ter O.P., qualora la sua assenza si protragga per oltre dodici ore, è punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., rilevando invece le assenze protratte per un periodo inferiore solo ai fini disciplinari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2004, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/01/2004
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 65
3. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 09762/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova;
avverso la sentenza in data 5-8-2002 del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
FATTO
1.1 - Con sentenza pronunciata in data 5-8-2002 e depositata in data 8-8-2002 il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, in composizione monocratica, ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, EG LI alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., integrato nella forma del tentativo, perché, essendo detenuto quale condannato per il reato di omicidio e fruendo di un permesso premio, con il quale gli era stato consentito di trattenersi presso la abitazione della madre in Cerveteri dalle ore 7,00 del 30-7-2002 alle ore 23,00 del 4-8-2002, si era allontanato illegittimamente da detta abitazione e aveva tentato di espatriare, salendo su un treno diretto a Nizza e venendo poi bloccato all'interno del convoglio ferroviario alla stazione di Ventimiglia, alle ore 19,30 del 3-8-2002.
1.2 - Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, chiedendo l'annullamento della sentenza suindicata per erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto art. 606, lettere b) ed e), c.p.p..
In particolare, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il fatto contestato all'imputato integrasse il delitto tentato e non quello consumato di evasione e avrebbe omesso ogni motivazione in proposito, trascurando di rilevare che l'EG era stato autorizzato a trascorrere il permesso premio presso l'abitazione della madre, con l'obbligo di allontanarsi solo in alcune specifiche ore ed in compagnia dei familiari. Conseguentemente - si osserva nel ricorso - già l'allontanamento fuori dei casi autorizzati dalla abitazione della madre integrava la consumazione del delitto di evasione.
DIRITTO
2.1. - Nella sentenza censurata si precisa che EG LI era detenuto in espiazione di pena presso il carcere di Spoleto ed era stato ammesso a fruire di sei giorni di permesso, con decorrenza dalle ore 7.00 del 30-4-2002 e scadenza alle ore 23.00 del 4-8-2002, da trascorrere presso la abitazione della madre, con gli obblighi imposti dal Magistrato di Sorveglianza (tra i quali vi era quello di non allontanarsi dalla predetta abitazione, se non in alcune specificate ore del giorno e in compagnia di un familiare). L'EG - si sottolinea nella sentenza - era, invece, stato sorpreso alle ore 19,30 del 3-8-2002 e cioè prima della scadenza del termine del permesso a lui concesso (ore 23 del 4-8-2002) "a molte centinaia di chilometri da Roma, a bordo di un treno diretto in Francia e con documenti falsi, intestati ad un'altra persona".
Il Tribunale, anche in considerazione della piena confessione resa dall'EG, è quindi giunto alla conclusione che fosse dimostrato che l'imputato stesse per espatriare e non avesse alcuna intenzione di fare rientro in carcere, ritenendo gli atti da lui compiuti come "diretti in modo non equivoco a rendersi irreperibile al momento della scadenza del termine finale (le ore 11 del 5-8-2002) entro il quale doveva considerarsi consumata l'evasione" (artt. 30 e 30 ter della legge n. 354 del 1975). 2.2 - Secondo il ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che l'EG era stato autorizzato a trascorrere il permesso premio presso la abitazione della madre con l'obbligo di non allontanarsi dalla predetta abitazione se non in alcune specificate ore del giorno e in compagnia di familiari. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, già l'allontanamento fuori dai casi autorizzati dalla casa della madre integrava il delitto consumato di evasione, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tale reato si perfeziona al momento del volontario allontanamento dal luogo di detenzione, sia pure il domicilio domestico.
2.3 - Il ricorso è infondato.
L'art. 30 ter dell'Ordinamento Penitenziario, nel disciplinare i permessi premio concedibili ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi, stabilisce che si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30, nonché le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo. Conseguentemente anche il detenuto che non rientri in istituto allo scadere del permesso premio senza giustificato motivo, qualora la sua assenza si protragga per oltre dodici ore, è punibile a norma del comma primo dell'art. 385 c.p. e nei suoi confronti è applicabile l'ultimo capoverso di questa disposizione. Le assenze protratte per un periodo inferiore e le altre infrazioni sono, invece, punite in via disciplinare. In definitiva, il combinato disposto di cui agli artt. 30 ter, 30 O.P. e 385 c.p. attribuisce penale rilevanza alla violazione della prescrizione relativa all'orario di rientro dal permesso premio soltanto nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 12 ore. In materia di evasione verificatasi a seguito di permesso concesso al detenuto e da questi non rispettato (c.d. evasione impropria), presupposto di fatto non è soltanto lo stato di legale detenzione, ma anche la scadenza delle dodici ore di assenza ingiustificata dall'istituto penitenziario. È infatti in relazione a quel momento che va valutata la condotta dell'imputato diretta a sottrarsi alla restrizione della libertà, assumendo il precedente periodo di tolleranza una sua autonoma rilevanza ai soli fini disciplinari (sez. 6^, sent. 1266 del 6-2-1985, rv. 167728). D'altra parte questa Corte ha messo in luce la differenza che intercorre tra la posizione dell'imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo necessario ad adempiere la finalità per cui l'allontanamento è stato autorizzato e quella del condannato con sentenza definitiva, titolare di un permesso, con l'obbligo di rientrare in istituto, per il quale è operante la disposizione di cui all'art. 385 c.p. solo se, nel non rientrare in istituto, la sua assenza si protragga oltre le dodici ore. Quest'ultimo, infatti, fruisce solo occasionalmente del beneficio e la autorizzazione ad allontanarsi dall'istituto di detenzione, a lui concessa, è episodica ed ancorata a specifici presupposti e finalità, mentre l'imputato agli arresti domiciliari utilizza il beneficio sistematicamente, come modalità esecutiva della misura, strettamente connaturata alla misura stessa, cosicché è sufficiente che il ritardo si protragga in modo apprezzabile, da valutare caso per caso, perché resti integrato il delitto di evasione (sez. 6^, sent. 6617 del 6-6-1994, rv. 198302; sent. 34273 dell'11-10-2002, rv. 222357). Conseguentemente, in mancanza di una specifica previsione normativa e stante il divieto di estensione analogica in materia penale, al condannato in permesso premio, che, prima della scadenza del termine ultimo per rientrare in istituto, si sia indebitamente allontanato dalla abitazione nella quale doveva trascorrere il periodo di permesso, non sono applicabili gli approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza in tema di allontanamento dagli arresti domiciliari. Ne deriva che il detenuto che, prima della scadenza del termine ultimo del permesso premio a lui concesso, si sia allontanato, senza rispettare gli orari e le prescrizioni impostegli, dalla abitazione in cui doveva trascorrere il permesso stesso, si rende responsabile unicamente di infrazioni disciplinari, salvo che, ovviamente, l'infrazione da lui commessa non realizzi di per sè atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere il reato di evasione, denotando la chiara intenzione di non fare rientro in istituto. È appunto questa la condotta posta in essere da EG LI, sorpreso, prima dello spirare del termine del permesso, su di un treno diretto all'estero con la chiara intenzione (da lui del resto ammessa in sede di interrogatorio) di espatriare e di non fare più ritorno in carcere.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, ha qualificato tale fatto come tentativo di evasione.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004